La colpa nel diritto penale

Redazione 20/02/19
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Oggigiorno si parla comunemente di doppia misura della colpa. La colpa è sia una componente del fatto (il quale, infatti, può essere colposo o doloso), sia una componente della colpevolezza, quindi può essere trattata sotto due ottiche. Sul piano del fatto tipico, la colpa si qualifica per la violazione di una regola di cautela da parte del soggetto (misura oggettiva); sul piano della colpevolezza, è necessario verificare la possibilità di muovere un rimprovero al soggetto per la realizzazione del fatto colposo (misura soggettiva).

Il reato colposo è definibile, in prima approssimazione, come realizzazione non voluta del fatto tipico, collegata alla violazione di una o più regole cautelari e personalmente rimproverabile al soggetto. Il reato doloso, quindi, appare come modello a sé stante di illecito penale, che merita una trattazione autonoma rispetto al reato doloso.

Il tema della colpa, inoltre, si distingue, da una parte, dal nesso di causalità (che deve comunque sempre essere presente, altrimenti non si arriverebbe neppure a chiedersi se c’è colpa o no, bensì ci si fermerebbe a un livello inferiore dell’accertamento) e, dall’altra, dal dolo per l’assenza di volontà dei confronti dell’evento, della conseguenza, del risultato finale.

La colpa, definita nel codice penale dall’art. 43, è un’ipotesi eccezionale e secondaria di responsabilità penale rispetto al dolo (che è considerato, invece, criterio “normale): questo non vuol dire che sia rara o presente, nella prassi, in misura inferiore rispetto al dolo, bensì che, laddove non è menzionata espressamente dal codice, la norma penale può sanzionare solo condotte dolose. La colpa deve, quindi, essere sempre menzionata in modo esplicito dalle norme, altrimenti un determinato comportamento può essere incriminato solo per dolo. Questo è secondo il dettato dell’art. 42.2, il quale afferma che “nessuno può essere punito per un previsto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge”.

A questo proposito la dottrina si divide fra chi sostiene la necessità di una previsione “esplicita” della rilevanza della colpa e chi, invece, sostiene che basti una previsione “espressa” in senso stretto, comprendendo così anche casi in cui la rilevanza della colpa può risultare implicitamente dalla particolare struttura di una figura criminosa.

Dal punto di vista criminologico, quindi della prassi, come già detto, la colpa si staglia come un criterio di imputazione tutt’altro che eccezionale, essendo divenuto progressivamente il modello di responsabilità (anche statisticamente) più diffuso. Questo è rispecchiato abbastanza fedelmente nel diritto civile, in cui è la colpa (insieme a criteri di responsabilità oggettiva), e non il dolo, a svolgere un ruolo centrale come forma di attribuzione della responsabilità da fatto illecito: il principio del neminem laedere conosce, al giorno d’oggi, un’estensione tale da imporre a ciascun membro della comunità un impegno costante di autocontrollo, di attenzione, di cautela e di diligenza.

Secondo la comune opinione il reato colposo consiste nella realizzazione di un fatto compiuta involontariamente e con inosservanza di regole di comportamento aventi una funzione preventiva, qualora il fatto fosse prevedibile ed evitabile mediante l’osservanza, personalmente esigibile (quindi rimproverabile al soggetto), di tali regole. Questa è la definizione generale, che abbraccia tutti gli aspetti più particolari che ora andremo a trattare.

Iniziamo, come occorre sempre fare, dal dato normativo l’ Art. 43: Elemento psicologico del reato: “Il delitto […] è colposo, o contro l’intenzione quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”

Da questo dettato ricaviamo alcune informazioni:

  • L’evento non deve essere voluto (≠ dolo): se il dolo consiste, come vedremo, nella rappresentazione e volontà di tutti gli elementi costitutivi del fatto tipico, affinché si configuri la colpa occorre verificare la mancanza di tale coefficiente psicologico in ordine ad almeno un elemento costitutivo del fatto.
  •  L’evento non deve essere voluto, ma può essere previsto: esiste, come vedremo, una colpa incosciente e una colpa cosciente (o con previsione dell’evento).
  • I delitti colposi sono delitti di evento: questo è vero solo in parte, in quanto essi sono prevalentemente delitti di evento, in cui c’è una conseguenza lesiva; esiste, però, anche qualche reato colposo di mera condotta, sebbene raro.
  • Esistono due forme di colpa: colpa generica (= il soggetto viola usi sociali, regole di cautela non scritte, quindi ci troviamo di fronte a casi di imprudenza, imperizia, negligenza; es, il medico che lascia un bisturi all’interno del corpo di un paziente che ha appena operato) e colpa specifica (= il soggetto viola regole giuridiche, regole di cautela scritte, come, per l’appunto, leggi, regolamenti, ordini o discipline). Fattispecie come quelle rientranti sotto il profilo della colpa generica sono giustificabili dalla dottrina richiamandosi alla concezione che ritiene relativa la riserva di legge in materia penale e all’impossibilità di cristallizzare in norme di rango legislativo tutte le regole preventive connesse alle più disparate occasioni di rischio originate dalle attività umane: l’apporto, quindi, delle regole cautelari di fonte sociale o sublegislativa alle fattispecie incriminatrici colpose consiste in un’indispensabile funzione di specificazione tecnica o di completamento di tali fattispecie.

