La ordinanza della Corte Costituzionale n.350 del 15-29 luglio 2005 sui minimi tariffari

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Si segnala la ordinanza della Corte Costituzionale investita del giudizio di legittimit?? costituzionale dell?art. 130 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia) sollevato in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione dai Tribunali di Catanzaro e Firenze.

E? stato rilevato che gli onorari dovuti al difensore e all?ausiliario vengono liquidati ai sensi e per gli effetti degli artt.82 e 83 del detto decreto in misura tale che non siano superiori ai valori medi previste dalle tariffe professionali e soltanto per i procedimenti civili, amministrativi, contabili e tributari tali valori debbono essere ridotti della met?.

Tale imposizione comporta che gli importi finali risulterebbero inferiori ai minimi tariffari desumendo la irragionevolezza della disciplina censurata in quanto il legislatore non ha considerato che vengono cos? violati? i minimi tariffari giudicati inderogabili.

E? stato inoltre rilevato che il legislatore avrebbe introdotto una irragionevole disparit? di trattamento di situazioni identiche dovendosi ritenere della stessa valenza la difesa penale e quella civile e amministrativa.

Nella ordinanza in commento la Corte richiama le precedenti pronunzie (ord.ze n.317/2004, n.500/2002, n.429/1998) con le quali ha ritenuto incomparabili le situazioni protette in sede penale rispetto agli interessi protetti in? sede civile e amministrativa.

Riguardo al sistema di liquidazione degli onorari civili per un compenso inferiore al minimo previsto dalle tariffe, il Giudice costituzionale dichiara irrilevante la questione in quanto tale sistema di liquidazione viene imposto da una norma di legge che, come tale, pu? legittimamente derogare anche ai minimi tariffari.

  • allegato

Ianniello Nicola

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