La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata può ritenersi perfezionata anche quando la casella pec del destinatario sia piena

Scarica PDF Stampa
(Ricorsi dichiarati inammissibili)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 148, c. 2-bis)

Il fatto

La Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva a sua volta dichiarato gli imputati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi A), B) e C) della rubrica ed aveva condannato uno di essi alla pena di due mesi e quindici giorni di arresto e 12.000,00 Euro di ammenda mentre l’altro alla pena di quattro mesi di arresto e 13.500,00 Euro di ammenda fermo restando la pena sospesa per uno di loro a condizione che entro sei mesi dalla irrevocabilità della sentenza avesse ripristinato lo stato dei luoghi.

Volume consigliato

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questo provvedimento ricorrevano per Cassazione gli imputati.

In particolare, uno tra questi deduceva i seguenti motivi: 1) prescrizione dei reati maturata il 27/04/2019 tenuto conto: a) della data di consumazione degli illeciti; b) dei 178 giorni di sospensione del dibattimento; 2) vizio di motivazione ed erronea applicazione delle norme incriminatrici in quanto, benché proprietario, egli non aveva la disponibilità dell’area di sedime come risultava dalle intercettazioni telefoniche e dalle testimonianze assunte nel corso del processo dalle quali si evince che costui si era occupato, da solo, di ogni incombente, avendo richiesto il calcestruzzo, avendo provveduto al suo pagamento e trovandosi sul cantiere mentre, a fronte di ciò, nessuno dei testimoni sentiti aveva mai riferito della sua presenza sui luoghi; 3) vizio di motivazione in ordine alla sospensione condizionale della pena e alla sua subordinazione al ripristino dello stato dei luoghi, posto che il ricorrente non aveva la disponibilità dei luoghi sicché non avrebbe mai potuto procedere alla demolizione.

Invece, l’altro imputato formulava le seguenti doglianze: I) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle prove ed, in particolare, delle dichiarazioni di alcuni dei testimoni il cui contenuto non era stato ritenuto univoco dalla stessa sentenza posto che costoro, infatti, dapprima avrebbero confermato e, quindi, poi, smentito l’esistenza di qualsiasi rapporto di lavoro del ricorrente con la ditta Ci.; II) determinazione della pena confermata in appello in modo generico da parte del giudice di prime cure in mancanza, oltretutto, della quantificazione dei singoli aumenti in continuazione.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

I ricorsi venivano dichiarati inammissibili alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava in via preliminare come l’avviso di fissazione dell’udienza odierna, trasmesso via p.e.c. dalla cancelleria della Corte al legale difensore di ufficio di uno degli imputati, fosse stato restituito al mittente con l’indicazione “casella piena“.

Orbene, a fronte di ciò, si faceva presente che il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, consente che la notificazione a persone diverse dall’imputato venga effettuata, ai sensi dell’art. 148 c.p.p., comma 2 bis, a mezzo posta elettronica certificata mentre il D.M. n. 44 del 2011, art. 20, comma 5 (recante, “Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24) stabilisce che “il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell’imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione”.

Ciò posto, ad avviso del Supremo Consesso, trova dunque applicazione, anche in sede penale, il principio più volte affermato dalle sezioni civili della Corte di cassazione secondo il quale la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l’operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario “piena“, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario per l’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi (Cass. civ., Sez. 6-3, n. 3164 dell’11/02/2020; Cass. civ., Sez. 5, sent. n. 7029 del 21/32018; Cass. civ., Sez. L, sent. n. 13532 del 20/05/2019).

Detto questo, venendo a trattare gli altri motivi di ricorso proposti da tale imputato, ossia il secondo ed il terzo motivo, si denotava come essi ricalcassero alla lettera i corrispondenti motivi di appello e ciò era sufficiente, per il Supremo Consesso, a qualificare tali motivi come inammissibili perché generici mancando qualsiasi correlazione tra i vizi denunciati e le ragioni poste a fondamento dell’atto impugnato.

Difatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione, i motivi devono ritenersi generici, non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/201) cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109).

Tal che se ne faceva conseguire come, ai fini della validità del ricorso per cassazione, non sia sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell’impugnazione ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la ulteriore conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall’altro, esso esige pur sempre – a pena di inammissibilità del ricorso – che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime ed è quindi onere di quest’ultimo, nel chiedere l’annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti – s’intende – delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014).

La inammissibilità del ricorso, a sua volta, rilevava la Cassazione in questa pronuncia, ostava alla corretta instaurazione del rapporto processuale di impugnazione con conseguente impossibilità di rilevare, anche d’ufficio, la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000,; cfr., altresì, Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016) con conseguente inammissibilità anche del primo motivo.

Per quanto riguarda l’altro ricorso, gli Ermellini rilevavano come a non diverse censure si esponesse il primo motivo il quale letteralmente si disinteressava dell’articolata motivazione della sentenza impugnata che, conformandosi alle valutazioni del primo Giudice, spiegava, ad avviso della Suprema Corte, con abbondanza di argomenti, le ragioni di fatto dalle quali aveva desunto l’ampia disponibilità del bene dal parte del ricorrente ed il suo personale e materiale contributo alla realizzazione dell’opera.

Ciò posto, il secondo motivo veniva stimato parimenti manifestamente infondato in quanto il Tribunale aveva applicato a questo imputato la pena complessiva di quattro mesi di arresto e 13.500,00 Euro di ammenda così determinata: ritenuto più grave il reato di cui al capo a), aveva indicato la pena base nella misura di tre mesi di arresto e 10.000,00 Euro di ammenda aumentandola di un mese di arresto e 3.500,00 Euro di ammenda per gli altri due reati.

In relazione a tale determinazione del trattamento sanzionatorio, in sede di appello, l’imputato aveva contestato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (tema abbandonato in sede di legittimità) e la mancata applicazione della pena base nel minimo edittale (richiesta disattesa dalla Corte di appello con argomenti negletti o comunque non specificamente contestati) chiedendo la riduzione anche dell’aumento applicato a titolo di continuazione (richiesta quest’ultima anch’essa disattesa con argomenti non oggetto di specifica confutazione).
Il ricorrente, dunque, oltre a dedurre il vizio di mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, vizio, per la Corte di legittimità, palesemente smentito dalla semplice lettura della sentenza impugnata, lamentava la mancanza di motivazione sulla specificazione dei singoli aumenti benché la questione non fosse stata devoluta in appello con conseguente impossibilità di proporla innanzi alla Cassazione.

Conclusioni

La decisione in questione è assai interessante nella parte in cui si chiarisce un caso in cui la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata può ritenersi perfezionata.

In particolare, in tale pronuncia, avvalendosi di una giurisprudenza elaborata dalla Cassazione civile, si giunge a postulare che anche nel penale la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l’operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario “piena“, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario per l’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi.

Si deve dunque avere una particolare cura, da parte di coloro che sono tenuti ex lege a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, di evitare che la propria casella PEC sia “piena” e quindi impossibilitata a far ricevere al suo titolare le pec ad essa inoltrate, stante le conseguenze che ne possono derivare alla luce di quanto affermato in tale sentenza.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta provvedimento, proprio perché fa chiarezza su tale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

Volume consigliato

 

 

Sentenza collegata

101971-1.pdf 28kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento