La Corte costituzionale sui referendum 2022

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La stagione dei referendum ha visto un appuntamento di grande rilievo nell’anno 2022, sia per il numero degli strumenti di democrazia diretta proposti, sia per l’importanza degli argomenti affrontati. L’Ufficio Elettorale Centrale presso la Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibili otto dei nove referendum presentati, ma la Corte Costituzionale ne ha cassati tre, non senza provocare polemiche.

Indice:

  1. Brevi cenni storici sull’istituto del referendum in Italia
  2. Le caratteristiche del referendum abrogativo di cui all’art. 75 della Costituzione
  3. I referendum del 2022
  4. Le decisioni della Corte Costituzionale
  5. Conclusioni

1.Brevi cenni storici sull’istituto del referendum in Italia

Il referendum è un istituto giuridico contemplato dalla Costituzione della Repubblica Italiana e costituisce uno degli strumenti, insieme alla petizione (Art.50 Cost.) e al disegno di legge di iniziativa popolare (Art. 71 Cost.), con i quali è garantita la partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica del Paese, considerata (ex art. 3 Cost.) quale diritto inviolabile.[1] L’ordinamento giuridico italiano ne prevede diversi tipi disciplinati da apposite leggi.

Il primo referendum abrogativo si tenne nel 1974 e riguardò l’istituto del divorzio[2] ed è stato il primo referendum abrogativo della storia dell’Italia repubblicana. Lo stesso venne indetto per abrogare la legge che nel 1970 aveva introdotto il divorzio, causando controversie e polemiche. Conclusosi con la vittoria del “no”, dunque con la conferma della legge, lo stesso aprì le porte ad una stagione caratterizzata da un crescente uso di tale strumento, soprattutto per iniziativa del partito radicale.[3] Tra i più significativi, nel 1981 si tenne un altro referendum abrogativo ad oggetto cinque distinti quesiti, tra cui l’interruzione di gravidanza; quattro anni più tardi ne venne proposto uno sulla cosiddetta Scala mobile (vittoria del “no”) e nel 1987 su ulteriori cinque quesiti. Nel 1991 e nel 1993 vennero indetti due referendum sul sistema elettorale. Nel 2005, nel 2009 e nel 2016 non si raggiunse il quorum per altrettanti referendum, rispettivamente sulla procreazione assistita, sulla legge elettorale e sulle concessioni per l’estrazione di idrocarburi in mare.[4]

Sino al 2021 si sono tenuti quattro referendum confermativi costituzionali. Nel 2001 il referendum sulla riforma del Titolo V della Costituzione, il primo della storia repubblicana, vide la prevalenza dei “sì” col 64,2% dei voti; quello del 2006 vide invece respingere  la legge di riforma diretta a modificare sotto più profili la seconda parte della Costituzione, come pure quello del 2016 in cui non fu accolta la c.d. riforma costituzionale Renzi-Boschi. Successivamente, il referendum costituzionale del 2020 ha confermato la legge in materia di riduzione del numero dei parlamentari (da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori – legge costituzionale n.1/2019).[5]

2. Le caratteristiche del referendum abrogativo di cui all’art. 75 della Costituzione

L’articolo 75 della Costituzione riserva l’iniziativa referendaria ai cittadini (500 000 elettori) o alle Regioni (5 Consigli regionali). Questi possono proporre all’elettorato “l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge”, dove per legge si deve intendere una legge in senso formale, approvata dal Parlamento secondo il procedimento ordinario, e per “atto avente valore di legge” un decreto legge (approvato dal governo in casi eccezionali di necessità e di urgenza e convertito entro 60 giorni dal parlamento ex art. 77, comma 2, Cost.), o un decreto legislativo (adottato dal governo su delega parlamentare ex art. 77, comma 1, Cost.). Il quorum indica il numero minimo di elettori che devono partecipare alla votazione perché il referendum sia valido e perciò idoneo ad abrogare la disposizione oggetto del quesito: esso è fissato nella maggioranza degli aventi diritto al voto. L’articolo 75 stabilisce inoltre che deve essere raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Tuttavia, non tutte le leggi possono essere oggetto di abrogazione tramite referendum: alcune materie non sono ammesse dal secondo comma dello stesso art. 75 della Costituzione. La disposizione costituzionale cita espressamente tra queste “le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”. Inoltre, non è possibile abrogare mediante referendum disposizioni costituzionali, gerarchicamente sovraordinate alla legge ordinaria e quindi abrogabili solo mediante il procedimento aggravato previsto dall’art. 138 Cost.

