L’interruzione del processo tributario: perdita o modificazione della capacità processuale delle parti durante la pendenza del termine per l’impugnazione della sentenza di primo grado

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1.      Ratio e principi ispiratori dell’interruzione del processo
 
L’interruzione, al pari della sospensione e dell’estinzione, è generalmente qualificata quale “vicenda anomala” o “anormale” del processo, poiché non consentendo al procedimento giurisdizionale l’attuazione della finalità dello ius dicere, impedisce all’organo giudicante di pervenire alla decisione della controversia.
Tale istituto non era noto nel processo tributario fino alla riforma attuata con D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546 in attuazione della delega governativa di cui alla legge 30 dicembre 1991, n.413, che nell’art. 30 ha sancito le norme fondamentali per la revisione della disciplina e dell’organizzazione del contenzioso tributario[1]. Proprio tale articolo ha previsto, tra l’altro, “un adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile” (art.30, lett. g) e, in particolare, l’introduzione nel giudizio tributario della “disciplina della sospensione, dell’interruzione e dell’estinzione del processo…” (art.30, lett. g, n.3) [2]. Si precisa, altresì, che il legislatore delegato ha fatto salve le peculiarità del processo tributario: infatti, l’art.2, comma 1, del D. Lgs. n.546/1992 dispone che il giudice tributario applichi le norme ivi contenute e, soltanto in presenza di lacune di disciplina e nei limiti della compatibilità, le disposizioni del codice di procedura civile.
 L’interruzione ha lo scopo precipuo di garantire l’effettività del contraddittorio tra le parti del giudizio e l’inviolabilità del diritto di difesa. Entrambi tali principi hanno carattere generale, poiché sono tipici di ogni processo; anzi, sono dotati di una portata talmente ampia che hanno vigore in ogni procedimento contenzioso, sebbene di natura non giurisdizionale. Il riferimento è alla tutela giustiziale o autodichìa – regolata dal D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199 sulla “semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi” – che consente al privato di proporre ricorso alla pubblica amministrazione che ha tenuto il comportamento ritenuto lesivo, con lo scopo di soddisfare l’interesse legittimo e il diritto soggettivo oggetto della pretesa. 
Il principio dell’inviolabilità del diritto di difesa nel processo ha sempre avuto riconoscimento costituzionale, essendo espressamente previsto dalla Costituzione fin dalla sua entrata in vigore all’art. 24, comma 2, mentre il principio del contraddittorio, in sede giurisdizionale, ha assunto rilevanza nella Carta fondamentale a seguito della modifica dell’art.111 Cost. per effetto della legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999. Tuttavia, questo principio, seppur in sede non giurisdizionale ma amministrativa, era già presente nel nostro ordinamento. In ragione dell’esigenza particolarmente avvertita del buon funzionamento dell’ordinamento, il principio del contraddittorio era stato già affermato – seppure in forma embrionale limitata al solo procedimento amministrativo e, dunque, in ambito non processuale, nell’art. 3 della legge 20 marzo 1865, n.2248, all. E (nota come legge abolitrice del contenzioso amministrativo). La previsione legislativa del principio di partecipazione al procedimento amministrativo generalizzato ha dovuto, comunque, attendere il mutamento, culturale e giuridico, che ha mutato il ruolo sia del cittadino che della Pubblica Amministrazione. Il cittadino non è più un soggetto che subisce gli effetti di un provvedimento già perfetto ed efficace, ma è divenuto sempre più attore partecipe della formazione del provvedimento stesso – pur nei limiti e nelle forme previste dalla legge – e la pubblica amministrazione ha sempre più acquisito i caratteri di un soggetto erogatore di servizi in favore del cittadino. Il principio di partecipazione al procedimento amministrativo è stato introdotto per tutti i procedimenti amministrativi soltanto dalla legge 7 agosto n. 241 del 1990, successivamente novellata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 e dalla legge 14 maggio 2005, n.80 di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n.15[3].
