L’accesso civico nuova trasparenza per la pubblica amministrazione

Piazza Lidia 19/04/13
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Una delle principali novità introdotte dal legge sulla trasparenza appena pubblicata con il decreto legislativo 33/2013, riguarda la fattispecie ‘’dell’accesso civico’’ figura del tutto nuova sia perché estranea alla legge delega del Parlamento come ribadito dal parere reso dal Garante privacy in data 7 febbraio 2013, sia perche si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla  legge 241 del 1990 e ss.mm.ii..

L’accesso civico disciplinato dall’art. 5 del decreto sopracitato prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico come prevista dalla nuova normativa non necessita di alcuna limitazione e cosa più importate e che la legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è inoltre gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1dello stesso decreto, che dovrà poi pronunciarsi sulla stessa istanza.

Nell’ipotesi di mancata pubblicazione dell’ atto, documento o altra informazione, l’amministrazione, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito del dato richiesto e contestualmente dovrà trasmetterlo al richiedente o in alternativa potrà comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se invece il documento, l’informazione o il dato richiesti risultino già pubblicati ai sensi della legislazione vigente, l’amministrazione provvederà a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, l’ instante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo.

Entrando più specificatamente nel merito della nuova fattispecie possono essere messi in evidenza varie differenze con il diritto di accesso ‘’ordinario’’ e più precisamente se ne caratterizza per l’oggetto, per le modalità e per il destinatario:

  • l’oggetto: l’accesso civico si può estrinsecare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria, richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto nella seconda parte;

  • la modalità: non necessita di domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, non è quindi sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito;

  • il destinatario della domanda: questa infatti, nell’ accesso ‘’ordinario’’ viene presentata generalmente agli Uffici Relazioni con il Pubblico (anche se il responsabile dei relativi procedimenti è il vertice dell’ufficio che ha formato l’atto o che detiene lo stesso stabilmente), la domanda invece nell’accesso civico deve essere presentata al Responsabile per la trasparenza.

Da quanto sopra ne discende di conseguenza come la generale disciplina di favore per la trasparenza, intesa come quasi assoluta conoscibilità di ogni “prodotto” della pubblica amministrazione, finisca di fatto a relegare il ruolo del diritto di accesso ordinario, e della relativa competenza degli uffici Relazioni con i Pubblico, ad un ambito residuale e marginale.

La procedura di esercizio del diritto civico rischia tuttavia di essere più macchinosa della ordinaria richiesta di accesso così come fino ad oggi concepita. Infatti nel caso in cui l’amministrazione non abbia adempiuto all’obbligo di pubblicare dati che era obbligata a pubblicare, la richiesta di accesso civico non deve essere inoltrata all’URP (deputato ad accettare anche richieste informali), ma al Responsabile per la Trasparenza.

Come già specificato in caso di inerzia dell’amministrazione l’organo di  governo  individua,  nell’ambito  delle  figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui  attribuire  il  potere sostitutivo.

A tal proposito è importante evidenziare, come la scelta , del sostituto “provvedimentale” (figura apicale dell’Ente) attribuita all’organo di indirizzo politico, di fatto, finisce soprattutto negli enti di dimensioni minori, col far coincidere la figura nella stessa persona che ricopre i ruoli di responsabile trasparenza con il responsabile anticorruzione, che negli enti locali coincide come sopra visto nel Segretario generale.

Questa figura, in base all’art. 43 comma 1 del medesimo decreto 33 (e come già auspicato dalla circolare del Ministero semplificazione n. 1 del 2013), coincide di norma con il Responsabile anticorruzione. Lo stesso Responsabile anticorruzione, negli enti locali, fa capo al Segretario generale per espressa disposizione della legge “anticorruzione” (art. 1 comma 7 legge 190/2012); la figura apicale responsabile quindi, rispetto agli URP, è certamente meno raggiungibile, meno direttamente fruibile da parte della cittadinanza rispetto agli uffici normalmente, per orari, formazione, ruolo, deputati all’ascolto e alla comunicazione con gli utenti.

Del resto, sarebbe davvero difficile ipotizzare come il Segretario generale degli enti locali, figura per legge e per indicazioni normative individuato come Responsabile anticorruzione e Responsabile Trasparenza, possa soggiacere alla sostituzione con un dirigente gerarchicamente subordinato.

Il rischio più concreto è quello di un addossamento in un’unica figura di più ruoli, che non solo si sovrappongono ma possono scatenare conflitti rischiando  di far confluire la figura del responsabile trasparenza con quella del sostituto “provvedimentale” che è poi lo stesso responsabile che dovrebbe sostituire e provvedere a segnalare della sua inerzia.

Infine, l’introduzione della fattispecie dell’accesso civico sembra superare di netto tutte quelle “limitazioni” che comunque caratterizzavano il diritto di accesso, come la notifica ai contro interessati disposta dall’art. 3 DPR 184/2006. l’Intervento del Garante Privacy sul decreto, pure articolato in numerose osservazioni, non si esprime sul punto, e ciò pare confortare l’ipotesi del superamento di questo limite.

Piazza Lidia

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