La Corte costituzionale si pronuncia sulla legge ex Cirielli

Redazione 19/11/12
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 251 del 15 novembre 2012 la Corte costituzionale ha bocciato la legge ex Cirielli, intervenuta sul regime di calcolo della recidiva riformando l’articolo 69 del codice penale.

Ai sensi della norma, così come innovata dalla legge ex Cirielli del 2005, al giudice è fatto divieto di far prevalere la circostanza della “lieve entità del fatto” di cui all’articolo 73, comma 5, del Testo Unico in materia di stupefacenti, sulla recidiva di cui all’articolo 99, quarto comma, del codice penale.

La scure della Consulta si è abbattuta sull’articolo 69 nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza, risultato irragionevole perché produce conseguenze abnormi sul piano sanzionatorio.

In effetti quando il reato è di lieve entità, come nel caso prospettato dinanzi al Tribunale rimettente, che riguardava una condanna per spaccio di stupefacenti nei confronti di un uomo colpevole di aver detenuto e ceduto 0,40 grammi di cocaina, già condannato per fatti analoghi negli anni precedenti, è un nonsenso arrivare a pene severissime.

Ciò si dimostra a maggior ragione osservando la sproporzione fra le cornici edittali: applicando la recidiva reiterata alle violazioni di lieve entità, per le quali è prevista la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 26 mila a 260 mila euro, verrebbe invece irrogata la sanzione ben più grave della reclusione da sei a venti anni e la multa da euro 26 mila a 260 mila euro.

Insomma, nel caso di recidiva reiterata equivalente all’attenuante, il massimo edittale previsto per il fatto di ‘lieve entità’ (sei anni di reclusione), diventa il minimo della pena da irrogare; quindi, addirittura il minimo della pena prevista (un anno) viene moltiplicato per sei nei confronti del recidivo reiterato, che subisce così di fatto un aumento di molto superiore a quello specificamente previsto dall’articolo 99, comma 4, per la recidiva reiterata, che è, a seconda dei casi, della metà o di due terzi.

Perciò la norma è stata dichiarata incostituzionale, e adesso sarà possibile una più adeguata determinazione della pena.

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