L’azione di rivalsa dell’ente pubblico nei confronti dei c.d. parenti obbligati

Richter Paolo 24/10/12
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Anche se l’azione di rivalsa ─ prevista dell’art. 1, comma 3, Legge 3 dicembre 1931, n. 15801 ─ è stata espressamente abrogata ad opera dell’art. 24 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133, può essere comunque utile segnalare brevemente la sentenza del Tribunale di Padova n. 1307, pronunciata in data 13 aprile 2012: essa potrebbe infatti indurre molti enti locali ad agire in giudizio2, prima che i crediti da essi vantati cadano in prescrizione e il danno diventi irreversibile.

Occorre infatti al riguardo ricordare che il diritto di rivalsa dell’ente rappresenta un “preciso dovere del suo amministratore o comunque del funzionario che lo impersona, delle conseguenze della cui omissione egli sarebbe chiamato a rispondere personalmente, dovendo risarcire all’ente amministrato il ‘danno erariale’ corrispondente al mancato introito della rivalsa, che non venga diligentemente e tenacemente esercitata3.

La sentenza del Tribunale patavino afferma infatti l’obbligo per i c.d. parenti obbligati ─ individuati ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile ─ di rimborsare tutte le spese “manicomiali”, “anticipate” da un popoloso Comune dell’hinterland, per la degenza in una struttura socio-assistenziale di un soggetto in stato di bisogno, nella quale il giovane era stato inserito su domanda dei genitori.

Il Tribunale di merito ha accolto le richieste del Comune, disattendendo tutte le numerose e articolate eccezioni sollevate dai genitori del soggetto in stato di bisogno, che si riassumono brevemente di seguito:

  1. la c.d. azione di rivalsa potrebbe essere stata esercitata solo nei confronti dell’assistito e non anche nei confronti dei parenti obbligati;

  2. mancherebbero i criteri per determinare l’entità della compartecipazione dei parenti obbligati essendo stato annullato, ad opera della sentenza del T.A.R. Veneto n. 1785/99, l’art. 6 della deliberazione del Direttore Generale dell’U.L.S.S. 16 di Padova, che aveva stabilito l’entità delle quote a carico dei c.d. parenti obbligati nel caso i redditi dell’utente in stato di bisogno non fossero sufficienti per coprire la spesa per il ricovero ;

  3. varie disposizioni legislative (L. 833/1978, L. 328/2000, D. Lgs. 3 marzo 1998, n. 109, D. Lgs. 130/2000) avrebbero implicitamente abrogato l’art. 1 della Legge 3 dicembre 1931, n. 1580, prima dell’abrogazione espressa ad opera del richiamato art. 24 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

Il Tribunale di Padova ha motivato la propria decisione anzitutto in base al rilievo secondo cui l’art. 1, comma 3 Legge 3 dicembre 1931, n. 1580 prevedeva espressamente che, all’occorrenza, l’azione di rivalsa potesse essere esercitata, oltre che nei confronti del soggetto in stato di bisogno, anche nei confronti dei parenti obbligati, nell’ordine indicato dall’art. 433 del Codice Civile (ex art. 142 Codice Civile).

Il Tribunale di merito aderisce all’orientamento della Corte Cassazione4 secondo cui l’art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, è rimasto in vigore pur dopo l’emanazione della legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, ma limitatamente alle ipotesi – indubbiamente residuali, dato il principio di gratuità introdotto dalla riforma – di onerosità, per il beneficiario, delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.

In tali ipotesi rientra quella relativa alle spese per un servizio socio-assistenziale reso a domanda, con anticipazione degli oneri da parte dell’Ente, trattandosi di spese non riconducibili alle prestazioni del servizio sanitario nazionale secondo le previsioni della citata legge n. 833 del 1978, ma sicuramente inquadrabili nella generica previsione contenuta nel menzionato art. 1 della legge n. 1580 del 1931.

Secondo la Suprema Corte, il comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 1580 del 1931, nel prevedere come possibili destinatari dell’azione di rivalsa per le spese di spedalità e manicomiali anche i congiunti dei ricoverati nell’ordine stabilito dall’articolo 142 (ora 433) del codice civile, tenuti agli alimenti durante il periodo del ricovero, ha inteso individuare una categoria di soggetti passivamente legittimati, facendola coincidere con coloro che, in base all’articolo 142 (ora 433) del Codice Civile, sarebbero tenuti agli alimenti. Viene peraltro ritenuto non rilevante che l’esercizio del diritto agli alimenti costituisca oggetto di una azione esercitatile solo dal titolare del diritto stesso, insuscettibile di azione surrogatoria, e che la misura della prestazione alimentare sia determinata in riferimento anche alle condizioni economiche della persona obbligata.

L’azione prevista dalla legge n. 1580 del 1931, infatti, non è una azione surrogatoria, concessa per sopperire alla inerzia del titolare cui sarebbe spettato di agire nei confronti della persona o delle persone obbligate agli alimenti, ma una azione diversa, attribuita all’ente direttamente a titolo originario, nei confronti di determinati soggetti individuati per relationem, con rinvio all’articolo 142 (ora 433) del codice civile.