La Corte Costituzionale, che deve pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del referendum, ha esteso l’elenco ritenendo inammissibili referendum che non abbiano oggetto unitario o il cui esito positivo paralizzerebbe l’attività di un organo costituzionale, determinando un vuoto legislativo.

La convocazione del referendum può essere revocata, se prima del voto le richieste referendarie sono recepite nell’ordinamento attraverso appositi interventi legislativi.[6] Ad esempio, il referendum promosso dal sindacato CGIL contro il Jobs Act (in particolare per l’abolizione del buono lavoro e sull’escussione preventiva negli appalti), già fissato per il 28 maggio 2017, venne annullato a seguito dell’abolizione delle norme contestate tramite decreto legge del Governo.[7]

3. I referendum del 2022

Si osserva preliminarmente che dall’anno 2021, per la prima volta, le sottoscrizioni dei referendum, oltre che nel modo tradizionale, possono essere raccolte anche attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid), che è posseduto, allo stato, da circa 26 milioni di italiani. Questo semplifica estremamente il processo di raccolta, seppur continui ad avere dei costi: infatti, ai comitati referendari una firma con lo Spid richiede la spesa di circa un euro.[8]

Il referendum che ha ricevuto il maggior numero di firme è quello sull’eutanasia, avendo raccolto le sottoscrizioni di 1,24 milioni di italiani. Il referendum si proponeva di abrogare una parte della norma che punisce l’omicidio del consenziente, andando a permetterlo tranne nei casi in cui è compiuto contro una persona incapace, un minorenne o un individuo a cui il consenso sia stato estorto.

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È arrivato, invece, a 630 mila firme raccolte esclusivamente online il referendum per depenalizzare l’utilizzo della cannabis. Dopo il successo nell’utilizzo dello Spid per quello sull’eutanasia, infatti, è stato promosso questo secondo referendum. In tal caso il referendum mirava a modificare il testo unico sulle droghe (D.P.R n. 309/1990 e s.m.i.), andando a depenalizzare la coltivazione per uso personale con l’eliminazione di tutte le pene detentive, ad eccezione dei casi legati al traffico illecito. Era prevista, inoltre, l’eliminazione del ritiro della patente per uso di sostanze stupefacenti, sebbene permaneva la sanzione in caso di guida in uno stato di alterazione psicofisica.

Viceversa, non è riuscito a raccogliere il numero minimo di sottoscrizioni il referendum per abolire la caccia promosso dal Comitato “Sì Aboliamo la Caccia”. Lo stesso ha raccolto 236 mila firme circa, di cui 74 mila in formato digitale. Il referendum prevedeva un quesito complicato e mirava a modificare la legge che disciplina la caccia, andando a vietare qualsiasi attività venatoria in Italia. Il Comitato ha deciso di riprovare dopo il fallimento del referendum del 1990, dove con un’affluenza del 44% non si raggiunse il quorum del 50%.

