La casa coniugale – Scheda di Diritto

La casa coniugale rappresenta uno degli elementi centrali nelle controversie relative alla separazione e al divorzio.

Redazione 04/02/25

La casa coniugale rappresenta uno degli elementi centrali nelle controversie relative alla separazione e al divorzio. Essa costituisce il luogo destinato alla convivenza familiare e, in quanto tale, assume un valore simbolico e funzionale nel garantire stabilità al nucleo familiare, in particolare ai figli. La regolamentazione dell’abitazione coniugale è disciplinata principalmente dagli articoli 155-quater, 337-sexies e 540 del Codice Civile, nonché dalla legge sul divorzio (L. 898/1970).

Indice

1. Definizione di casa coniugale


La casa coniugale è l’abitazione dove i coniugi hanno vissuto stabilmente durante il matrimonio, svolgendo la loro vita familiare. Essa comprende:

  • Gli immobili utilizzati per il quotidiano svolgimento della vita domestica.
  • Gli eventuali beni mobili funzionali alla casa (es. arredi, elettrodomestici).

Non rientrano nella nozione di casa coniugale:

  • Le seconde case o le abitazioni utilizzate saltuariamente.
  • Le proprietà o gli immobili non destinati alla convivenza familiare.

2. Assegnazione della casa coniugale


In caso di separazione o divorzio, l’abitazione coniugale può essere assegnata a uno dei coniugi sulla base di criteri legali e giurisprudenziali. L’assegnazione è finalizzata a tutelare gli interessi della prole e garantire la continuità dell’ambiente familiare.

  • Criterio principale: l’interesse dei figli
    • L’art. 337-sexies c.c. stabilisce che l’abitazione coniugale venga assegnata al genitore affidatario o collocatario dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, purché conviventi.
    • La ratio è proteggere il diritto del minore a mantenere un ambiente stabile e familiare.
  • Assenza di figli
    • In assenza di figli, l’assegnazione dell’abitazione coniugale può avvenire in base agli accordi tra i coniugi o, in mancanza di accordo, secondo il giudizio del tribunale.
  • Titolo di proprietà o locazione
    • L’assegnazione dell’abitazione coniugale è indipendente dalla titolarità dell’immobile. Anche il coniuge non proprietario o non intestatario del contratto di locazione può ottenere l’assegnazione se ciò risponde agli interessi della prole.

3. Durata dell’assegnazione


L’assegnazione dell’abitazione coniugale ha carattere temporaneo e non trasferisce la proprietà del bene. Essa permane:

  • Fino a quando sussistono le condizioni che ne hanno giustificato l’assegnazione (es. convivenza dei figli).
  • Salvo diversa decisione del tribunale o modifica delle circostanze.

Con la cessazione dei presupposti (es. figli maggiorenni autosufficienti o cambio di collocazione), il coniuge assegnatario perde il diritto all’utilizzo della casa.

4. Effetti patrimoniali


L’assegnazione dell’abitazione coniugale produce effetti giuridici e patrimoniali significativi:

  • Proprietà del bene
    • L’assegnazione non modifica la proprietà dell’immobile, che rimane al coniuge proprietario.
    • Tuttavia, l’assegnatario ha il diritto di utilizzo esclusivo.
  • Onere delle spese
    • Il coniuge assegnatario è tenuto a sostenere le spese ordinarie legate alla gestione della casa (es. utenze, manutenzione ordinaria).
    • Le spese straordinarie (es. ristrutturazioni) restano a carico del proprietario, salvo diverso accordo.
  • Locazione e terzi
    • Se la casa coniugale è in locazione, l’assegnazione comporta la successione automatica nel contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario.

5. Tutela del coniuge non assegnatario


Il coniuge non assegnatario conserva alcuni diritti, in base alla titolarità del bene:

  • Diritto di proprietà
    • Il coniuge proprietario, se non assegnatario, può ottenere il rilascio dell’immobile una volta cessati i presupposti dell’assegnazione.
  • Tutela del valore economico
    • L’assegnazione della casa coniugale può incidere sul valore economico del bene. Tuttavia, il proprietario conserva la possibilità di alienare il bene, purché il diritto d’uso dell’assegnatario sia garantito.

6. Casa coniugale e successione


Un tema rilevante riguarda il destino della casa coniugale in caso di morte di uno dei coniugi:

  • Art. 540 c.c.: Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sulla casa coniugale, purché essa fosse adibita a residenza familiare e appartenesse al defunto o fosse in comunione.
  • Tale diritto prevale sulle eventuali pretese degli eredi e può essere esercitato anche in presenza di figli.

7. Giurisprudenza rilevante


La giurisprudenza ha delineato importanti principi sull’assegnazione della casa coniugale:

  • Cass. Civ. n. 17698/2020: L’assegnazione è finalizzata esclusivamente a garantire il benessere della prole e non può avere finalità risarcitorie nei confronti del coniuge.
  • Cass. Civ. n. 3089/2021: Se i figli cessano di convivere con il genitore assegnatario, l’assegnazione perde efficacia e il coniuge non assegnatario può richiedere il rilascio dell’immobile.

Volume consigliato per approfondire

FORMATO CARTACEO

I nuovi procedimenti di famiglia

L’opera, dal taglio agile ed operativo, si propone di offrire al professionista una guida ragionata per gestire le fasi cruciali del contenzioso familiare, così come novellato dalla cd. “Riforma Cartabia”, concentrandosi su quattro temi nodali: atti introduttivi, prima udienza, fase istruttoria, cumulo delle domande di separazione e divorzio. L’obiettivo è quello di fornire agli operatori del diritto una “bussola giuridica e processuale” per orientarsi tra le novità legislative e i risvolti applicativi, senza trascurare gli orientamenti giurisprudenziali. Il volume, aggiornato al D.Lgs. 164/2024, che apporta alcuni correttivi alla Riforma Cartabia, può contare su un approccio sistematico, concreto e innovativo, grazie all’apporto delle Autrici, avvocate e magistrate, le quali hanno partecipato alla redazione della Guida in una sorta di dialogo interdisciplinare, individuando gli argomenti processuali e sostanziali salienti nella materia, permettendo, altresì, di mettere a fuoco anche eventuali orientamenti e prassi virtuose. Ida Grimaldi, Avvocato cassazionista, esperta in materia di diritto di famiglia e tutela dei minori, lavoro e discriminazioni di genere. È docente e relatrice in numerosi convegni nazionali, dibattiti e corsi di formazione. Autrice e curatrice di diverse opere in materia di diritto di famiglia e minorile, lavoro e pari opportunità, scrive per numerose riviste giuridiche ed è componente del Comitato Scientifico della rivista “La Previdenza Forense”, quadrimestrale della Cassa di Assistenza e Previdenza Forense.

Ida Grimaldi | Maggioli Editore 2025

Ti interessano questi contenuti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento