L’interrogatorio dell’indagato durante le indagini

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L’investigatore può sentire l’indagato con tre modalità distinte specificatamente prescritte dal codice di procedura penale.

Il codice prevede tre fondamentali modalità per mezzo delle quali gli inquirenti possono assumere informazioni da parte di colui che è incolpato di un reato:

Nell’immediatezza e sul posto del commesso reato (ex art. 350 comma 5 c.p.p.)

Possono raccogliere e verbalizzare dichiarazioni spontanee da parte dell’indagato (anche non sul posto e non nell’immediatezza ex art. 350 comma 7 c.p.p.)

Possono procedere all’interrogatorio con le modalità e le forme dell’articolo 64 del codice di procedura penale l’interrogatorio e l’acquisizione delle dichiarazioni (anche nell’immediatezza del fatto reato).

Nelle prime due ipotesi si tratta di modalità che non sono definibili correttamente, come interrogatorio, e ne è vietata, nel primo caso, la verbalizzazione e l’utilizzazione delle dichiarazioni assunte e nel secondo caso le spontanee dichiarazioni possono essere verbalizzate ma possono essere utilizzate solo in dibattimento se l’imputato riferisce dichiarazioni difformi.

L’interrogatorio dell’indagato, cioè di colui che è sospettato di avere commesso un reato e nei confronti del quale vengono svolte le indagini, può essere effettuato esclusivamente alla presenza del difensore nominato, si potrà trattare sia di un difensore nominato di ufficio o di un difensore nominato di fiducia dall’interrogato ma la presenza dell’avvocato è richiesta dalla legge a pena di nullità.

Non si può avere un interrogatorio e non si possono porre all’indagato delle domande senza la presenza fisica del difensore accanto all’interrogato stesso. La presenza del difensore è garanzia del rispetto dei diritti della persona sottoposta a interrogatorio, vale a dire delle disposizioni di legge ispirate al principio di non colpevolezza.

La persona che è sottoposta a interrogatorio dovrà comparire libera anche se detenuta, non potranno essergli applicate durante l’interrogatorio le manette o altri mezzi di costrizione (fatta salva la tutela della sicurezza e dell’incolumità di coloro che partecipano all’interrogatorio).

In conformità a una specifica disposizione di legge, non possono essere utilizzati neppure con il consenso della persona interrogata metodi o tecniche atti a influire sulla libertà di autodeterminazione o alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

Non potranno in nessun caso essere utilizzate tecniche e metodi atti a sollecitare l’interrogato a rispondere alle domande.

Questa disposizione è molto importante perché vieta qualsiasi attività e tecnica (più o meno violenta o subdola) che potrebbe essere utilizzata per forzare e condizionare la volontà della persona sottoposta ad interrogatorio (e in questo contesto deve essere considerato tale anche il semplice divieto di esercizio di diritti tutelati dalla legge quali ad esempio quello dell’indagato di recarsi alla toilette o di bere e mangiare se l’interrogatorio si protrae per ore).

Prima dell’inizio del vero e proprio interrogatorio, la procedura penale prevede degli avvisi che devono essere obbligatoriamente rivolti all’indagato, il quale dovrà essere avvisato che:

Le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti

Fatto salvo il dovere di dichiarare il vero in relazione alle proprie generalità, l’indagato sottoposto ad interrogatorio ha il diritto sancito per legge di mentire, non rispondere alle domande o rispondere solo ad una parte delle stesse

Dovrà essere anche avvertito che se renderà dichiarazioni nei confronti la responsabilità di altri soggetti,ha il dovere di riferire il vero e che i nei confronti di tali soggetti assumerà la veste di testimone

A seguito di questi avvertimenti iniziali obbligatori per legge, inizierà il vero e proprio interrogatorio nel merito sempre che l’interrogato accetti di rispondere alle domande.

Il più delle volte nella pratica l’interrogatorio è delegato da parte del Pubblico Ministero (cioè la pubblica accusa) a un ufficiale di polizia giudiziaria. L’interrogatorio è interamente verbalizzato e nei casi più delicati è anche interamente registrato.

Bisogna anche sottolineare che l’investigatore che effettuerà l’interrogatorio sarà molto preparato e conoscerà in modo dettagliato gli esiti delle indagini preliminari svolte sino a quel momento.

La conoscenza non sarà sempre condivisa dal difensore e dall’indagato perché potrà accadere che l’interrogatorio venga richiesto e fissato prima della conclusione delle indagini preliminari ovvero prima che vi sia la possibilità per il difensore di accedere al fascicolo delle indagini preliminari e fare copia degli atti (a seguito della notificadell’avviso di conclusione delle indagini preliminari disciplinato dall’articolo 415 bis c.p.p.).

Si tratterà di personale in forze alla polizia giudiziaria particolarmente esperto che saprà esercitare la legittima pressione sull’interrogato nonché ’intelligente scelta dei tempi per proporre all’indagato delle particolari domande, l’adozione di un ritmo incalzante per renderle più incisive, l’esercizio di ogni capacità persuasiva per indurre la persona sottoposta ad indagini a dire la verità escludendo quelle pressioni di tipo fisiologico e dagli atteggiamenti inutilmente aggressivi.

Al di là delle disposizioni di legge, l’interrogatorio è un adempimento particolarmente delicato delle indagini preliminari e che spesso è la prima occasione in cui l’incolpato potrà addurre importanti elementi a sua difesa fino a quel momento non toccati dalle indagini preliminari.

L’interrogatorio è uno strumento al quale si ricorre di solito nella fase delle indagini preliminari il pubblico ministero, personalmente o attraverso delega alla polizia giudiziaria.

A volte vi ricorre anche il giudice per le indagini preliminari in fase di convalida dell’arresto o infine, il giudice dell’udienza preliminare. L’interrogatorio tutela l’imputato/persona sottoposta ad indagini preliminari perché può anche decidere di non rispondere.

Dell’interrogatorio ne deve essere dato avviso al difensore e, se l’imputato ne fosse sprovvisto, si dovrà provvedere a nominarne uno iscritto nelle apposite liste dei difensori d’ufficio.

Essendo un atto richiesto dal pubblico ministero, entra a far parte del fascicolo delle indagini preliminari.

In alcuni casi ne può essere data lettura durante il giudizio, oppure  in caso di imputato contumace, assente o che si sia rifiutato di sottoporsi all’esame delle parti del quale allarticolo 208 del codice di procedura penale.

A seguito della legge sul cosiddetto giusto processo, n. 63/2001, le dichiarazioni lette possono essere utilizzate entro determinati limiti, possono essere utilizzate esclusivamente nei confronti l’imputato che le ha rese.

Non possono essere utilizzate contro altri senza il loro consenso, o possono essere utilizzate contro altri, anche senza che questi vi acconsentano se risulta che l’imputato è stato sottoposto a violenza, minaccia od offerta di denaro, perché non deponga.

Spesso prima che un atto di indagine l’interrogatorio si può considerare sotto gli aspetti una vera e propria vicenda umana nella quale hanno fondamentale importanza l’approccio, le capacità, l’intelligenza, e l’empatia di coloro che vi partecipano.

Dott.ssa Concas Alessandra

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