I sei referendum sulla giustizia, promossi dalla Lega e dal Partito Radicale, sono riusciti a raccogliere una media di 700 mila firme, ma poi i promotori hanno preferito scegliere un’altra procedura. Infatti, a fare richiesta sono stati successivamente i Consigli regionali di Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto (tutte regioni governate dal centrodestra). I sei quesiti riguardano in sintesi la riforma del Consiglio superiore della magistratura, la responsabilità diretta dei magistrati e la loro valutazione, la separazione delle carriere, i limiti agli abusi della custodia cautelare e l’abolizione del decreto legislativo n.232/2012 (c.d. legge Severino). La partita dei referendum sulla giustizia si intreccia dunque con la riforma promossa dalla Ministra Marta Cartabia attualmente all’esame del Parlamento.
Si sottolinea che, a regolare i referendum è la legge n. 352/1970, che prevede due passaggi fondamentali. L’Ufficio Centrale Elettorale presso Corte di Cassazione verifica, entro il 15 dicembre, il raggiungimento del numero di firme e la veridicità di queste ultime e dichiara altresì la legittimità dei quesiti. La Corte Costituzionale deve invece decidere, entro il 10 febbraio, quali quesiti si possono ammettere e quali vanno respinti, in base naturalmente a una valutazione di costituzionalità. E, nella fattispecie in esame la Corte di Cassazione ha ritenuti validi i referendum proposti, tranne quello sulla caccia che non aveva raggiunto il numero minimo di sottoscrizioni.

Dopo che i quesiti vengono approvati da entrambe le Corti si può procedere al voto. In questo caso la legge prevede che si debbano tenere in una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno, a meno che non vengano sciolte le Camere e si vada a elezioni politiche: in questo caso per i referendum si slitterebbe al 2023.

Affinché questi referendum abrogativi siano considerati validi, infine, è necessario che si rechi a votare la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che più della metà dei votanti si esprima a favore. Il raggiungimento del quorum, in questo caso, potrebbe essere semplificato dal fatto che si terranno diversi referendum in contemporanea.

4. Le decisioni della Corte Costituzionale

In data 15 febbraio 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito proposto dall’Associazione Coscioni e sostenuto da altre associazioni che chiedeva di depenalizzare l’omicidio del consenziente. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio Comunicazione della Corte costituzionale ha reso noto che la Consulta ha ritenuto inammissibile il requisito referendario perché “a seguito dell’abrogazione, ancorchè parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili”.[9]

Il referendum, come già detto, proponeva di abrogare una parte dell’articolo 579 del codice penale, che punisce l’omicidio di una persona consenziente: in questo modo sarebbe stata permessa l’eutanasia attiva, che avviene quando il medico somministra il farmaco necessario a morire e che al momento è illegale in Italia.[10]

Era stata proprio la Corte Costituzionale ad avviare di fatto un dibattito pubblico sull’eutanasia e il suicidio assistito quando nel 2019 era intervenuta sulla morte di Fabiano Antoniani, noto anche come “DJ Fabo”, stabilendo che a determinate condizioni non è punibile una forma di eutanasia definita assistenza al suicidio, cioè quando una persona di fatto permette a un’altra di suicidarsi.

Concretamente, la sentenza stabilì che in Italia si può aiutare una persona a morire senza rischiare di finire in carcere se quella persona ha una patologia irreversibile, se tale patologia le provoca sofferenze fisiche o anche solamente psicologiche per lei intollerabili, se la persona è pienamente capace di decidere liberamente e consapevolmente, e se è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. La Corte Costituzionale aveva di fatto spinto il Parlamento ad approvare una legge in merito: un testo base sul suicidio assistito era stato approvato nell’estate del 2021 dalla commissione Giustizia della Camera, ma da allora non ci sono stati altri sviluppi concreti.

Dopo quello sull’eutanasia, in data 16 febbraio 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile anche il referendum sulla depenalizzazione della coltivazione della cannabis. Per quanto riguarda il pacchetto giustizia, è stato rigettato quello sulla responsabilità diretta dei magistrati. Si terrà invece quello che ha l’obiettivo di riconoscere nei consigli giudiziari il diritto di voto degli avvocati sulle valutazioni di professionalità dei magistrati.[11]

Quest’ultimo referendum si aggiunge così ai primi 4 che poche ore prima sono stati dichiarati ammissibili dalla Corte (abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità previste dalla legge Severino, limitazione delle misure cautelari, separazione delle carriere dei magistrati ed eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del Csm).