Nel processo civile, ai cui principi si è ispirata la riforma del processo tributario, l’effettività del contraddittorio è espressa dall’art.101 c.p.c.: “il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”.
 
2.      Cause ed effetti dell’interruzione del processo tributario
 
Nella previgente disciplina del processo tributario l’istituto dell’interruzione non godeva di vita autonoma; era solo prevista una proroga semestrale del termine per la proposizione del ricorso e di tutti gli altri termini pendenti alla data della morte o della sopravvenuta incapacità delle parti o del loro rappresentante (art.31, comma 1, D.P.R.26/10/1972, n.636). La riforma del giudizio tributario, ispirata ai principi processualcivilistici, ha comportato l’introduzione dell’istituto, seppure con qualche differenza di disciplina nel rispetto delle peculiarità di tale giudizio.
Interessa, anzitutto, precisare il limite temporale alla rilevanza processuale del fenomeno interruttivo: rilevano soltanto gli accadimenti successivi alla proposizione del ricorso, atto introduttivo del processo medesimo. Eventuali avvenimenti antecedenti comportano la carenza di legittimazione attiva determinando la reiezione del ricorso stesso.
L’interruzione opera in presenza di alcune circostanze ostative di una tempestiva ed adeguata partecipazione delle parti e del difensore al giudizio, a prescindere dalla loro volontà, con la conseguenza che il procedimento giurisdizionale “si paralizza”, non essendo più possibile compiere alcun atto del processo (art.42, comma 1, D.Lgs. n.546/1992). La trattazione della controversia prosegue (ai sensi dell’art.30 del D.P.R. n.546/1992), soltanto se la parte colpita dall’evento interruttivo o i suoi successori o qualsiasi altra parte presenta apposita istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione tributaria adita, a pena di estinzione (art.43, comma 2, e art.45 D.Lgs. n.546/1992). Considerata la finalità di garantire il diritto di difesa e l’effettività del contraddittorio della parte colpita dall’evento interruttivo, il giudice non può rilevare d’ufficio la questione sull’interruzione processuale, né la controparte ha interesse a dolersi dell’eventuale continuazione del giudizio, senza che detta questione sia stata sollevata[4].
Il legislatore non riconosce alcuna rilevanza normativa agli accadimenti che interessano l’ufficio tributario, per l’ovvia ragione che nei riguardi di questo non si possono verificare gli eventi interruttivi di seguito descritti:
– eventi riferibili alla parte quali “il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall’ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza”(ex art.40, comma 1, lett. a);
– eventi riferibili al difensore della parte quali “la morte, la radiazione o la sospensione dall’albo o dall’elenco di uno dei difensori incaricati ai sensi dell’art.12”(ex art.40, comma 1, lett. b).
Per semplicità espositiva, innanzitutto, ci si riferisce agli eventi interruttivi riferibili al difensore della parte: al riguardo, il citato art. 40 riproduce le medesime ipotesi di interruzione del processo civile (art.301, comma 1, c.p.c.), salva l’autonoma previsione della morte, della radiazione o della sospensione dall’albo del difensori abilitati all’assistenza tecnica obbligatoria ai sensi dell’art.12, lett.b) e, qualora la parte se ne sia avvalsa, del difensore abilitato all’assistenza tecnica facoltativa per le cause di importo inferiore ad € 2.582,28 (art.12, comma 5, D.P.R. n.546/1992), nonché dei ricorsi avverso i ruoli formati dagli ex Centri di Servizio (ex art.10 del D.PR. 28/11/1980 n.787).  È di palmare evidenza come anche con la previsione di una simile ipotesi di interruzione si sia voluto garantire il diritto di difesa della parte colpita dall’evento interruttivo. A sostegno di tale ricostruzione, ragionando a contrario, appare opportuno evidenziare come non comportano l’interruzione del giudizio tutte le fattispecie in cui non sorga l’esigenza di garantire il suddetto diritto di difesa: a titolo meramente esemplificativo, si menziona l’immediata sostituzione del difensore che ha perduto la rappresentanza processuale del contribuente[5]; il mandato conferito a più difensori disgiuntamente ove non venga interessato dall’evento interruttivo almeno uno dei medesimi difensori; la revoca della procura ad litem da parte del rappresentato;la rinuncia, la revoca [6] o la volontaria cancellazione dall’albo o dall’elenco dei rappresentanti processuali di cui all’art.12 D.P.R. n.546/1992 [7].  
