La Corte di Cassazione chiarisce come e in che termini è configurabile il reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente di cui all’art. 189, c. 7, codice della strada: vediamo come

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(Ricorso dichiarato inammissibile)

(Riferimento normativo: Codice della strada, art. 189, c. 7).

Il fatto

La Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Bologna che aveva ritenuto B. M. colpevole dei reati di mancato arresto sul luogo del sinistro automobilistico dallo stesso cagionato e per omessa assistenza al ciclista di cui aveva determinato la caduta e, ritenuto il concorso formale tra i reati e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi nove di reclusione e, ritenuto il cumulo materiale delle sanzioni amministrative accessorie, aveva applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per due anni e sei mesi.

La corte territoriale evidenziava in motivazione la sussistenza del reato di omessa assistenza al pedone investito essendo risultata dagli atti la consapevolezza da parte del conducente dell’avvenuto investimento e della libera scelta di darsi alla fuga allontanandosi volontariamente dal luogo del sinistro senza sincerarsi delle condizioni della persona investita, senza fornire le proprie generalità e ignorando l’eventuale intervento di altri soccorritori.

All’uopo venivano valorizzate le caratteristiche della interferenza tra i due veicoli marcianti in opposte corsie e le manovre di emergenza realizzate da entrambi che aveva determinato la caduta del ciclista.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato per il tramite del proprio difensore affidandosi ad un triplice ordine di motivi di ricorso; con il primo si prospettava il difetto di motivazione violazione di legge in relazione all’art.189 commi 6 e 7 C.d.S. sul presupposto che, per integrare il reato di omessa assistenza in ipotesi di incidente stradale, sarebbe stato necessario accertare che il conducente, cui il sinistro é riconducibile, avesse avuto la consapevolezza della necessità di assistenza del soggetto coinvolto nel sinistro laddove nella specie era mancato il contatto tra i due veicoli confliggenti.

Sotto diverso profilo si evidenziava l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen. in considerazione della particolare tenuità dell’offesa, della trascurabile gravità della condotta e della condizione di incensuratezza del prevenuto.

Con una ulteriore articolazione si lamentava l’eccessività della sanzione amministrativa accessoria e l’illegittimità del cumulo materiale applicato dal giudice.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

La Suprema Corte osservava innanzitutto come, con riferimento al primo motivo di ricorso, risultasse in atto una evoluzione dell’orientamento della giurisprudenza nomofilattica con riferimento al requisito, indicato dalla fattispecie contestata di cui all’art.189 comma VII C.d.S., della necessità di assistenza alle persone ferite il quale, originariamente interpretato quale condizione obiettiva di punibilità, era stato successivamente sussunto nell’ambito dell’elemento psicologico del reato.

Difatti, era stato in particolare ritenuto che il dolo del conducente non deve attenere esclusivamente al fatto dell’incidente provocato o comunque in cui sia risultato coinvolto ma deve riguardare anche la circostanza del danno occorso alle persone e alla necessità di una assistenza da prestare alle stesse riconducibile quantomeno ad aspetti di dolo eventuale ossia alla consapevolezza del verificarsi di un incidente determinato dal proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone (sez.IV, 6.3.2012 n.17220, omissis, Rv.252374).

Nondimeno, osservava sempre la Corte in tale pronuncia, l’esigenza di provvedere al soccorso costituisce elemento obiettivo della fattispecie che deve essere abbracciato, sia a pure in chiave eventuale, da un profilo intellettivo del conducente il quale, preso atto dell’incidente e delle sue caratteristiche, dovrà essersi rappresentato il fatto delle conseguenze lesive occorse alle persone coinvolte (sez. IV, 30.1.2014, n.14610, omissis, Rv.259216) fermo restando come sia stato altresì affermato che la valutazione della prospettazione da parte del conducente degli effetti lesivi del sinistro per la incolumità personale dei soggetti coinvolti, con conseguente rappresentazione della necessità di prestare assistenza, va condotta ex ante e pertanto sulla base della situazione che si era profilata dinanzi al conducente al momento dell’incidente.

Da ciò si giungeva a postulare che l’obbligo di prestare assistenza viene meno nel caso di assenza di lesioni, di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario, ne’ utile o efficace, l’ulteriore intervento dell’obbligato, circostanze che non possono essere ritenute “ex post” dovendo l’investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione (sez. IV, 25.11.1999 n.5416; 17.12.2008 n.15867, omissis, Rv.243440).

Posto ciò, gli ermellini rilevavano come le doglianze risultassero essere inammissibili laddove era stato ampiamente affermato dalla giurisprudenza, anche risalente della Cassazione, che la disposizione di cui all’art. 189 comma VII Cod.  si pone come reato di pericolo astratto che richiede che la condotta dei consociati, in presenza di sinistro stradale da cui derivino lesioni alla persona offesa, si atteggi ad un obbligo di solidarietà e di intervento che ha come fulcro l’assistenza del consociato in difficoltà trattandosi in particolare di una condotta al cui rispetto l’ordinamento è interessato a prescindere da quanto verificato in merito al fatto a fronte della esigenza di tutela anticipata degli interessi ritenuti rilevanti dal legislatore proprio perché esonera di procedere alla valutazione in ordine alla concretezza del pericolo imponendo nell’immediato di conformarsi alla condotta prescritta (sez. IV, 25.11.1999 n. 5416, omissis, Rv.216465).

