La domanda monitoria del consumatore tesa a ottenere la consegna del contratto di telefonia dal gestore deve essere supportata da un interesse concreto e attuale, che va allegato e provato

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La normativa

Si segnala una interessante pronuncia del Giudice di Pace di Cerignola, (sentenza n. 368/2019) in materia di ricorso per decreto ingiuntivo.

La pronuncia consente un esame approfondito dell’istituto dell’interesse ad agire ex. art. 100 cpc, con riferimento all’onere di allegazione dell’attore (in questo caso opponente) ex. art. 163 cpc con richiami anche all’onere della prova ex. art. 2697 cc.

Il caso

Il consumatore agiva in via monitoria chiedendo che al gestore telefonico fosse ingiunta la consegna del contratto di telefonia mobile stipulato inter partes.

L’operatore telefonico proponeva opposizione, evidenziando, per quel che qui interessa, la carenza di interesse all’azione monitoria del consumatore, la non allegazione dell’interesse e il mancato assolvimento dell’onere della prova sul punto.

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La pronuncia

Il Giudice apre la parte motiva con la definizione del contratto di telefonia, evidenziando come la conclusione dello stesso possa perfezionarsi anche senza che mai esista un documento cartaceo, come nel caso del contratto concluso per telefono.

Indi il Magistrato “bacchetta” la difesa del consumatore evidenziando come la stessa abbia omesso, nelle proprie difese di allegare, e quindi di provare, la modalità di conclusione del contratto.

Il Giudice di Pace, infatti, sottolinea che ove il contratto fosse stato concluso per iscritto, l’opposto avrebbe dovuto allegare sia la circostanza che la ragione per la quale il contratto non era più nella sua disponibilità. Ove, invece, il contratto fosse stato concluso con modalità telefonica, allora l’opposto, previa allegazione della circostanza, avrebbe avuto diritto a tenere copia della registrazione.

Indi il Giudice, dopo aver censurato la carenza di causa petendi, e quindi la omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda, con relativa violazione dell’art. 163 II comma n. 4 cpc, evidenzia come ne discenda la mancata prova dell’interesse ad agire, con relativa violazione dell’art. 100 cpc, onere che incombe ex. art. 2697 cc sull’opposto/attore in senso sostanziale.

L’interesse, scrive il Giudice, deve essere concreto e attuale e non può risolversi in una mera aspettativa di una pronuncia giudiziale, se da questa non discende una utilità effettiva. Il processo, infatti, non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.

Il Giudice di Pace, venendo al caso di specie, rileva come l’opposta abbia del tutto omesso di allegare, e quindi esporre, la ragione del domandare (l’interesse concreto e attuale ex. art. 100 cpc), limitandosi a formulare ipotesi (ricorso al Corecom o generici disservizi) e così facendo ha abusato dello strumento processuale.

L’assenza di interesse, o per lo meno la sua non esposizione nel giudizio, e l’incertezza sulla reale esistenza del documento, giustificano quindi l’accoglimento nel merito dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, con il favore delle spese per il gestore telefonico.

La massima

Secondo il Giudice di Pace di Cerignola, che gli insegnamento della Suprema Corte “l’interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e non può mai risolversi nella mera aspettativa di una pronuncia giudiziale, se ad essa non corrisponde un’utilità effettiva in capo a chi si rivolge alla giustizia. In proposito, va ribadito il principio per cui l’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l’attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazione di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (cfr: Cass. Civ. n.2057/2019).

Dunque, il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.”

Si apprezza ed evidenzia l’applicazione diretta dei principi del giusto processo ex. art. 11 Cost. da parte del Giudice di Pace che, opportunamente prende atto che la Giustizia è un bene limitato e, in quanto tale, va utilizzato con oculatezza e opportunità.

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Allegato

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Michele Allamprese

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