Quanto agli eventi interuttivi riferibili alla parte, innanzitutto, si menzionano la morte o la dichiarazione di morte presunta, quest’ultima a decorrere dall’eseguibilità della relativa sentenza (art. 730 c.p.c.), del suo passaggio in giudicato (art. 729 c.p.c.) e dalla sua annotazione (art.729 c.p.c.). L’effetto interruttivo si produce anche in tutte le altre ipotesi, in cui l’ordinamento dispone una successione a titolo universale, ossia il subentro in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, di un soggetto rispetto ad un altro: alcuni esempi sono rappresentati dall’estinzione della persona giuridica dovuta alla fusione di una società mediante incorporazione, fenomeno in cui, estinguendosi la società assoggettata alla fusione (società incorporata), la società incorporante subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla società incorporata[8]; la scissione di una società o di un ente, con conseguente creazione di una nuova entità giuridica; la sostituzione di un ente pubblico ad un altro. Un esempio di sostituzione di un ente pubblico ad un altro, sul quale si è pronunciata anche la giurisprudenza, è quella avvenuta per effetto della soppressione dell’ex Intendenza di Finanza e la successione a tale ente della Direzione Regionale delle Entrate e degli Uffici delle Entrate dalla stessa dipendenti, nonché dell’attivazione dei Centri di Servizio[9]. Analogo fenomeno, che ha sempre interessato l’amministrazione finanziaria, è quello verificatosi con il subentro delle Agenzie fiscali – istituite con D. Lgs. 30 luglio 1999, n.300 – nella titolarità di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, nonché delle obbligazioni originariamente di pertinenza dei dipartimenti delle dogane, delle imposte indirette, delle entrate e del territorio dell’ex Ministero delle finanze (D.M. 28 dicembre 2000, n.1390, art. 3, comma 1, emanato in attuazione dell’art.73 del citato D. Lgs. n.300/1999).
Diversamente non incidendo sull’identità sostanziale e, dunque, sulla continuità dei rapporti giuridici riferibili alla persona giuridica, ai fini dell’interruzione del processo tributario non rileva la mera trasformazione della società, la sua messa in liquidazione, o il mero cambiamento della ragione sociale o della denominazione sociale.
La perdita della capacità di stare in giudizio della persona fisica consegue a diversi avvenimenti, tra i quali si contemplano, senza pretesa di esaustività: 1) l’interdizione e l’inabilitazione, a decorrere dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (art.718 c.p.c.); 2) la dichiarazione di assenza, a decorrere dall’eseguibilità della relativa sentenza (art.730 c.p.c.), dal suo passaggio in giudicato e dalla sua annotazione (art.729 c.p.c.); 3) la scomparsa pronunciata con decreto in camera di consiglio e con l’efficacia di cui all’art.741 c.p.c.; 4) la morte, la perdita della capacità processuale del rappresentante legale e la cessazione di detta rappresentanza (ad esempio, il compimento della maggiore età del minore costituitosi in giudizio per mezzo del tutore oppure l’intervenuta revoca dell’interdizione); 5) la radiazione dall’albo della parte che può difendersi da sola nelle cause di valore inferiore ad € 2.582,28.