In sintesi, sono cinque i quesiti ammessi dalla Corte Costituzionale e si tratta di referendum abrogativi sul tema della giustizia:[12]

  • Incandidabilità dopo la condanna– Il referendum chiede di abrogare la parte della Legge Severino che prevede l’incandidabilità, l’ineleggibilità e la decadenza automatica per parlamentari, membri del governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali nel caso di condanna per reati gravi;
  • Separazione delle carriere– Questo quesito chiede il blocco delle cosiddette “porte girevoli”, impedendo al magistrato durante la sua carriera la possibilità di passare dal ruolo di giudice (che appunto giudica in un procedimento) a quello di pubblico ministero (coordina le indagini e sostiene la parte accusatoria) e viceversa;
  • Riforma Csm– Si chiede che non ci sia più l’obbligo di un magistrato di raccogliere da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura al Consiglio Superiore della Magistratura;
  • Custodia cautelare durante le indagini– Si propone di togliere la “reiterazione del reato” dai motivi per cui i giudici possono disporre la custodia cautelare in carcere o i domiciliari per una persona durante le indagini e quindi prima del processo;
  • Valutazione degli avvocati sui magistrati– Il quesito chiede che gli avvocati, parte di Consigli giudiziari, possano votare in merito alla valutazione dell’operato dei magistrati e della loro professionalità.

La consultazione sui referendum ammessi, dovrà quindi avvenire in una data compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno.[13] Potrebbe anche essere previsto un possibile election day accorpando anche le amministrative in programma nel 2022.

5. Conclusioni

Taluni affermano che la dichiarazione di inammissibilità di tre referendum degli otto proposti potrebbe essere considerata una “morte annunciata”. Tuttavia, prima di leggere le motivazioni della Corte Costituzionale, è del tutto fuori luogo esprimere un giudizio compiuto sull’operato della stessa Corte, anche se tuttavia possono già farsi alcune riflessioni.

Per quanto concerne il quesito sulla depenalizzazione dell’omicidio del consenziente, nelle intenzioni dei proponenti, la pena per il reato (da 6 a 15 anni di reclusione) si sarebbe applicata solo in caso di omicidio di minori, persone con infermità di mente o qualora il consenso fosse viziato o estorto.[14]

Il tema infatti ricalca quanto la Consulta ha già avuto modo di argomentare negli ultimi quattro anni, sul caso Cappato-Dj Fabo, con l’eccezione di legittimità costituzionale sollevata sul reato di aiuto al suicidio (art. 580 c.p.). Esaminando l’iter di quella vicenda, si comprende perché la decisione sull’inammissibilità del quesito referendario era prevedibile e, più in generale, perché l’appello alla Consulta, pur spesso necessario, non sempre è sufficiente a garantire libertà e diritti.

La Corte Costituzionale aveva emesso una pronuncia senza precedenti nel settembre 2018, decidendo di sospendere il procedimento giurisdizionale per richiamare il Parlamento al suo ruolo legiferatore. Riconoscendo il diritto alla vita e il diritto all’autodeterminazione, la Consulta aveva infatti sottolineato il vuoto normativo sulla questione, in particolare criticando la scelta del legislatore di prevedere un solo tipo di procedura per il fine vita, ossia il rifiuto o l’interruzione di cure, senza la possibilità di ottenere altro che farmaci palliativi, dunque imponendo una morte lunga, invece di garantire l’autodeterminazione di chi intenda porre fine alle proprie sofferenze in maniera attiva e celere.

In quel frangente, la Corte aveva tuttavia precisato come un intervento abrogativo, ossia la dichiarazione di incostituzionalità del reato di aiuto al suicidio, sarebbe stato inadeguato e, anzi, pericoloso soprattutto per le persone più vulnerabili.

