La condotta antisindacale (art. 28 L. 300/1970): rassegna giurisprudenziale

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Sommario: 1. Nozioni generali; 2. casistica giurisprudenziale

 

  1. Nozioni generali

Norma di riferimento in tema di condotta antisindacale è l’articolo 28 della legge del 20 maggio 1970 n. 300, ovvero il meglio noto Statuto dei lavoratori.

La condotta antisindacale è quella tenuta dal datore di lavoro o dai soggetti che in suo nome hanno agito per l’esercizio dell’impresa; il comportamento è illegittimo in quanto idoneo a ledere beni protetti ed è plurioffensivo in quanto gli interessi lesi possono essere anche individuali e non solo del sindacato.

La definizione della condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300 del 1970) non è analitica ma teleologica, poichè individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i “beni” protetti.

Pertanto per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, potendo sorgere l’esigenza di una tutela della libertà sindacale anche in relazione a un’errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l’intento lesivo del datore di lavoro non può di per sè far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo obiettivamente tale da limitare la libertà sindacale. (1)

In tema di legittimazione ad agire ex art. 28 SL, ai fini del riconoscimento del carattere nazionale dell’associazione sindacale assume rilievo non solo la sua diffusione territoriale ma anche e soprattutto la prova dell’effettivo svolgimento di attività sindacale a livello nazionale, nella quale rientra anche la capacità del sindacato di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi, sia normativi che gestionale.

 

  1. Casistica giurisprudenziale

 

 

È antisindacale il comportamento del datore di lavoro che sostituisca i dipendenti in sciopero con lavoratori autonomi e somministrati che, sebbene svolgessero le medesime mansioni dei dipendenti in sciopero, erano stati assegnati a turni diversi.

(Trib. Milano 13 marzo 2012, Est. Cipolla, in D&L 2012, con nota di Angelo Beretta, “Il crumiraggio indiretto esterno per tramite di lavoratori autonomi e somministrati già operanti nell’ambito aziendale”, 387).

 

Costituiscono condotte antisindacali i comportamenti del datore di lavoro che hanno come conseguenza l’obiettiva estromissione della rappresentanza di un sindacato dal sito produttivo. La clausola del contratto aziendale di primo livello che riserva il diritto di costituire proprie rappresentanze aziendali soltanto ai sindacati firmatari dell’accordo medesimo integra gli estremi della condotta antisindacale poiché costituisce un abuso del diritto di negoziazione. Simili clausole determinano un aiuto in favore di alcune organizzazioni in danno dell’organizzazione sindacale non firmataria la quale, pur avendo espresso posizioni che hanno ottenuto nella competizione referendaria il consenso di un’apprezzabile, seppure minoritaria, percentuale di lavoratori, si trova nella condizione di non poterli rappresentare o assistere a nessun livello.

(Trib. Torino 15 settembre 2011, Giud. Ciocchetti, in Lav. nella giur. 2012, con commento di Maria Dolores Ferarra, 81)

 

 

Il comportamento antisindacale del datore di lavoro, in relazione a uno sciopero indetto dai lavoratori, è configurabile allorché il contingente affidamento delle mansioni svolte dai lavoratori in sciopero al personale rimasto in servizio, nell’intento di limitarne le conseguenze dannose, avvenga in violazione di una norma di legge o del contratto collettivo, in particolare dovendosi accertare che, da parte del giudice di merito, ove la sostituzione avvenga con lavoratori di qualifica superiore, se l’adibizione dei primi a mansioni inferiori avvenga eccezionalmente, marginalmente e per specifiche e obiettive esigenze aziendali.

(Cass. civ. 19 luglio 2011 n. 15782, in Lav. nella giur. 2011, 1055)

 

 

L’adozione di provvedimenti attinenti l’organizzazione del lavoro presso una pubblica amministrazione senza l’osservanza dell’obbligo di informazione preventiva previsto dai contratti di categoria concreta un comportamento antisindacale ex art. 28 SL, in considerazione della lesione del diritto di informazione del sindacato, restando irrilevante l’elemento soggettivo della intenzionalità della condotta. 

(Trib. Torino 2 aprile 2010, in D&L 2010, 390).

 

 

Sussiste la legittimazione passiva dell’istituzione scolastica statale, mentre va esclusa quella del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in ordine a una controversia avente a oggetto la legittimità del diniego opposto da un dirigente scolastico alla richiesta di indizione di assemblea formata dai membri della RSU, posto che a seguito della riforma di cui alla l. n. 59/1997 e al d.p.r. n. 275/1999 le istituzioni scolastiche sono diventate soggetti giuridici autonomi.

(Trib. Bari 20 settembre 2008, Est. Spagnoletti, in Lav. nelle P.A. 2008, 1135) 

 

 

In tema di rappresentatività sindacale il criterio legale dell’effettività dell’azione sindacale equivale al riconoscimento della capacità del sindacato di imporsi come contropartecontrattuale nella regolamentazione dei rapporti lavorativi.

Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del carattere “nazionale” dell’associazione sindacale – richiesto per legittimare l’azione di repressione antisindacale ex art. 28 SL – assume rilievo, più che la diffusione delle articolazioni territoriali, la capacità di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi, anche gestionali, che trovano applicazione in tutto il territorio nazionale e attestano un generale e diffuso collegamento del sindacato con il contesto socio-economico del paese, di cui la concreta ed effettiva organizzazione territoriale si configura quale elemento di riscontro del suo carattere nazionale piuttosto che come elemento condizionante.

(Cass. 11 gennaio 2008 n. 520, Pres. Ciciretti Rel. Vidiri, in Lav. nella giur. 2008, 521, e in Dir. e prat. lav. 2008, 1878)

 

 

In tema di repressione della condotta antisindacale, di cui all’art. 28 SL dei lavoratori, la legittimazione ad agire è riconosciuta dalla citata norma alle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, richiedendo pertanto il solo requisito della diffusione del sindacato sul territorio nazionale, con ciò dovendosi intendere che sia sufficiente – e al tempo stesso necessario – lo svolgimento di un’effettiva azione sindacale non su tutto ma su gran parte del territorio nazionale, senza esigere che l’associazione faccia parte di una confederazione né che sia maggiormente rappresentativa.

In particolare, qualora dispongano dei requisiti sopra indicati, sono legittimate anche le associazioni sindacali intercategoriali, in riferimento alle quali però i limiti minimi di presenza sul territorio nazionale ai fini della rappresentatività devono ritenersi, in termini assoluti, più elevati di quelli richiesti da un’associazione di categoria.

L’individuazione degli organismi locali delle associazioni sindacali legittimati ad agire deve desumersi dagli statuti interni interni delle associazioni stesse, dovendosi fare riferimento alle strutture che tali istituti ritengono maggiormente idonee alla tutela degli interessi locali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la legittimazione attiva del Sincobas).

(Cass. 21 dicembre 2005 n. 28269, Pres. Carbone Rel. Picone, in Lav. Nella giur. 2006, 608)

 

Note

  1. Cass. 18/4/2007 n. 9250, in Lav. nella giur. 2007, 1240. Fattispecie relativa a licenziamento per asserita assenza arbitraria dal lavoro di un dipendente che si trovava in permesso sindacale non retribuito, regolarmente comunicato; la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha valorizzato la ratio decidendi della precedente pronuncia di annullamento del licenziamento individuale, per accertare l’obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l’effetto vietato dalla disposizione citata

* Manuela Rinaldi Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master e in corsi per aziende; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; dal 2013 Tutor di Diritto Civile c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. Mauro Orlandi

 

Rinaldi Manuela

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