La determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento cambia se i figli non stanno con il padre

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L’importo dell’assegno di  mantenimento viene diminuito quando cambiano le condizioni di visita, frequentazione e soggiorno dei minori con il genitore obbligato al pagamento.

Nella determinazione dell’importo per i figli, ci sono diversi elementi.

Si prende in considerazione il reddito di chi è obbligato ad effettuare il pagamento, si verifica la diversità economica con l’altro coniuge e si prendono in considerazione  i mezzi economici dei quali dispone il genitore che convive con il figlio, se è minore oppure non lavora.

Se l’ex coniuge e i i figli sono privi di redditi l’importo da versare è maggiore, anche se si tiene conto di altri fattori, come il contesto sociale e le esigenze di mantenimento, l’istruzione e l’educazione.

Una famosa sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 2018 ha stabilito che l’assegno di mantenimento ha “natura assistenziale, compensativa e perequativa”, superando il precedente concetto del tenore di vita del quale le parti godevano durante il matrimonio, che resta valido durante la fase di separazione.

Resta sempre la necessità di mantenere economicamente i figli, anche dopo la separazione o il divorzio.

Se le condizioni economiche dovessero cambiare, si può chiedere la revisione dell’assegno, in aumento o in diminuzione, a seconda delle circostanze.

Attualmente per la giurisprudenza ha molta importanza il tempo durante il quale i figli abitano con il coniuge non affidatario.

In una simile prospettiva un’altra pronuncia della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che se il figlio abita con il padre l’assegno di mantenimento deve essere ridotto.

Il caso in questione era relativo a un genitore che pagava un assegno mensile di 750/820 euro per il mantenimento delle tre figlie minori, collocate presso la madre.

Con il passare del tempo, la durata del diritto di visita del padre era stato aumentato.

Il tempo di frequentazione e soggiorno delle figlie presso il genitore si era esteso a due pernottamenti nei weekend alternati e alle vacanze estive, natalizie, pasquali e di carnevale.

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L’uomo, il quale reddito era rimasto invariato, ha deciso di chiedere e ha ottenuto una riduzione, che è arrivata quasi a dimezzare l’importo.

Adesso ora deve pagare per il mantenimento ordinario 380 euro durante il periodo scolastico, anche perché le ragazze sono entrambe iscritte a un convitto.

Nei periodi nei quali abitano con lui, il genitore provvederà al sostentamento diretto delle figlie.

Assegno di mantenimento e revisione

La legge, con l’articolo 337 quinques del codice civile, permette al genitore di chiedere “in ogni tempo” la revisione delle disposizioni relative all’affidamento dei figli, comprese quelle in ordine alla misura e alle modalità nelle quali deve essere corrisposto l’assegno di mantenimento.

Per fare in modo che la richiesta sia valida e accoglibile si rende necessario che ci siano “giustificati motivi”, e che si siano verificati altri fatti, sopravvenuti rispetto al momento nel quale era stato stabilito l’importo iniziale.

Le occasioni più ricorrenti nelle quali si verifica la revisione dell’assegno di mantenimento sono il cambiamento della situazione economica di uno degli ex coniugi, la costituzione di un altro nucleo familiare e l’aumento delle esigenze dei figli che crescono.

Le circostanze nelle quali l’assegno di mantenimento può essere ridotto

Quando le condizioni economiche dell’ex coniuge obbligato al pagamento peggiorano, oppure migliorano quelle di chi ha in carico i figli, che di solito è l’ex moglie, attraverso un accordo stragiudiziale si può chiedere la revisione al ribasso dell’assegno di mantenimento.

La riduzione in questione, per poter essere accolta dovrà prendere in considerazione la valutazione comparativa delle attuali condizioni di reddito e patrimoniali degli ex coniugi e delle esigenze dei figli, che con il passare del tempo, potrebbero essere cambiate, ma raramente succede che le stesse diminuiscano, tranne quando i ragazzi diventano adulti, trovano un lavoro e raggiungono l’indipendenza economica.

Di solito le esigenze di mantenimento durante la crescita dei figli aumentano, a causa della  necessità di fronteggiare sempre maggiori spese, come quelle per l’istruzione e le attività sportive e ricreative dei giovani.

 

Potrebbe anche succedere che la richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento si aggiunga a una modifica delle condizioni di affidamento o di frequentazione, ad esempio quando vengono estesi i periodi di visita e di soggiorno presso il genitore che non è collocatario.

In presenza di simili circostanze, può accadere che il padre provveda al mantenimento diretto dei figli durante il tempo che gli stessi trascorrono con lui e, l’importo dell’assegno di mantenimento può essere ridotto.

Una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione ha ammesso la possibilità di modificare in diminuzione l’importo dell’assegno a carico dell’ex marito, in funzione del maggiore tempo che le figlie passavano con lui.

La modifica del diritto di visita

La Suprema Corte di Cassazione ha confermato e ritenuto legittima la decisione della Corte d’Appello che aveva ridotto il contributo fisso per le spese ordinarie non per una riduzione della capacità economica e reddituale del padre, ma per “l’ampliamento del diritto di visita” che, come scritto in precedenza, era esteso in modo notevole, e anche a motivo del “regime di mantenimento diretto della prole» durante questi periodi di soggiorno delle figlie presso il padre (Cass. ord. n. 3203 del 10 febbraio 2021).

Oltre a questo, la Suprema Corte per arrivare alla riduzione della somma in una misura molto consistente non ha trascurato il fatto che le minori vivevano molte ore in un educandato statale al quale erano iscritte in regime di convitto, frequentandolo ogni giorno nel periodo scolastico, dal lunedì al sabato.

A causa di questo, è stata respinta l’opposizione della madre alla riduzione dell’importo dell’assegno:

“sussisteva il pieno diritto del padre di chiedere, in considerazione anche delle diverse esigenze e necessità delle figlie conseguenti alla loro crescita”, una modifica delle condizioni di frequentazione delle figlie minori e anche la modifica delle disposizioni relative alla misura del contributo al loro mantenimento, in modo che, in definitiva “la richiesta è stata accolta tenuto conto della rimodulazione del diritto di visita e frequentazione delle minori da parte del padre e del relativo obbligo di mantenimento diretto durante i sopra menzionati periodi”.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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