La nomina dei Dirigenti pubblici ha carattere fiduciario e non sussiste la necessità di motivazione comparativa fra i curricula dei diversi aspiranti

Piazza Lidia 28/02/13
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Nel pubblico impiego, l’atto di conferimento di un incarico dirigenziale costituisce espressione di una scelta di carattere fiduciario di tipo negoziale, sia pure nel rispetto delle esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione e a condizioni che siano adottate le modalità procedimentali atte a garantire le condizioni di un trasparente ed imparziale esercizio dell’attività amministrativa e ciò in applicazione dei principi fissati dall’art. 97 Cost.

È quanto emerge dalla sentenza n. 295 del 22 gennaio 2013, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, che rigetta il ricorso promosso da un Dirigente tecnico (con laurea in Ing.) nei confronti del proprio Ente datore di Lavoro il quale, con apposito provvedimento, aveva attribuito, ad altro Dirigente tecnico (con il medesimo titolo di studio) della stessa Amministrazione l’incarico di Direttore del Settore Organizzazione e Affari Legali.

Il ricorrente, nella fattispecie, deduceva la illegittimità dell’atto e lo impugnava adducendo sia una violazione delle disposizioni contrattuali e regolamentari, poiché dal provvedimento non si evincevano i caratteri della correttezza e del buon andamento della procedura amministrativa, sia l’assenza delle giuste comparazione dei requisiti complessivi posseduti da entrambi i candidati.

Sulla base di quanto argomentato, chiedeva pertanto al Giudice del Lavoro di dichiarare l’illegittimità del provvedimento de quo, perché, lo disapplicasse, ordinando all’Istituto la ripetizione della procedura di conferimento dell’incarico e, in ogni caso, condannasse lo stesso al risarcimento dei danni non patrimoniali nella misura di euro 30.000.00. oltre accessori come per legge, nonché alla rifusione delle spese di lite.

Lo I.A.C.P. di contro argomentava, che la scelta della amministrazione era stata effettuata nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia e cioè ex art. 19, co. 1, DLgs 165/01 i cui criteri, pertanto, come era facile verificare risultavano presenti nello stesso provvedimento di incarico dirigenziale di che trattasi ,in particolare deduceva che la scelta era stata operata in base a:

a) alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare ;

b) alle attitudini e delle capacità professionali;

c) alla parità di condizioni:

  • dell’anzianità di servizio;

  • dei titoli di servizio posseduti;

  • delle funzioni di reggenze e/o ad interim svolte in precedenza;

  • delle preferenze espresse dall’interessato.

Inoltre, la difesa dello IACP dimostrava che nel caso di specie, ai fini del conferimento dell’incarico di Direttore del Settore Organizzazione e Affari Legali, non era stato possibile tenere conto dei ‘’risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione”, poiché,i criteri organizzativi adottati dall’Ente prevedono esclusivamente una valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti di Settore e non anche di quelli conseguiti dai Dirigenti di Servizio (qualifica che accomunava i due Dirigenti tecnici ).

Poi, veniva ancora evidenziato, che non si poteva tenere conto di specifiche competenze organizzative possedute e attinenti al conferimento dell’incarico cioè di natura amministrativa (specifiche del Settore Organizzazione e Affari Legali), perché le mansioni svolte sino a quel momento dai due Dirigenti, come risultavano dai curriculum presentati, erano state di natura prettamente “tecnica” e quindi, pertinenti al Settore Tecnico Costruzioni Manutenzioni.

Quanto ai criteri di valutazione comparativa della anzianità di servizio e dei titoli di servizio posseduti, veniva sottolineato che detti requisiti riguardavano criteri di tipo residuale e quindi destinati a operare soltanto nelle ipotesi di parità di condizioni.

Per quel che riguarda invece alle attitudini, la valutazione non poteva discernere da un giudizio ampiamente discrezionale, tenuto conto della natura fiduciaria del rapporto, e quindi non censurabile sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto di motivazione.

Con riferimento inoltre alle capacità professionali, mettendo a confronto i curriculum dei due candidati venivano rilevate, capacità professionali non dissimili.

Quindi, nel caso di specie, secondo la valutazione del Giudice non sussistendo una professionalità di spicco per il posto da ricoprire , l’ordinamento concede all’organo decidente la facoltà di poter esprimere la propria scelta tra un novero di potenziali destinatari, egualmente qualificati. Sicché, la scelta a quel punto,può prescindere da una puntuale enunciazione delle ragioni che ne sono alla base e la scelta può essere costruita su un rapporto di fiduciarietà che esclude di per sé l’onere della motivazione.

Con la sentenza in esame n. 295/2013, depositata il 22/01/2013, il Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro (giudice Vignes) accoglie le tesi del difensore dell’Iacp.

Piazza Lidia

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