Comportando la perdita della capacità di stare in giudizio della persona giuridica, sono cause di interruzione del processo tributario la dichiarazione di fallimento – nel qual caso il curatore fallimentare si sostituisce al fallito – la liquidazione coatta amministrativa, la sottoposizione ad amministrazione controllata.    
 
3. Effetti della perdita o del mutamento della capacità processuale di una delle parti durante la pendenza del termine per l’impugnazione della sentenza di primo grado
 
Da più di un ventennio si è aperto un ampio dibattito giurisprudenziale riguardo alla disciplina degli effetti conseguenti i diversi eventi idonei a determinare l’interruzione del processo nelle diverse fasi dell’iter processuale, riguardanti la parte costituita a mezzo di procuratore.
La complessità della problematica deriva dalla duplice circostanza che alla relativa soluzione non è possibile pervenire applicando i criteri ermeneutici né letterale né logico, ma è necessaria un’interpretazione globale e sistematica, alla luce dei principi costituzionali quali: il diritto di azione  (art.24, comma 1, Cost.), il diritto di difesa (art.24, comma 2, Cost.), il diritto all’effettività del contraddittorio (art.111 Cost.).
Le più risalenti pronunce della giurisprudenza della Corte di Cassazione [10] a metà degli anni ’80 trovano ragion d’essere in una generale esigenza di semplificazione, e soprattutto nell’intento di fornire una soluzione certa alla problematica in esame. Comune denominatore di tali pronunce è l’individuazione di distinte fasi processuali in cui si possa verificare l’evento rilevante per l’interruzione del processo, ritenendo applicabile a ciascuna di tali fasi distinte disposizioni normative:  
1)      l’evento interruttivo si verifica prima della chiusura della discussione:
qualora l’evento interruttivo non venga dichiarato in udienza o notificato al procuratore costituito, di fatto, la posizione giuridica della parte deceduta e divenuta incapace viene “cristallizzata” al momento della costituzione in giudizio, e la parte stessa, a fini processuali, viene considerata persona ancora esistente o capace. Ne consegue che:
– la notificazione della sentenza al procuratore costituito in primo grado fa decorrere il termine per l’impugnazione a carico degli eredi della parte defunta o del legale rappresentante della parte divenuta incapace (Cass., Sezz. Uu., n.1230/1984);
– il procuratore è legittimato a proporre l’impugnazione per la parte deceduta, soltanto se la procura ad litem era originariamente conferita anche per per gli ulteriori gradi del processo (Cass., Sezz. Uu., n.1229/1984);
– l’impugnazione può essere notificata, presso il procuratore eletto, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se l’impugnante abbia avuto aliunde notizia dell’evento (Cass., Sezz. Uu., n.1228/1984).
2)      l’evento interruttivo si verifica dopo la chiusura della discussione, ma prima della notificazione della sentenza: “la notificazione della sentenza si può fare … a coloro ai quali spetta di stare in giudizio” (art. 286 c.p.c.), ossia, in caso di morte della parte, ai suoi eredi oppure – stando al dato letterale della norma – al procuratore costituito nel precedente grado di giudizio per la parte deceduta o divenuta incapace.
3)      l’evento interruttivo si verifica tra un grado e l’altro del processo: applicando l’art. 328 c.p.c., se l’evento interruttivo interviene durante il decorso del termine breve per l’impugnazione, il termine si interrompe e inizia il decorso di un nuovo termine per l’impugnazione dalla notificazione della sentenza; se l’evento interruttivo si realizza, invece, dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza il termine annuale viene prorogato di sei mesi dal giorno del suo verificarsi per tutte le parti del processo.
Tuttavia, nell’ambito della più ampia problematica appena illustrata si inserisce la questione maggiormente dibattuta in giurisprudenza: gli effetti della perdita o del mutamento della capacità processuale di una delle parti durante la pendenza del termine tra il deposito della sentenza di primo grado e la proposizione dell’appello.
