La Dirigenza pubblica cosa “dovrebbe” cambiare. Il Governo Renzi ancora a lavoro sul tema.

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Mentre siamo ancora intenti ad assorbire ed applicare le modifiche che si sono susseguite in questi ultimi anni sulla dirigenza pubblica a partire dal D. Lgs. 29/93 oggi D. Lgs. 165/2001, è in esame alla 1° Commissione permanente del Senato, l’atto parlamentare n.1577, recante la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che, tra l’altro, prevede importanti novità sui dirigenti.

Il DDL n.1577, si propone l’obiettivo ambizioso di riorganizzare la Pubblica amministrazione, in considerazione del fatto che, le norme che oggi disciplinano la P.A. e il Lavoro pubblico, non sono riuscite a dare pienamente attuazione ai principi di efficienza, efficacia ed economicità che devono caratterizzare l’azione amministrativa. In questa breve nota, ci soffermeremo sull’art.10 che reca una delega al Governo, per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici.

I criteri per l’esercizio della delega riguardano in modo esemplificativo:

  • L’istituzione del sistema della dirigenza pubblica articolata in ruoli unificati, basati su requisiti omogenei di accesso che si fondano su merito e formazione continua e piena mobilità tra i ruoli;

  • L’istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali, uno dei dirigenti regionali ed un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali;

  • Soppressione delle figure dei segretari comunali e provinciali e la facoltà per gli enti locali privi di figure dirigenziali, di nominare un dirigente apicale;

  • L’accesso alle tre dirigenze per ciascuno dei tre ruoli a) per corso-concorso con immissione in servizio dei vincitori come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all’esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all’estero e successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza previo superamento di un esame; b) per concorso previa definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, con possibilità di reclutare anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti. La Scuola nazionale dell’amministrazione avrà il compito di bandire i suddetti concorsi e di gestire i corsi concorso.

  • Formazione permanente dei dirigenti presso la scuola nazionale dell’amministrazione, presso le scuole di formazione regionali e locali e presso istituzioni universitarie, con coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella formazione dei futuri dirigenti;

  • Il conferimento degli incarichi dirigenziali attraverso l’istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli. Anche i dirigenti di ruolo, sebbene inseriti in organico nelle pubbliche amministrazioni, dovranno superare una selezione pubblica per il conferimento degli incarichi, attraverso la quale verranno valutate le specifiche competenze organizzative possedute nonché le esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero.

Con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziale, il DDL 1577, prevede una durata triennale, rinnovabile previa partecipazione alla procedura selettiva pubblica con facoltà di rinnovo degli incarichi senza procedura selettiva per una sola volta. I dirigenti privi di incarico, verranno collocati in disponibilità e potranno godere del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima dell’entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi. Dopo un determinato periodo di collocamento in disponibilità, decadenza dal ruolo unico e diritto all’aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o nel settore privato.

Altre importanti novità riguardano la valutazione dei risultati. La valutazione dovrà essere semplificata ed avere rilievo per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali. Occorrerà revisionare le fasce di merito e definire l’oggetto della valutazione con riferimento ai risultati conseguiti dalla struttura della quale il dirigente è responsabile. Ciò in coerenza con gli obiettivi dell’amministrazione e verificando l’impatto finale degli interventi attivati.

Per quanto concerne la responsabilità dei dirigenti, viene messo in primo piano la necessità di riordinare le disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare, con il limite della responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all’art.21 del decreto legislativo 165/2001 e limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti. Per quanto concerne la retribuzione, il disegno di legge prevede la omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell’ambito di ciascun ruolo unico e nei limiti delle risorse destinate al finanziamento del trattamento economico fondamentale ed accessorio; la definizione di limiti assoluti stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell’incarico; la definizione della retribuzione di posizione, non superiore comunque al 30% del totale, in relazione a criteri oggettivi in riferimento all’incarico. Fissazione di un tetto del 15% del totale, per la retribuzione di risultato.

Con riferimento alla disciplina transitoria, la legge delega prevede una graduale riduzione del numero dei dirigenti; la confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino alla scadenza degli incarichi conferiti; la disciplina del conferimento degli incarichi al fine di salvaguardare l’esperienza acquisita.

La legge delega fissa, infine, i criteri per il conferimento degli incarichi di Direttore Generale, direttore amministrativo e sanitario. In particolare, si prevede una selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni. Inoltre, un sistema di verifica e di valutazione dell’attività dei direttori generali; la decadenza dall’incarico con possibilità di reinserimento soltanto all’esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi 24 mesi dalla nomina, o nel caso di gravi motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità.

Questi, molto sinteticamente, i principi ed i criteri direttivi per l’esercizio della delega al Governo.

Si tratta di un lavoro molto vasto ed articolato che si inserisce nel percorso di rivoluzione della PA che si vorrebbe avviare al fine di risolvere l’inefficienza delle Pubbliche Amministrazioni , partendo dall’attenzione ai dirigenti. Un dirigente più competente selezionato per i suoi meriti, non più inamovibile, che viene valutato in base anche ai risultati della propria amministrazione. Un dirigente sempre sotto esame! Si potrebbe però osservare che se da un lato si mette al centro dell’attività della P.A. il Dirigente, come centro di imputazione di responsabilità, d’altro, senza dover tornare ad una inopportuna rivisitazione del principio di separazione delle competenze tra politica e gestione, sarebbe forse utile attribuire anche agli organi politici una maggiore responsabilità, affinché gli stessi vengano messi in condizione di scegliere i dirigenti solo per competenza e merito. Il dirigente se sbaglia paga. Ma il politico che ha scelto un dirigente inadeguato è esente da responsabilità?

Il rischio di questo progetto ambizioso è che trattandosi di un disegno di legge delega, in sede di emanazione dei decreti delegati, si incorra nel vizio di eccesso di delega. Occorrerebbe dunque, che si affermassero e specificassero con maggiore chiarezza ulteriori criteri direttivi. Vedremo.

Daniela Castronovo

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