Difensore d’ufficio non iscritto all’elenco: è nullità?

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In caso di nomina del difensore di ufficio, non configura alcuna nullità la mancata iscrizione dell’avvocato nominato nell’apposito elenco dei difensori di ufficio, non essendo tale sanzione prevista espressamente dalla norma e lo stesso dicasi allorché il difensore officiato dal giudice sia iscritto nell’elenco di cui all’art. 97, comma 2, cod. proc. pen., di un distretto di Corte di Appello diverso da quello in cui si sta svolgendo il processo.
>>>Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n.44 del 03-01-2023<<<

Indice

1. La questione

La Corte di Appello di Messina confermava una condanna per il delitto di calunnia, in questo assorbito quello di diffamazione, pure contestato all’imputato, con le conseguenti statuizioni risarcitorie, in favore della parte civile.
Ciò posto, avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato che, tra i motivi addotti, per quello che rileva in questa sede, deduceva violazione del diritto di difesa per avere il Tribunale nominato in udienza, quale difensore d’ufficio, lo stesso avvocato già nominato di fiducia dall’imputato ma, appena prima, revocato dallo stesso ed espressamente da lui diffidato dal proseguire nell’attività difensiva; nonché per avere il medesimo giudice negato un termine a difesa.
In particolare, il ricorrente sosteneva come il venir meno del rapporto fiduciario con l’imputato precludesse l’investitura d’ufficio del difensore, rilevandosi al contempo che l’avvocato non apparteneva al Foro del luogo e che non v’erano ragioni d’indifferibilità dell’attività d’udienza, in effetti non indicate né dal primo giudice, né nella sentenza impugnata, tenuto conto oltre tutto che il termine a difesa non era un espediente dilatorio, bensì un’esigenza indispensabile, proprio in considerazione del dissidio venutosi a creare tra l’imputato e l’avvocato.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il Supremo Consesso considerava il motivo summenzionato manifestamente destituito di fondamento giuridico.
Nel dettaglio, gli Ermellini, a sostegno di tale decisione, facevano presente – dopo avere precisato che la nomina d’ufficio dell’avvocato già nominato di fiducia dall’imputato era intervenuta a seguito della revoca in udienza del mandato difensivo, e quindi a norma dell’art. 97, comma 1, cod. proc. pen. (e non quale sostituto immediatamente reperibile nella temporanea assenza del difensore titolare, ai sensi del successivo comma 4 della stessa disposizione di legge) – come dovesse essere ribadita la legittimità, in linea generale, della designazione come difensore d’ufficio del medesimo legale già investito di un mandato fiduciario venuto meno (principio affermato, tra altre, già da Sez. 1, n. 4036 del 27/03/1996, omissis, Rv. 204213, per l’ipotesi di rinuncia al mandato da parte del difensore, ma applicabile anche all’ipotesi della revoca di tale incarico, essendo comune il dato qualificante, ovvero il venir meno del rapporto fiduciario avvocato-imputato) dal momento che, a loro avviso, l’unico limite va individuato nell’esistenza, in concreto, dì una situazione d’incompatibilità idonea a pregiudicare l’utile esercizio della difesa: situazione che, però, dev’essere rappresentata dal difensore e vagliata dal giudice (Sez. 3, n. 8152 del 29/01/2004).
Oltre a ciò, i giudici di piazza Cavour evidenziavano altresì come dovesse essere riaffermato il principio di diritto secondo il quale, in caso di nomina del difensore di ufficio, non configura alcuna nullità la mancata iscrizione dell’avvocato nominato nell’apposito elenco dei difensori di ufficio, non essendo tale sanzione prevista espressamente dalla norma (per tutte: Sez. 3, n. 14742 del 18/02/2004), rilevandosi contestualmente che questo criterio ermeneutico vale, a maggior ragione, anche allorché il difensore officiato dal giudice sia iscritto nell’elenco di cui all’art. 97, comma 2, cod. proc. pen., di un distretto di Corte di Appello diverso da quello in cui si sta svolgendo il processo (Sez. 1, n. 43816 del 04/10/2017).
Detto questo, si notava infine che, quanto, poi, al termine a difesa, come esso non sia oggetto di un diritto insindacabile dell’avvocato nominato d’ufficio potendo il giudice negarlo, oppure riconoscerlo in misura inferiore al minimo previsto dall’art. 108, cod. proc. pen., quando la relativa richiesta non risponda, in concreto, ad alcuna esigenza difensiva e si presenti come un espediente per procrastinare la definizione del procedimento, in violazione dei doveri di lealtà e correttezza che devono orientare l’esercizio del mandato difensivo e delle facoltà processuali (in simili termini, tra diverse altre, Sez. 5, n. 23884 del 01/03/2019; Sez. 2, n. 12306 del 15/03/2016).
Orbene, alla luce di tale approdo ermeneutico, la Corte di legittimità riteneva come nel caso di specie la sentenza impugnata avesse spiegato in modo adeguato le ragioni per le quali la revoca del difensore di fiducia da parte dell’imputato non era stata determinata dal venir meno del rapporto fiduciario verso quel professionista, bensì da intenti meramente polemici e pretestuosi, quale forma di manifestazione di un più generale comportamento fortemente ostruzionistico, da lui tenuto nel corso
dell’intero processo.
Da qui, di conseguenza, come già visto prima, la reiezione di siffatta doglianza.

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, in caso di nomina del difensore di ufficio, non configura alcuna nullità la mancata iscrizione dell’avvocato nominato nell’apposito elenco dei difensori di ufficio, non essendo tale sanzione prevista espressamente dalla norma e lo stesso dicasi allorché il difensore officiato dal giudice sia iscritto nell’elenco di cui all’art. 97, comma 2, cod. proc. pen., di un distretto di Corte di Appello diverso da quello in cui si sta svolgendo il processo.
E’ dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di questo approdo ermeneutico, eccepire una nullità per violazione del diritto di difesa ove si verifichi una tra tali situazioni processuali.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, pertanto, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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