L’attuazione del d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179 (c.d. decreto taglia-leggi) la legge 30-4-1962, n.283 tra abrogazione e ultravigenza

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Da qualche tempo tra gli addetti ai lavori è fortemente dibattuto il dilemma se, per effetto di quanto disposto dall’art.14, co.14 ter, Legge 28 novembre 2005, n. 246, a decorrere dal 16 dicembre 2010 deve ritenersi abrogata la Legge 30 aprile 1962, n. 283 in materia di vigilanza sulla disciplina della produzione e della commercializzazione degli alimenti e delle bevande.

Si tratta, in verità, di considerazioni tutt’altro che peregrine, posto che il D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, recante “disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 205 n. 246“, non contiene nell’elenco delle leggi salvate l’indicazione della Legge 30 aprile 1962, n. 283.

In altre parole, per effetto dell’applicazione del c.d. “decreto taglia-leggi” si paventerebbe l’abrogazione delle disposizioni incriminatrici contemplate nella legge 283/1962, soprattutto quella di cui all’art.5, il cui eventuale vuoto normativo propizierebbe una sorta di arretramento giuridico-culturale rispetto ad un tema particolarmente avvertito come la tutela della salute, diritto oltretutto costituzionalmente protetto.

Non è evidentemente estranea a questo improvviso “disorientamento” la recente decisione della Suprema Corte (Cass. Pen. Sez. III, Sent., 31-03-2010, n. 12572), la quale, con riferimento ad un caso di vendita di fettine di tacchino contaminate da salmonella, ha cassato una sentenza del Tribunale di Padova con la quale il direttore di un supermercato era stato riconosciuto colpevole della contravvenzione prevista dall’art. 5 lett. d) Legge 30 aprile 1962 n. 283.

Va peraltro precisato che l’annullamento (senza rinvio) di detta sentenza ha avuto come presupposto l’estinzione del reato e non, dunque, il riconoscimento di un fatto non costituente più reato.

Ciò nondimeno, vi è una parte interessante del documento in cui i Giudici, respingendo un preciso gravame sollevato dalla difesa del ricorrente, hanno negato che a quella data (25/2/2010) potesse ritenersi verificato l’effetto abrogativo della Legge 28 novembre 2005, n. 246 rispetto alla Legge 30 aprile 1962 n. 283, cosa che invece sarebbe sopravvenuta nel mese di dicembre 2010.

In ordine proprio a quest’ultimo aspetto la Corte, secondo il mio modestissimo parere, in vista di una sentenza che doveva essere decisa sul dato incontrovertibile della prescrizione del reato, ha affrontato in modo piuttosto sbrigativo la questione inerente la possibile abrogazione della Legge 30 aprile 1962 n. 283, generando erroneamente l’idea che a far data dal 16-12-2010 detta disposizione normativa dovesse ritenersi espunta dall’ordinamento.

Vero è – come riportato nella stessa sentenza – che il D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 179 non contiene nell’elenco delle leggi salvate l’indicazione della legge 30 aprile 1962 n.283, ma deve correttamente rilevarsi che nell’allegato che elenca gli atti normativi pubblicati tra il 1951 e il 1969 risulta salvata (progressivo 1891) la Legge 26/2/1963 n.441 recante “modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”, segnatamente agli artt. da 1 a 14, 18, 19 e da 21 a 29 nonché le tabelle allegate.

Non vi è dunque spazio – a mio avviso – per ritenere abrogata la Legge 30 aprile 1962 n.283, per almeno due fondamentali ragioni, l’una logica e l’altra di diritto:

1.   la norma de qua è stata oggetto di modifiche ed integrazioni ad opera proprio della sopravvenuta Legge 26/2/1963 n.441, sicchè non avrebbe avuto senso fare salvo un complesso di disposizioni, innovativo di una legge non più ritenuta necessaria;

2.   ove la Legge 30 aprile 1962 n.283 fosse da ritenersi abrogata, ciò esporrebbe il D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 179 ad un giudizio di incostituzionalità per violazione di almeno due dei princìpi e criteri (art.14, co.14) contenuti nella legge di delega, appunto la Legge 28 novembre 2005, n. 246, e ai quali il Governo aveva l’obbligo  di ispirarsi nella produzione del proprio decreto legislativo. Si tratta precisamente:

o   della identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali (lett.c);

o   della garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa (lett.f).

Al di là della condivisibilità di questa tesi ermeneutica, auspico personalmente che il Ministero della Salute si faccia promotore delle necessarie iniziative volte a novellare il D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 179 con riferimento alla lista positiva delle norme da salvare.

Galetta Giovanni

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