La convivenza a fondamento dei permessi di soggiorno per motivi di famiglia

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La Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza 18 marzo 2020 n. 7427, ha precisato che al fine di ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari si deve provare la convivenza tra fratello e sorella.

Nel rigettare il ricorso a un cittadino del Marocco al quale è stato negato il permesso di soggiorno per ritornare con la sorella, cittadina italiana, ha evidenziato che per ottenere questo documento è si la convivenza deve fare prova, per dedurre un progetto di vita comune e un legame affettivo reale.

Prima di addentrarci nella questione scriviamo qualcosa sul permesso di soggiorno.

In che cosa consiste il permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno è un documento che consente ai cittadini che risiedono in paesi terzi rispetto a quelli dell’Unione Europea e agli apolidi di soggiornare in Italia per un determinato periodo di tempo, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle disposizioni vigenti.

La sua richiesta deve essere effettuata entro otto giorni dal primo ingresso nel nostro Paese al Questore della provincia nella quale lo straniero si trova.

Il recente decreto 113/2018 (cosiddetto decreto Salvini) ha modificato la disciplina in alcuni punti.

La disciplina

La normativa che regolamenta il permesso di soggiorno è contenuta nel decreto legislativo n. 286/1998 (come modificato in ultimo dal decreto n. 113/2018) e nel dpr 394/1999, “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.”

Il permesso di soggiorno deve essere  richiesto all’Ufficio immigrazione della Questura della provincia nella quale lo straniero vorrebbe soggiornare, dove l’addetto rileva le impronte digitali dello straniero interessato al permesso, eseguendo i rilievi foto dattiloscopici.

L’ufficio rilascia al richiedente una copia della richiesta, sulla quale viene apposto un timbro che indica la data, e dove viene riportato il giorno nel quale si potrà ritirare il permesso di soggiorno definitivo.

Sino a quel momento, la regolarità della permanenza in Italia è attestata da una ricevuta della domanda, che deve essere  conservata e fatta vedere alla Questura quando si procederà al ritiro del documento.

Per ogni tipo specifico di permesso di soggiorno possono essere chiesti altri e diversi documenti.

In alcuni casi, in relazione alla convenzione apposita stipulata tra Poste Italiane S.p.A. e il Ministero dell’Interno, la richiesta di permesso di soggiorno può essere presentata in modo valido anche agli uffici postali abilitati utilizzando il kit a banda gialla consegnato dagli stessi,  dai patronati e dai Comuni abilitati.

Sempre alle Poste ci si può rivolgere per il duplicato del permesso, per l’aggiornamento del permesso o della carta di soggiorno, per inserimento figli e per la conversione di un permesso di soggiorno di un’altra tipologia in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, famiglia, studio, residenza elettiva.

Ritornando alla questione iniziale, vediamo quali sono stai i passaggi, sino alla decisione della Suprema Corte di Cassazione.

Il permesso di soggiorno negato per motivi familiari

Un cittadino del Marocco davanti al Tribunale ha impugnato il decreto di respingimento del Questore.

Il giudice di primo grado ha rigettato l’impugnazione.

Il soccombente ha fatto ricorso in appello e il giudice di secondo ha, a sua volta, respinto l’impugnazione ritenendo che non siano state fornite le prove necessarie a dimostrare la convivenza con la sorella cittadina italiana, requisito necessario ai sensi dell’art. 28, lett. B del DPR n. 394/1999 per potere ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari.

Lo stesso non ha provato i motivi della sua assenza dall’abitazione della sorella durante i sopralluoghi.

Le generiche dichiarazioni della sorella non sono state considerate sufficienti a dimostrare la convicenza.

Il ricorso del soccombente in Cassazione

Il cittadino marocchino soccombente ha deciso di ricorrere in sede di legittimità denunciando con il primo motivo la mancata considerazione da parte dell’ufficio immigrazione della Questura delle osservazioni presentate.

Con il secondo motivo rileva che l’articolo 28 del T.U.I, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno i per motivi familiari previsti dall’articolo 19 T.U.I deve essere interpretato in relazione all’artcolo 8 della CEDU che tutela il diritto alla vita privata e familiare, indipendentemente dal fatto che ci sia convivenza.

La decisione della Suprema Corte di Cassazione

Il primo motivo del ricorso si deve ritenere infondato perché, in qualsiasi caso, nel giudizio di Appello non rilevano possibili vizi del procedimento amministrativo.

Il giudice di appello deve valutare escòusivamente la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Il secondo motivo di ricorso viene ritenuto inammissibile e infondato.

Nella prospettiva del nostro legislatore il nucleo familiare meritevole di tutela nel rispetto dell’articolo 29 della Costituzione comprende esclusivamente i coniugi non separati legalmente, i figli minori e a determinare condizioni anche i genitori a carico e i figli maggiorenni.

In relazione al caso di specie un fratello e una sorella maggiorenni non rientrano nella nozione di famiglia.

Il permesso di soggiorno può essere richiesto, in ottemperanza al combinato disposto dagli 19 e 28 del T.U.I esclusivamente per i parenti entro il secondo grado e per il coniuge di nazionalità italiana, purché conviventi.

Non è stata realizzata nessuna lesione dell’articolo 9 CEDU, anche perché in questa specifica circostanza non è stata fornita la prova rigorosa di un legame affettivo di condivisione della vita in comune, che si può presumere in presenza di convivenza.

Da qui deriva la necessaria formulazione del seguente principio di diritto:

“La relazione tra due fratelli entrambi maggiorenni e non conviventi non è riconducibile alla nozione di famiglia rilevante a norma dell’articolo 8 CEDU, difettando ogni elemento presuntivo dell’esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita in comune, con la conseguenza che, affinché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per il ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, è necessario il requisiti della convivenza effettiva, come prescritto dal combinato disposto dell’art 28 DPR 394/99 e dell’art. 19 comma 2, lett c) T.U.I.”.

 

Sono state queste le conclusioni della Corte.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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