La fattispecie dell’autoriciclaggio

Redazione 07/12/18
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La fattispecie di cui all’art.648 ter1 è stata introdotta dalla legge n.186 del 15 dicembre 2014, attuando la Convenzione penale di Strasburgo sulla Corruzione (l.110 del 2012) e la Convenzione Onu contro il crimine organizzato transnazionale (l. 2006 n. 146). La novella ha introdotto una nuova incriminazione per chi, avendo commesso un delitto non colposo o concorrendo nello stesso, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o
le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Requisiti della fattispecie dell’autoriciclaggio

Il richiamo alla necessità che la condotta di autoriciclaggio sia concretamente idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa
del denaro, del bene o delle altre utilità introduce un limite alla rilevanza penale: non sarà punibile ogni sostituzione o trasferimento, ma soltanto quello che determina un pericolo concreto per il bene tutelato. La condotta di autoriciclaggio deve essere dotata di particolare capacità dissimulatoria, cioè idonea a far ritenere che l’autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto effettuare un impiego
di qualsiasi tipo ma sempre finalizzato ad occultare l’origine illecita del denaro o dei beni oggetti del 17 profitto (ad esempio, si escluso che integri il delitto di autoriciclaggio il versamento di una somma consistente nel profitto di un furto, in una carta pregata da parte dell’autore del reato).

E’ introdotta la causa di non punibilità speciale del “godimento personale”, per cui il responsabile del reato non sarebbe punibile quando denaro, beni o altra utilità vengono destinati alla utilizzazione o al godimento personale, purché “fuori dei casi di cui ai commi precedenti” non ci sia stata l’intenzione in tal modo di occultare i frutti del reato.

La ratio ispiratrice della nuova incriminazione risiede, dunque, nell’esigenza di impedire che i proventi illecitamente accumulati vengano riutilizzati, attraverso il concreto occultamento della loro provenienza delittuosa, in attività economiche, imprenditoriali e finanziarie. Le condotte di reimpiego sanzionate dal nuovo art. 648ter1 c.p., in effetti, appaiono dotate di autonoma carica lesiva rispetto alla commissione del reato-presupposto: la posizione di indubbio vantaggio rivestita dall’operatore economico che immette nel circuito economico disponibilità illecite, non soggette ad alcuna tassazione, dà luogo ad una vistosa distorsione delle regole della concorrenza e del mercato, ledendo non più solo il bene giuridico del patrimonio ma l’ordine economico. In tale prospettiva si comprende, dunque, l’introduzione della clausola di salvaguardia che esclude dall’ambito di rilevanza penale la mera utilizzazione o godimento personale dei proventi delittuosi.

Autoriciclaggio reato a forma vincolata

Sotto il profilo dell’elemento materiale, dunque, il delitto di autoriciclaggio si configura come reato a forma vincolata, in cui la condotta tipica è integrata dalle attività di impiego, sostituzione o trasferimento dei beni o delle utilità di provenienza illecita. Oggetto di reimpiego possono essere tanto il denaro, quanto i beni materiali e ogni altra utilità, termine quest’ultimo idoneo a ricomprendere qualsiasi elemento dotato di valore di scambio. Dette attività devono riversarsi in attività economiche, finanziare, imprenditoriali o speculative.

La Corte di Cassazione ha precisato che per attività economica, sulla base dell’indicazione fornita dal Codice civile all’art. 2082, deve intendersi solo quell’attività che ha per obiettivo la produzione di beni o la fornitura di servizi. Quanto all’attività finanziaria, in assenza di indicazioni presenti nel Codice civile, la sua definizione deve essere rintracciata nel Testo unico delle leggi in materia bancaria). Pertanto costituisce tipica attività finanziaria l’assunzione di partecipazioni, la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, la prestazione di servizi di pagamento, l’attività di cambio valute.

E’ un reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui l’agente reimmette i proventi delittuosi nell’economia legale attraverso l’utilizzo di modalità in grado di impedirne o ritardarne la tracciabilità.
E’ inoltre un reato proprio, realizzabile unicamente dall’autore o dai concorrenti del reato- presupposto (v. rapporti con gli artt. 648bis e 648ter c.p.). Quanto al dolo, l’autoriciclaggio si configura come fattispecie a dolo generico.
Analogamente alle contigue fattispecie di ricettazione, riciclaggio e reimpiego, anche l’art. 648ter1 c.p. presuppone la precedente commissione di un delitto non colposo. L’elemento di novità rispetto ai reati di cui agli artt. 648 c.p. e ss. è costituito dalla gradazione della pena prevista per i fatti di autoriciclaggio in base alla gravità del reato presupposto.

Il 3° comma, infatti, prevede una cornice edittale dimezzata rispetto all’ipotesi del 1° comma, se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le ipotesi circostanziate

La nuova previsione contempla due ipotesi circostanziate. Ai sensi del 5° comma, la sanzione è aggravata allorquando il fatto sia stato commesso nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. Il 6° comma, invece, prevede una la diminuzione della pena fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Alla fattispecie di cui all’art. 648ter1 c.p. si estendono, inoltre, la confisca di cui all’art. 648quater e la disciplina della responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001.

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