Dall’elaborazione della giurisprudenza di legittimità, in estrema sintesi, sono derivati nel tempo due distinti orientamenti, fra i quali le Sezioni Unite della stessa Corte di Cassazione hanno operato la loro scelta, seguendo il secondo dei due, come si esporrà nel prosieguo della trattazione.
 Nell’ipotesi che la perdita o il mutamento della capacità processuale di una delle parti non sia formalmente dichiarata in udienza o notificata alle altre parti nel processo ai sensi dell’art.300 c.p.c.:
1)            secondo un primo indirizzo, il processo stesso prosegue regolarmente nei confronti delle parti costituite, alle quali va notificato l’atto di impugnazione senza che rilevi la conoscenza aliunde dell’evento stesso da parte del notificante[11], poiché questa giurisprudenza ritiene che il principio di ultrattività della rappresentanza processuale abbia validità anche nei gradi di giudizio successivi a quello in cui si sia realizzata la causa interruttiva del processo stesso. Questo primo indirizzo veniva giustificato sull’applicazione dell’art. 1722 c.c. in tema di cause di estinzione del mandato e risultava rafforzato da quanto affermato dalla Corte di Cassazione a metà degli anni ’80, come sopra esposto. Il riferimento all’orientamento della Suprema Corte riguarda, in particolare, i diversi effetti che la stessa aveva ritenuto derivassero in caso di mutamento o perdita della capacità processuale nella fase di quiescenza del rapporto processuale stesso, a seconda del decorso del termine breve o del termine lungo per la proposizione dell’appello. In caso di decorso del termine breve, la Cassazione aveva giudicato applicabile l’art. 328 c.p.c., mentre in caso di decorso del termine annuale, ove l’accadimento interruttivo si verificasse nel secondo semestre, si era espressa nel senso della proroga di sei mesi del termine impugnatorio;
2)            alla luce di un diverso orientamento, l’impugnazione andrebbe notificata al soggetto che, nel frattempo, è divenuto titolare della legittimazione processuale, in ragione dell’autonomia di ogni singolo grado di giudizio, che impone al giudice di verificare le condizioni di validità della costituzione delle parti in ciascuna fase processuale. Peraltro, diversamente, seguendo la prima tesi nel ritenere immutata nelle successive fasi del processo una situazione soggettiva che, viceversa, si è modificata nella realtà materiale, si creerebbe una, inammissibile, fictio iuris. È di tutta evidenza come tale orientamento derivi dalla convinzione che il principio di ultrattività della rappresentanza processuale abbia efficacia limitata alla singola fase del giudizio[12].
Nel 1996 nell’esercizio della sua funzione di nomofilachìa, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha posto in dubbio la prima delle suesposte ricostruzioni giurisprudenziali del fenomeno, in quanto la stessa “costituirebbe, attraverso l’omessa dichiarazione del procuratore, una vera e propria finzione, stabilizzando la parte deceduta o divenuta incapace come ancora esistente in vita o capace[13]. Qualora l’evento interruttivo si verifichi tra un grado e l’altro del processo, non si può ignorare il concretizzarsi di una nuova realtà soggettiva delle parti sostanziali e che il nuovo grado del processo “va instaurato da e contro”[14] soggetti reali. Dunque, a parere della Corte Suprema, la soluzione del problema dell’individuazione del soggetto destinatario della notifica dell’atto impugnatorio, non si risolve ricorrendo ai principi di ultrattività del mandato al procuratore costituito o della non automaticità dell’interruzione, bensì con l’applicazione dell’art. 328 c.p.c. Quest’ultima è considerata norma cardine del sistema processualcivilistico, applicabile anche al processo tributario. Il primo comma prevede che se, durante la decorrenza del termine per le impugnazioni (art.325 c.p.c.) sopravviene alcuno degli eventi interruttivi del processo (art.299 c.p.c.), “il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata”. In tal modo, viene soddisfatta l’esigenza che “il successivo grado di giudizio si instauri tra i soggetti effettivamente legittimati[15], il che sembra applicare il principio chiovendiano, in base al quale, quando è conclusa una fase processuale e sta per instaurarne un’altra, le parti tornano nella situazione in cui si trova l’attore prima di proporre la domanda, dovendo ancora conoscere la condizione di colui col quale intende contrarre il rapporto processuale. Inoltre, si realizza la tutela del diritto di difesa del soggetto che, ignorando l’evento interruttivo, possa mal indirizzare il proprio potere impugnatorio o che il diritto di impugnazione sia sottoposto “ad un ingiustificato pericolo di decadenza”[16] a causa del verificarsi di un evento interruttivo durante il decorso del termine breve. Pertanto, il legislatore ha disposto la necessità di una nuova notifica della sentenza da parte degli eredi o nei loro confronti oppure da parte del legale rappresentante della persona divenuta capace o nei confronti del medesimo rappresentante.