Una simile soluzione lascerebbe, infatti, del tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale ai pazienti in tali condizioni, in un ambito ad alta sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi. In assenza di una specifica disciplina della materia, più in particolare, qualsiasi soggetto, anche non esercente una professione sanitaria, potrebbe lecitamente offrire, a casa propria o a domicilio, per spirito filantropico o a pagamento, assistenza al suicidio a pazienti che lo desiderino, senza alcun controllo ex ante sull’effettiva sussistenza, ad esempio, della loro capacità di autodeterminarsi, del carattere libero e informato della scelta da essi espressa e dell’irreversibilità della patologia da cui sono affetti.

La sospensione per un anno del procedimento rispondeva quindi alla necessità di affrontare la questione del fine vita con un approccio complesso, che tenesse conto dei problemi bioetici in discussione. Questo approccio non poteva essere garantito da un organo giurisprudenziale attraverso una abrogazione, ma solo con una nuova disciplina, che prevedesse diritti, prerogative, procedure, obblighi, tutele. La Consulta sospese quindi il giudizio, per un anno, dopo il quale avrebbe valutato “l’eventuale sopravvenienza di una legge che regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela”, richiamando in tal modo il Parlamento al suo ruolo.

Il Parlamento, però, come noto, non ha provveduto in merito.

Scaduto il termine, la Corte Costituzionale constatò l’assenza di intervento parlamentare e decise sull’aiuto al suicidio, prevedendo che il reato non fosse punibile qualora posto in atto in presenza dei requisiti previsti dalla legge sul testamento biologico, ossia verso persone affette da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche intollerabili, tenuta in vita con trattamento di sostegno vitale ma capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Tramite questa decisione, si riconosce infatti alle persone capaci di agire il diritto di rifiutare o interrompere qualunque trattamento sanitario, anche se salvavita, dopo aver ricevuto informazioni sulle conseguenze della decisione e con l’assistenza di servizi di assistenza psicologica. Il paziente, fino all’ultimo momento di coscienza, può modificare la volontà circa l’interruzione dei trattamenti e gli devono essere comunque garantite cure palliative, compresa la sedazione profonda. Il medico ha il dovere di rispettare la volontà del paziente ed è quindi ovviamente esente dalle responsabilità civili e penali.

Si tratta comunque di una decisione insufficiente, per la natura dell’organo che la emise. La giurisprudenza infatti si limita all’applicazione delle leggi e l’interpretazione, più o meno creativa, delle norme resta comunque limitata a casi concreti, precisi, senza avere la natura generale e astratta delle leggi. Era questo il motivo per cui il giudizio era stato sospeso, nella speranza che il Parlamento legiferasse, che la politica non abdicasse al suo ruolo.

Con la parziale modifica del reato di aiuto al suicidio e di fronte all’inazione parlamentare sul tema, l’Associazione Luca Coscioni ha proposto quindi una raccolta firme sull’eutanasia legale, attraverso un referendum per l’abrogazione parziale dell’articolo 579 del codice penale, relativo all’omicidio del consenziente.

In attesa del deposito della sentenza, è possibile ipotizzare che il rigetto dipenda proprio da quelle argomentazioni che la Consulta ha espresso nel settembre 2018 e ribadito l’anno successivo, sul reato di aiuto al suicidio.

La vigenza nell’ordinamento di un reato simile limita il diritto all’autodeterminazione, ma la sua abrogazione pura e semplice legittima situazioni lesive di altri diritti. Eutanasia, dal greco, significa buona morte: per definizione, insomma, ci si riferisce alla fine di una vita per limitare le sofferenze e senza l’inflizione di ulteriore dolore.

