E’ questo il principio con cui il TAR di Lecce (sez. II) con ordinanza n. 679/09 ha accolto l’istanza cautelare connessa al ricorso principale, proposto da alcuni candidati inseriti in una graduatoria più remota risalente al ‘99 avverso la delibera con cui l’ASL LE ha deciso di scorrere entrambe le graduatorie esistenti ancora valide, ossia quella del ’99 e quella più recente del ‘05.
Preliminarmente, per il TAR adito, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale di Lecce con ordinanza 21.7.09, appartiene alla giurisdizione del Giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative alla scelta di quale graduatoria scorrere nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, trattandosi di atto di macro-organizzazione.
Nel caso il ricorso era stato proposto, come anticipato, dagli idonei della graduatoria del ’99 che l’Asl ha deciso pure di utilizzare, unitamente a quella del ’05, e che non erano rientrati nella delibera di scorrimento perche’ eccedenti, momentaneamente, rispetto alle esigenze dell’azienda.
I ricorrenti hanno sostenuto l’erroneo scorrimento anche della graduatoria del ‘05 in quanto di data più recente rispetto a quella del ‘99.
Il Giudice amministrativo, accogliendo le tesi dei ricorrenti rappresentati ha accolto il ricorso aderendo alla regola giurisprudenziale che privilegia tra più graduatorie valide quella più remota e del principio generale “prior in tempore potier in iure”.
Alfredo Matranga
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