Il terzo comma dell’art.328 c.p.c. con riferimento al termine lungo per l’impugnazione della sentenza di primo grado è estrinsecazione di analogo contemperamento di contrapposte esigenze e tutele, poiché se l’evento interruttivo si verifica nel secondo semestre, il termine lungo l’impugnazione per tutte le parti processuali è prorogato di sei mesi. Tale spazio temporale, del resto, appare congruo ai fini della proposizione dell’impugnazione da o nei confronti dei nuovi soggetti e, ovviamente, soprattutto per la parte soccombente, onde metterla in condizione di conoscere l’evento interruttivo anche in assenza di una comunicazione di parte.
La giurisprudenza di legittimità è intervenuta ancora più di recente sulla questione rafforzando la tesi sostenuta dalla Cassazione stessa, a sezioni unite, nel 1996. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 15783 del 28 luglio 2005, ha anzitutto ribadito la non corretta ricostruzione operata da quell’orientamento giurisprudenziale che richiamava il principio di ultrattività del mandato per riconoscere la legittimazione del procuratore anche dopo il verificarsi di un evento interruttivo. In effetti, in assenza di apposita disciplina, occorre applicare le disposizioni del codice civile sulla rappresentanza e sul mandato e, in particolare, l’art. 1722, n.4, in virtù del quale il mandato, in ragione della sua natura di contratto stipulato intuitu personae, si estingue per morte del mandante, oltre che per altre circostanze similari come l’interdizione o l’inabilitazione del mandante stesso. Tali norme nella regolamentazione del mandato e della rappresentanza hanno carattere generale rispetto alle norme processulcivilistiche che non prevedono una disciplina ad hoc per la procura ad litem. In particolare, l’art. 300, commi 1 e 2, c.p.c., che prevede la prosecuzione della rappresentanza processuale da parte del medesimo procuratore, anche laddove sia deceduta o divenuta incapace la parte che originariamente aveva conferito la procura stessa, è da considerarsi norma derogatoria e, quindi, di stretta interpretazione. Dovendo interpretare strictu sensu tal norma, l’ambito della sua operatività va limitato alla fase processuale in cui si è concretizzato l’evento interruttivo. La Corte, seguendo il procedimento logico-giuridico già percorso nel 1996, ribadisce che norma applicabile all’ipotesi di evento interruttivo verificatosi durante la pendenza del termine per l’impugnazione della sentenza di primo grado è l’art.328 c.p.c., norma fondamentale del sistema che codifica il principio generale, secondo cui l’intervenuto mutamento della situazione soggettiva della parte incide sulla legittimazione alla notificazione attiva e passiva della sentenza, su quella attiva ad impugnare e su quella passiva a ricevere la relativa notificazione, e così a riconoscere, in relazione ai successivi gradi del giudizio, l’automatica efficacia dell’evento morte o della perdita o dell’acquisto della capacità della parte costituita nel precedente grado.
