La nomina tardiva ad avvocato cassazionista non sana il ricorso. Necessaria la previa iscrizione all’albo, pena l’inammissibilità

Redazione 05/11/12
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 42491 del 31 ottobre 2012 la Cassazione ha respinto il ricorso di un giovane che era stato coinvolto in un’inchiesta per droga e tramite il suo avvocato aveva adìto la Corte Suprema. Era tuttavia emerso che il difensore non era iscritto nell’albo speciale, e per questo il ricorso era stato dichiarato inammissibile.

Il legale aveva ottenuto l’iscrizione all’albo degli avvocati cassazionisti solo successivamente alla presentazione del ricorso.

Sul punto, i giudici di legittimità hanno precisato che «è inammissibile il ricorso per cassazione allorché, proposta come appello l’impugnazione esclusivamente da un difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, il giudice adìto l’abbia correttamente qualificata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di legittimità, in quanto il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, del codice di procedura penale, non può in nessun caso consentire deroghe alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione e l’eventuale successiva investitura di difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione non vale a sanare il vizio originario dell’atto».

Oltre al suesposto principio, gli ermellini hanno anche ricordato che l’impugnazione presentata contro la sentenza che applica la pena richiesta dall’indagato nonostante il parere sfavorevole del pubblico ministero è inammissibile.

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