Non basta, in definitiva, accertare il nesso di causalità, ma occorre accertare che il soggetto abbia violato regole di cautela (o attentive, o precauzionali), scritte o non scritte.

Un comportamento umano, dunque, è qualificabile come condotta colposa in senso giuridico-penale quando consiste nella trasgressione di una regola cautelare. Tale requisito è elemento necessario, anche se non sufficiente, per identificare un’ipotesi di reato colposo. Il reato colposo, infatti, può edificarsi proprio a partire dalla violazione di un dovere oggettivo di diligenza (un livello minimo irrinunciabile di attenzione da parte dei consociati), ossia dalla trasgressione di una regola di cautela, rilevante come doverosa nel momento oggettivo coincidente con la ricostruzione del fatto illecito tipico.

Le regole cautelari

Altri quesiti da porsi sono i seguenti: come possiamo identificare queste regole di cautela? Come sorgono? E come si può accertare la loro violazione? Per rispondere a queste domande dobbiamo utilizzare due criteri fondamentali sia nella genesi delle regole, sia nell’accertamento della loro violazione:

1) prevedibilità dell’evento

2) evitabilità dell’evento

Questi due criteri rispondono semplicemente a regole di esperienza che hanno alla base del loro meccanismo genetico dei giudizi consolidati di riconoscibilità del rischio insito allo svolgimento delle diverse attività umane e di evitabilità delle prevedibili conseguenze dannose.

Il momento dell’accertamento è ex ante (al contrario di quanto avviene per il nesso di causalità), poiché si colloca al momento dell’effettuazione della condotta. I criteri dell’accertamento sono sempre quelli della prevedibilità ed evitabilità dell’evento, ma prevedibilità ed evitabilità secondo quale metro? Occorre interrogarsi sulla misura dell’accertamento. Esistono tre tesi:

1) Prevedibilità ed evitabilità dell’evento secondo il soggetto in concreto, il soggetto coinvolto nel fatto specifico → questa tesi è considerata errata, in quanto si polverizzerebbe eccessivamente il contenuto delle regole di cautela, smarrendo la funzione preventiva; la regola precauzionale, infatti, spesso è modellata non su un singolo, ma una categoria di cittadini (es, categoria degli automobilisti, categoria dei pedoni…).

2) Prevedibilità ed evitabilità dell’evento secondo l’uomo medio, il buon padre di famiglia → questa tesi è troppo generica, soprattutto in una civiltà come la nostra, una civiltà post-industriale in cui è difficile ravvisare una figura di “uomo medio” e in cui l’immagine del “buon padre di famiglia” è andata perdendosi.

3) Prevedibilità ed evitabilità dell’evento secondo l’agente modello (homo eiusdem professionis et condicionis), ossia l’uomo medio collocato nella sfera sociale e professionale di appartenenza al momento del fatto → questa è la tesi da ritenersi corretta.

La causalità nel reato colposo

L’accertamento della tipicità colposa consiste, allora, in un giudizio di riconoscibilità del rischio e di evitabilità e prevedibilità dell’evento (criteri del giudizio) effettuato ex ante, ossia al momento della realizzazione della condotta (momento del giudizio), in base al parametro oggettivo dell’agente modello (metro del giudizio). Sicché si riterrà tipica (anche se non ancora necessariamente colpevole) ai sensi di una fattispecie colposa la violazione della diligenza, prudenza o perizia che era possibile richiedere all’agente modello, ossia a un agente avveduto e accorto che svolga la stessa attività, professione, ufficio dell’agente concreto in carne e ossa. Ciò che conta, in sostanza, è che una persona abbia agito come membro di un determinato gruppo sociale, anche se in concreto sia sprovvista delle qualità, dell’esperienza e delle conoscenze che si presumono proprie dell’appartenente allo stesso gruppo sociale → si configura, quindi, una sorta di colpa per assunzione del rischio collegato allo svolgimento di attività rispetto alle quali non si possiedono l’esperienza o conoscenza necessaria.

Prevedibilità ed evitabilità dell’evento secondo l’agente modello, sì, ma si devono tenere in conto anche le eventuali conoscenze (ontologiche e nomologiche) superiori che per caso il soggetto concreto possiede: questo è un giudizio ex ante e in concreto. Se si possiedono, nella pratica, determinate conoscenze che dovrebbero portare a prestare maggiore attenzione o a evitare un dato comportamento, la colpa si aggrava. Le conoscenze ontologiche riguardano la situazione di fatto; le conoscenze nomologiche riguardano le cognizioni scientifiche.

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