Dalla natura di principio generale dell’art.328 c.p.c. ne deriva il condizionamento dell’interpretazione di tutte le altre disposizioni processuali. In particolare, il secondo comma di tale norma, ove prevede, ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, che la rinnovazione della notificazione della sentenza di primo possa essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto va interpretata soltanto quale espressione della voluntas legis di facilitare l’impugnante. Identica ratio va riconosciuta nell’ulteriore facilitazione contenuta nell’art.330, comma 2, c.p.c., che riguardo al luogo di notificazione dell’impugnazione – e non alla persona a cui notificare l’atto di impugnazione – dispone persino un effetto ultrattivo della sola dichiarazione di residenza o dell’elezione di domicilio.
Da ultimo, ma non per importanza, la Commissione Tributaria Regionale di Roma in una recentissima sentenza[17], oltre a ripercorrere il laborioso percorso giurisprudenziale fin qui esposto, ha pienamente accolto l’indirizzo prevalente della Suprema Corte. In particolare, ha ribadito che “va … riaffermata ed accentuata una lettura dell’art.328 c.p.c. volta a cogliere la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell’impugnazione, ed operante nel caso di evento verificatosi dopo la sentenza”. Nella fattispecie specifica, la C.T.R. di Roma ha ritenuto inammissibile, l’appello, formalmente regolare, proposto dal Comune di Roma, accogliendo viceversa la contestazione dell’erede dell’appellato. Quest’ultimo, costituitosi nel processo di secondo grado, non ha ritenuto valida la notifica avvenuta presso il procuratore costituito del proprio de cuius, la cui morte, quale evento interruttivo del processo, si è verificata tra il deposito della sentenza di primo grado e la proposizione dell’atto di appello. La C.T.R. di Roma ha applicato il richiamato art. 328 c.p.c. e nella motivazione della sentenza d’appello ha precisato che nel caso di specie, di morte della parte processuale del giudizio di primo grado, “il procuratore, peraltro, avrebbe reso pienamente edotto il messo notificatore, rifiutando la notifica dell’atto al proprio indirizzo con la specifica motivazione peraltro espressamente apposta a margine dell’atto respinto”[18].


[1] Circolare n.98/E-3-1011 del 23 aprile 1996 dell’ex Direzione AA.GG. e contenzioso Tributario dell’ex Ministero delle Finanze, nella quale, sempre in esecuzione della citata delega di cui alla legge n.413/19991, si menziona anche il D. Lgs. n.545/1992 relativo all’organizzazione degli organi speciali di giurisdizione tributaria.
[2] La Circolare ABI n.30 del 21 aprile 1993 precisa che nel richiamato D. Lgs. n.546/1992 è stato previsto un “adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile” attraverso talune linee direttrice, tra le quali, la “disciplina della sospensione, della interruzione ed estinzione del processo…”.
[3] In epoca antecedente alla citata legge n.241/1990, contenente, appunto, la disciplina generale dl procedimento amministrativo, esistevano soltanto normative di settore (un esempio per tutti, la legge n.2359/1865 sul procedimento espropriativo) e il principio della partecipazione al procedimento amministrativo era stato introdotto dalla legge 8 giugno 1990, n.142 soltanto per i procedimenti di competenza degli enti locali. Tale legge è stata, poi, abrogata dall’art.274, comma 1, lett. q), della D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il c.d. Testo Unico degli Enti Locali – per brevità, indicato con l’acronimo T.U.E.L. – mentre il riferimento alla legge n. 241/1990 e succ. modif. e integr. è stata recuperata con il riferimento contenuto nell’art.8 del T.U.E.L.
[4] Riguardo a questa seconda ipotesi, si veda Cass, Sez. V, sent. n. 14644 del 24 maggio 2007.
[5] Cass., Sez. III, sent. n.2264 del 3 marzo 1998.
[6] Preme rammentare che, ai sensi dell’art. 85 c.p.c., la revoca e la rinuncia della procura hanno effetto interruttivo del processo nei confronti delle altre parti soltanto quando il difensore sia stato sostituito.