Infine, è stata disattesa anche l’argomentazione secondo cui il D. Lgs. 109/1998 come modificato dal D. Lgs. 130/2000, nell’interpretazione resa dal Consiglio di Stato5, impone in via generale di tenere in considerazione la situazione del nucleo familiare al fine dell’erogazione della prestazione sociale agevolata escludendosi tuttavia, fra gli altri, i casi delle persone con handicap permanente grave per i quali andrebbe valutata soltanto la situazione economico-patrimoniale dell’assistito.

Il Tribunale di merito ha osservato che l’argomento non appare condivisibile poiché la norma richiamata disciplina l’entità del contributo del privato nel caso di prestazione sociale agevolata senza tuttavia entrare nel merito dell’azione di rivalsa.

In base a tali argomentazioni, il Tribunale patavino ha quindi ritenuto che le condizioni patrimoniali del padre del soggetto in stato di bisogno fossero tali da consentire di sostenere tutte le spese per l’integrazione della retta di degenza del figlio, anticipata dal Comune, mentre i redditi della madre non hanno dimostrato una tale capacità.

Conseguentemente, il Tribunale ha condannato il padre a rimborsare al Comune la somma complessiva di oltre 150.000,00 euro, compensando le spese legali nei confronti della madre del disabile in considerazione del fatto che essa, ancorché in situazione di incapienza economica ai fini del rimborso anche parziale delle rette anticipate dal Comune, non aveva reso edotto lo stesso Comune di tale sua situazione.

Dott. Paolo Richter

Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Albignasego (PD)

Abilitato alla Professione di Avvocato

Specializzato nelle professioni legali presso le Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara, Padova, Trieste e del Dipartimento giuridico della Facoltà di Economia Cà Foscari di Venezia fra loro consorziate.

 

1 Il richiamato art. 1 così recita:

1.  Allo scopo di ottenere dai ricoverati che non si trovino in condizioni di povertà, e, in caso di loro morte dagli eredi legittimi e testamentari, la rivalsa delle spese di spedalità o manicomiali, le amministrazioni degli ospedali, dei Comuni o dei manicomi pubblici, sulla base degli accertamenti eseguiti, comunicano, mediante lettera raccomandata spedita per posta con ricevuta di ritorno, ai singoli obbligati, l’ammontare delle somme da rimborsare, i motivi per cui viene richiesto il rimborso e le modalità di pagamento.

2. Il credito è privilegiato, qualunque sia il tempo per il quale sono state sostenute le spese di spedalità, e prende grado insieme con le spese di cui al n. 3 dell’art. 1956 del codice civile.

3. L’azione di rivalsa, con le stesse modalità di cui al primo comma, può essere esercitata, ove occorra, anche verso i congiunti dei ricoverati stessi nell’ordine stabilito dall’art. 142 del codice civile, che erano per legge tenuti agli alimenti durante il periodo del ricovero e si trovano in condizioni di sostenere, in tutto o in parte, l’onere delle degenze, nonché verso le persone civilmente responsabili delle ferite e delle malattie che resero necessaria l’assistenza nell’ospedale e nel manicomio.

4. Le amministrazioni degli ospedali possono avvalersi della procedura stabilita con la presente legge solo nel caso previsto dall’art. 34 lettera d) del R.D. 30 dicembre 1923, n. 284”.

2 Dopo avere avviato il procedimento amministrativo nei confronti dei c.d. parenti obbligati, invitando gli stessi a partecipare ai sensi degli artt. 7 e ss. L. 7 agosto 1990, n. 241; nel corso dell’istruttoria, andrà in particolare valutata la situazione economico-patrimoniale dei parenti obbligati, al fine di stabilire se e in che misura indicativa sia possibile una loro compartecipazione. Il procedimento andrà quindi concluso mediante l’adozione di un provvedimento espresso, che dovrà evidentemente essere puntualmente motivato. Nel caso si giunga a ritenere che le condizioni economico-patrimoniali dei parenti obbligati siano tali da consentire loro di sostenere, in tutto o in parte, l’integrazione della retta, il Comune dovrà provvedere alla loro costituzione in mora (art. 1219, comma 1 del Codice Civile), al fine di interrompere la decorrenza del termine prescrizionale (art. 2943, comma 4 del Codice Civile). Secondo costante interpretazione della giurisprudenza, affinché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione deve presentare, oltre all’elemento soggettivo (chiara indicazione del soggetto obbligato), l’elemento oggettivo, consistente nell’esplicazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito (o di uno suo valido rappresentante) di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con effetto sostanziale di costituirlo in mora, dovendosi precisare che il requisito oggettivo non è ravvisabile in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e di espressa richiesta formale al debitore, né nell’invio di documentazione.

3 I. CACCIAVILLANI, L’onere “privato” delle spese sanitarie e assistenziali, nota a Trib. Treviso sentenza 1 luglio 1998 in Giur. Merito 1998, 3, 519. Nello stesso senso è orientata l’avvocatura del Comune di Verona: G. CAINERI, Rivalsa dell’ente pubblico in tema di erogazione di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie, in www.lexitalia.it 11/2005.

4 Sentenza Sez. I, 24 febbraio 2004, n. 3629.

5 Sentenza sez.V, del 16 marzo 2011, n. 1607.

Richter Paolo

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