In sostanza, il quesito referendario non riguardava una disciplina sul fine vita libero e dignitoso, ma si limitava a richiedere l’abrogazione di un reato, cioè a non prevedere la pena per chi materialmente uccida qualcun altro, purché maggiorenne, non infermo di mente e consenziente. Non era però prevista alcuna tutela per chi è consenziente: né la garanzia di un ambiente sereno, né la possibilità di modificare le sue intenzioni, né la somministrazione di cure palliative, né l’assistenza in un momento estremamente delicato. Perché si sia “liberi fino alla fine” non basta chiedere d’essere uccisi, garantendo l’assenza di conseguenze penali per chi esegua l’atto, ma è necessario pretendere che chiunque richieda il trattamento di fine vita lo ottenga in maniera dignitosa, rispettosa delle volontà, serena nonostante la drammaticità della situazione. Non è, pertanto, qualcosa che si possa garantire con l’abrogazione di un reato, che essa avvenga tramite una sentenza della Corte Costituzionale o attraverso un referendum popolare.

L’eutanasia legale, quindi, si può garantire solo con la legge e la richiesta della cittadinanza deve essere raccolta nelle sedi istituzionali, in senso costruttivo: non ci sono leggi da abrogare, ma discipline da approntare.

Salvo rari casi, infatti, le soluzioni abrogative non possono che essere insufficienti e i risultati sulla tutela delle persone insoddisfacenti; e ciò vale per l’eutanasia legale, che per la complessità dei diritti in gioco non può limitarsi a una depenalizzazione, ma deve porre al centro la persona e il suo diritto di scelta, che viene frustrato dall’assenza di leggi in materia, ma anche dalla semplicistica abrogazione di un reato, senza la previsione di tutele e garanzie per il paziente.

Questa vicenda tuttavia non riguarda questioni di bioetica, ma denuncia ancora una volta l’inadeguatezza di una classe politica incapace di cogliere il segno dei tempi e, prima ancora, di garantire diritti al di là dei propri interessi. Il quadro che emerge è sconfortante e la notizia grave di questi giorni non è la prevedibile, e a suo modo corretta, dichiarazione di inammissibilità di un quesito sull’omicidio del consenziente, ma il fatto che il Parlamento non ha previsto una pur minima forma di eutanasia legale, approfondendo ancor più il solco tra la politica istituzionale e il popolo che essa è chiamata a rappresentare.

Il quesito referendario sull’uso della cannabis si proponeva invece di intervenire sia sul piano della rilevanza penale sia su quello delle sanzioni amministrative. Il Presidente della Consulta ha sostenuto che “Abbiamo dichiarato inammissibile il referendum sulle sostanze stupefacenti, non sulla cannabis. Il quesito è articolato in tre sottoquesiti ed il primo prevede che scompaia, tra le attività penalmente punite, la coltivazione delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle 1 e 3, che non includono neppure la cannabis ma includono il papavero, la coca, le cosiddette droghe pesanti. Già questo sarebbe sufficiente a farci violare obblighi internazionali”.[15]

Quindi, l’obiettivo della consultazione popolare, la prima per cui sono state raccolte firme digitali, sarebbe stato da un lato la depenalizzazione della coltivazione di qualsiasi pianta per uso personale mantenendo le pene legate alla detenzione, alla produzione e alla fabbricazione delle sostanze; dall’altro, sul piano amministrativo, l’eliminazione della sospensione della patente di guida per uso di stupefacenti. Alla Corte si chiedeva una pronuncia su una proposta specifica di referendum abrogativo, per come era scritta, e non certo di esprimere un parere sulla legalizzazione delle droghe leggere in generale.

Per farlo, secondo i promotori del referendum sulla cannabis, l’unica via era cancellare la parola “coltiva” dal testo sugli stupefacenti in cui gli articoli dedicati alla cannabis e quelli in cui si elencano altre droghe sono legati a doppio filo. Una strategia che però ha affossato il referendum. I promotori del referendum da mesi avevano spiegato che la richiesta di depenalizzare non solo la coltivazione di piante con Thc, ma – tra gli altri – anche di oppio e coca, era l’unico modo anche per recepire una sentenza del 19 dicembre 2019 delle sezioni unite della Corte di cassazione. All’epoca la Corte aveva stabilito che vanno escluse dal reato di coltivazione di stupefacenti “le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica” che “appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”. Dettagli, che però hanno portato alla bocciatura.