[7] Quest’ultima ipotesi è stata presa in considerazione in tema di processo civile dalla Corte di Cassazione, Sez. I, che, con sent. n.8783 del 19/8/1993, ha equiparato alla rinuncia alla procura la cancellazione volontaria dall’albo da parte del difensore.
[8] Corte Cass, Sez. I, sent. n.3695 del 16 febbraio 2007.
[9] Corte Cass., Sez. V, n.1564 del 24 novembre 2007.
[10] Cass., Sezz. Uu, sentt. nn.1228, 1229 e 1230 del 21 febbraio 1984.
[11] Cass., Sez. III, sent. n. 15323/2003; 1268/2003, 15220/2001 e n.1646/2001.
[12] Cass., Sez. Uu., sent. n. 8827/2003, Cass. Sez. III, 12758/2000 e Cass., Sez. I, n.8380/2000.
[13] Cass., Sezz. Uu., sent. 11394 del 19 dicembre 1996.
[14] Cass., Sezz. Uu., sent. 11394, cit.
[15] C.T.R. di Roma, sent. 336/1/2008 dell’8 luglio 2008.
[16] Cass., Sezz. Uu., sent. 11394, cit.
[17] C.T.R. di Roma n.336/1/08 dell’8 luglio 2008.
[18] Per completezza, occorre fare riferimento al giudizio di Cassazione, non contemplato nella previgente normativa del processo tributario, sebbene il costante indirizzo della Corte di Cassazione sia stato sempre quello di ritenere ricorribili in sede di legittimità le pronunce della ormai soppressa Commissione tributaria centrale (solo per citare alcuni esempi: Cass., Sez. I, sent. 4 marzo 1998, n. 2396; Cass. 18 febbraio 1994, n. 1591; Cass., Sez. I, sent. 12 maggio 1990, n. 4099).
 Attualmente la ricorribilità dinnanzi alla Suprema Corte delle sentenze delle Commissioni tributarie regionali è previsto e disciplinato dagli artt. 62 e 63 del D.Lgs. n.546/1992: nel processo in Cassazione “la cognizione è limitata al giudizio di diritto, sostanziale e processuale, ed è rivolto all’eliminazione degli errori che viziano la sentenza impugnata” (Circolare n.98/E-3-1011 del 23 aprile 1996 dell’ex Direzione AA.GG. e contenzioso Tributario dell’ex Ministero delle Finanze). Può trattarsi sia di errori relativi all’interpretazione della norma di diritto applicata dal giudice di appello (errores in judicando) sia di errori inerenti le regole procedurali seguite dal giudice di secondo grado (errores in procedendo).
L’orientamento della Suprema Corte è costante nel ritenere che al processo di cassazione, caratterizzato dall’impulso d’ufficio, non si applicano, in via analogica, le disposizioni processualcivilistiche relative all’interruzione del processo. Da ultimo, il principio è stato nuovamente riaffermato, specificando che le disposizioni di cui all’art.299 c.p.c. non possono essere applicate analogicamente anche per la fase di legittimità. (Cass., Sez. V, sent. n.21188 del 10 giugno 2008; sent. n.15449 delm14 maggio 2008; sent. n.21142 del 18 settembre 2007; sent. n.14644 del 24 maggio 2007; Cass, Sez. II, sent. n.8959 del 18 aprile 2006).
Si rammenta che la Corte Costituzionale, con sentenza n.109 del 18 marzo 2005, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Cassazione, Sez. I, con ordinanza n.12813 del 10 luglio 2004, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. degli artt. 301 e 377, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non attribuiscono rilevanza alla morte dell’unico difensore avvenuta dopo la proprosizione del ricorso e prima dell’udienza di discussione (al riguardo, si veda il commento di A. Buscema su questa rivista del 23.03.2005).

Lo Iudice Franca

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