Tal che se ne faceva conseguire che i fatti, che escludono la responsabilità del conducente investitore, devono essere accertati prima che lo stesso si allontani dal luogo del sinistro cosicchè il reato è configurabile tutte le volte che questi non si fermi e si dia alla fuga a nulla rilevando che in concreto l’assistenza sia stata prestata da altri qualora l’investitori ignori la circostanza perché fuggito (sez. IV, 2.12.1994 n.4380 rv. 201501) dovendo l’investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione che, ad avviso della Corte, nel caso di specie vi era stata essendo emerso che il B. omise del tutto di verificare gli esiti della propria condotta di guida e che le evoluzioni poste in essere dai mezzi, con sterzate e controsterzate, e la caduta a terra del ciclista (come ha dichiarato il teste F.), avevano reso evidente la sussistenza di esiti palesemente lesivi della interferenza tra i due veicoli realizzatasi sulla mezzeria.

Detto questo, veniva stimato palesemente infondato pure il secondo motivo di ricorso atteso che il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell’art. 189 Cod. Strada, configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicché è ravvisabile un concorso materiale tra le due ipotesi criminose (sez. IV, 10.10.2014 n.3783, omissis, Rv. 261945) e dunque, ad opinione dei giudici di piazza Cavour, non è configurabile alcuna violazione del principio giuridico del ne bis in idem che invece ricorre nel caso in cui le condanne per i due differenti reati siano inflitte con sentenze pronunciate in epoche diverse (sez. IV, 6.2.2015 n.9167, omissis, Rv.264444).

In relazione poi alla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis c.p., il Supremo Consesso faceva presente come, sebbene l’istituto si presenti di immediata applicazione anche ai giudizi pendenti in appello e dinanzi al giudice di legittimità, trattandosi di disposizione normativa di pregnante rilevanza sostanziale, anche per gli effetti di cui all’art. 2, co. 4, c.p., la giurisprudenza della Cassazione avesse evidenziato che, ai fini dell’accertamento dei presupposti applicativi, che attengono appunto alla non abitualità della condotta e alla modesta offensività della azione e degli effetti di essa come interpretati dall’art.133 c.p., il giudice di legittimità, nello svolgere tale secondo apprezzamento, non può che basarsi su quanto emerso nel corso del giudizio di merito tenendo conto, in modo particolare, della presenza nel provvedimento impugnato di giudizi già espressi che abbiano pacificamente escluso la particolare tenuità del fatto (sez. III, 8.4.2015 n.15449; sez. IV 17.4.2015 n.22381; da ultimo S.U. 25.2.2016 omissis) evidenziandosi al contempo come nel caso in specie la difesa del ricorrente non risultasse avere formulato la richiesta di cui all’art.131 bis cod. pen. nel corso del giudizio di appello intercorrendo nella reclusione di ci all’art. 606, u.c., cod. proc. pen. mentre, viceversa, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ricordava la Corte in questa pronuncia, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione ostandovi il disposto di cui all’art. 609, comma terzo, cod. proc. pen..

Posto ciò, si reputava altresì inammissibile il motivo di ricorso concernente la misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida determinata sulla base di un cumulo materiale delle sanzioni previste per le due ipotesi di reato ascritte atteso che, in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per più reati che comportano l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve determinare la durata complessiva di questa effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito atteso che, in proposito, non rilevano discipline tipicamente penalistiche finalizzate o a limitare l’inflizione di pene eccessive (come nel caso dell’art. 81 cod. pen.) ovvero ad evitare restrizioni troppo ampie della libertà personale (come nel caso dell’art. 307 cod. proc. pen.) (sez.IV, 4.12.2013, omissis, Rv.262136; 30.3.2016, omissis, Rv.266704).

Tal che, alla stregua di tali premesse, si sottolineava come il cumulo delle sanzioni amministrative per le due fattispecie in esame fosse imposto dalla legge e fosse stato determinato nel minimo edittale (anni due mesi sei).

Di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, gli ermellini dichiaravano l’inammissibilità del ricorso proposto a cui facevano conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni per escludere la colpa di questi nel proporre l’impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura pari a 2.000 euro.

Conclusioni

La sentenza in commento è assai interessante in quanto in essa si spiega come e in che termini è applicabile l’art. 189, c. 7, codice della strada e quindi quando è configurabile il reato ivi previsto (mancata prestazione dell’assistenza occorrente).

In particolare, in tale decisione, viene chiarito che quello illecito penale: a) si pone come reato di pericolo astratto; b) richiede che la condotta dei consociati, in presenza di sinistro stradale da cui derivino lesioni alla persona offesa, si atteggi ad un obbligo di solidarietà e di intervento; c) non è configurabile solo allorché emergano fatti che escludono la responsabilità del conducente investitore accertati prima che lo stesso si allontani dal luogo del sinistro mentre per contro è sussistente tutte le volte che questi non si fermi e si dia alla fuga a nulla rilevando che in concreto l’assistenza sia stata prestata da altri qualora l’investitori ignori la circostanza perché fuggito dovendo l’investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione.

Tal che questi criteri ermeneutici, così come esplicitati in siffatta pronuncia, ben possono essere presi nella dovuta considerazione ogniqualvolta si rende necessario verificare la sussistenza di questo reato.

Il giudizio in ordine a quanto enunciato in tale sentenza, di conseguenza, non può che essere positivo.

 

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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