La bestemmia o blasfemia: definizione e caratteri

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La bestemmia o blasfemia ingiuriosa e triviale, offensiva del sentimento religioso dei rispettivi fedeli, è punita nelle legislazioni penali vigenti in molti paesi sia teocratici sia laici, nei quali i termini della legge sono stati estesi per tenere conto delle sensibilità religiose delle popolazioni immigrate da altri paesi.

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La blasfemia è sempre considerata reato?

In alcuni paesi la bestemmia non è un crimine.
Negli Stati Uniti d’America essere perseguiti violerebbe la Costituzione.
In Inghilterra e nel Galles i reati di blasfemia sono stati aboliti nel 2008.
Il Consiglio d’Europa ha raccomandato che i paesi membri adottino leggi a favore della libertà di espressione.
Nei paesi nei quali è in vigore la sharia e in altri paesi, ad esempio il Pakistan, la blasfemia è un reato punibile con la pena di morte.

Al posto del reato di blasfemia, o in aggiunta ad esso, alcuni paesi vietano l’incitazione all’odio su base religiosa, il vilipendio della religione o gli “insulti religiosi“.

Il Parlamento europeo il 29 giugno 2007 promulgò la Raccomandazione 1805 su “bestemmie, insulti religiosi e frasi contro persone sul campo della propria religione”, che stabilisce delle linee guida per i membri del Parlamento europeo sulla base dell’articolo 10 (libertà di espressione) e dell’articolo 9 (libertà di pensiero, coscienza e religione) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
L’assemblea approvò che la blasfemia non dovrebbe costituire reato.

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L’introduzione della fattispecie degli insulti religiosi

Al posto o in aggiunta ai reati per blasfemia o bestemmie in alcuni paesi europei è presente il crimine di “insulti religiosi”, che sono proibiti in Andorra, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Spagna, Finlandia, Germania, Grecia, Islanda, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Federazione Russa, Slovacchia, Svizzera, Turchia e Ucraina.

Il 23 ottobre 2008, la Commissione di Venezia del Comitato costituzionale del Consiglio d’Europa ha prodotto un documento relativo alla situazione sugli insulti religiosi e l’incitamento all’odio religioso.
Il rapporto sottolineava che, in Europa, la bestemmia è atto illecito in Austria, Danimarca, Finlandia, Grecia, Liechtenstein, Paesi Bassi e San Marino.
Nelle conclusioni il rapporto affermava che “non è necessario né desiderabile creare un reato di insulto religioso” e “il reato di blasfemia dovrebbe essere abolito”.

In Italia sino al 1999, la bestemmia o blasfemia era prevista dal codice penale come reato, inserita tra le contravvenzioni “relative alla polizia dei costumi”.
La formulazione originaria del 1930 dell’articolo 724 del codice penale puniva l’offesa alla religione cattolica, ma nel tempo maturò la convinzione che la limitazione fosse lesiva del principio di uguaglianza.
Con il Concordato tra Stato e Chiesa del 1984 si sostenne che sarebbe dovuta cadere la denominazione di “religione dello Stato” e con essa la distinzione tra i diversi credi religiosi.
Si iniziò a discutere se prevedere anche l’offesa agli altri credi.

Con la sentenza 18 ottobre 1995, n. 440 della Corte Costituzionale si estese la condotta sanzionabile all’offesa alla divinità venerata in ogni credo religioso, non più a quella venerata nella religione cattolica.

Dal 1999 La bestemmia non ricade più tra i reati, è considerata un illecito amministrativo, essendo stata depenalizzata con la legge 25 giugno 1999, n. 205.

L’oltraggio rivolto alla Madonna o ai santi è stato ritenuto non sanzionabile perché non sono divinità.
Con questa motivazione, il 6 novembre 1996 la pretura di Avezzano ha prosciolto un imputato al quale era stato contestato il fatto di avere bestemmiato in pubblico il nome di Dio e della Madonna.
Limitatamente alla bestemmia nei confronti di Dio il reato è stato considerato estinto per prescrizione, essendo avvenuto il 12 agosto 1993, mentre per la bestemmia nei confronti della Madonna l’imputato ha ottenuto l’assoluzione perché “il fatto non è previsto dalla legge come reato”.

Il 29 luglio 2007, il procuratore di Bologna ha presentato richiesta di archiviazione in relazione a una denuncia per vilipendio a carico di un’associazione gay che aveva allestito, nella stessa città, uno spettacolo considerato offensivo verso la Madonna.

Il 13 novembre 2007 la richiesta di archiviazione è stata accolta dal GIP del Tribunale di Bologna.
Dal mondo cattolico ma anche da alcuni ambienti liberali, è arrivato il disappunto sia all’attuale quadro legislativo, che viene considerato inadeguato, sia al procuratore stesso, che sarebbe stato molto fiscale nell’applicare la legge.

La contestata inadeguatezza starebbe nel fatto che il legislatore vorrebbe tutelare la sensibilità religiosa dei credenti, ma le leggi vigenti non consentono di sanzionare la bestemmia rivolta alla Madonna, che è una figura fondamentale del culto cattolico e alla quale il sentimento religioso di molti fedeli è fortemente legato.

Come spiegato anche dal GIP di Bologna, l’articolo 404 del codice penale sanziona l’oltraggio alla religione con vilipendio di cose legate al culto, ma non delle figure (Madonna, santi, profeti) oggetto del culto stesso.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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