Infine, è stato dichiarato inammissibile il referendum sulla responsabilità diretta dei magistrati. Spiega il Presidente della Corte, che essendo sempre stata la regola per i magistrati quella della responsabilità indiretta, (si cita lo Stato che poi esercita la propria rivalsa su magistrati), l’introduzione della responsabilità diretta renderebbe il referendum più che abrogativo, “innovativo”.[16]

L’effetto finale sarebbe quello di introdurre una regola che prima non c’era (e non di abrogare una norma per farne espandere una preesistente). Per i magistrati, a differenza che per altri funzionari pubblici, la regola infatti è sempre stata quella della loro responsabilità indiretta.

Le motivazioni addotte dal Presidente della Consulta non convincono anche se bisognerà attendere il deposito delle motivazioni. La circostanza che in precedenza si è sempre configurata una responsabilità indiretta dei magistrati, non esclude che per l’avvenire possa configurarsi una responsabilità per dolo o colpa grave a carico dei magistrati, come avviene per gli altri funzionari dello Stato. In realtà, si è voluto evitare di indebolire la posizione dei magistrati, che potrebbero essere intimoriti da una possibile responsabilità personale.

In conclusione, le argomentazioni della Corte Costituzionale sulla bocciatura dei tre referendum, almeno per quanto affermato dal suo Presidente, non appaiono del tutto convincenti, soprattutto con riferimento al quesito sulla responsabilità civile dei magistrati. Forse sarebbe stato più opportuno dare la voce ai cittadini italiani e colmare in questo modo le gravi inadempienze della classe politica, rivalutando l’istituto di democrazia diretta del referendum solennemente riconosciuto dalla nostra Carta Costituzionale.

 


Note:

[1] P. Bilancia, E. De Marco, L’ordinamento della Repubblica, CEDAM, 2015.

[2] R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto Costituzionale, Torino, Giappichelli Editore, 2007.

[3] Referendum, in Treccani.it, Enciclopedie on line, Istituto dell’Enciclopedia Italiana.

[4] P. Caretti e G. Tarli Barbieri, Diritto Regionale, Torino, Giappichelli Editore, 2007.

[5]  P. Caretti e G. Tarli Barbieri, Diritto Regionale, cit.

[6] Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, Legge 25 maggio 1970, n. 352 (archiviato dall’originale).

[7]  I referendum della CGIL non si fanno più, su Il Post, 2017.

[8] L. Ruffino, I referendum che si terranno nel 2022, in You Trend, 2021.

[9] Il Sole 24 ore, Consulta, inammissibile il referendum su eutanasia, perché non situtela vita umana, del 15 febbraio 2022.

[10] F. Frustaci, La Corte Costituzionale ha respinto il referendum sull’eutanasia, in Il Post del 15 febbraio 2022.

[11] Il Sole 24 ore, Inammissibile referendum sulla cannabis, ammessi 5 quesiti sulla giustizia, del 16 febbraio 2022.

[12] Il Reporter, Referendum 2022, quando si vota: la data e quali sono i quesiti ammessi, del 17 febbraio 2022.

[13] A. Cipolla, Referendum 2022, quando si vota? Data e quesiti, in Money.it del 17 febbraio 2022.

[14] R. Covelli, Perché la decisione della Consulta sull’eutanasia era prevedibile (ed è corretta), in fan page del 16 febbraio 2022

[15] M. Coviello, Eutanasia, la Corte costituzionale ha respinto il referendum, in Vanityfair del 16 febbraio 2022.

[16] S. Occhipinti, Referendum sulla giustizia, ammessi 5 quesiti, in Altalex del 17 febbraio 2022.

 

Prof. Paolo Gentilucci

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