L. 97/2013, c.d. legge comunitaria e modifiche al computo dei lavoratori a tempo determinato

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La L. 6 agosto 2013, n. 97, c.d. Legge comunitaria, all’art. 12 modifica i criteri di computo dei lavoratori a tempo determinato nell’organico aziendale, ai fini dell’individuazione dell’ambito di applicazione delle norme sull’attività sindacale, di cui al Titolo III della L. 20 maggio 1970, n. 30039, e successive modificazioni, nonché dell’àmbito di applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 – decreto che ha attuato la “direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori” -.

Nella disciplina fino ad ora vigente, ai fini dell’individuazione delle soglie dimensionali oltre le quali trovano applicazione le norme summenzionate, si escludono dal computo i dipendenti a tempo determinato con contratto di durata pari o inferiore a nove mesi.

In particolare,

l’art. 12 della L. 97/2013 prevede:

Disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato.  Procedura  di infrazione 2010/2045.

1. L’articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2001,  n.  368, è sostituito dal seguente: «Art. 8 (Criteri di computo). – 1. I limiti prescritti dal primo  e dal secondo comma dell’articolo 35 della legge  20  maggio  1970,  n. 300, per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli  ultimi  due  anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro».

2. All’articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n.  25, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:  «2. La soglia numerica occupazionale e’ definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul  numero  medio  mensile  dei  lavoratori subordinati, a tempo determinato ed  indeterminato,  impiegati  negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei  loro  rapporti di lavoro».

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il computo dei dipendenti a tempo  determinato  ai  sensi  dei medesimi commi e’ effettuato alla data  del  31  dicembre  2013,  con riferimento al biennio antecedente a tale data.

Le novelle di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 12 in esame includono nel computo tutti i dipendenti a tempo determinato, facendo riferimento al numero medio mensile di lavoratori subordinati a termine impiegati negli ultimi due anni (sulla base dell’effettiva durata dei rapporti di lavoro). In fase di prima applicazione, ai sensi del successivo comma 3, il computo dei dipendenti è effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio precedente tale data.

La relazione illustrativa del disegno di legge osserva che le novelle di cui ai commi 1 e 2 sono intese a definire le questioni oggetto della procedura d’infrazione 2010/2045; nell’àmbito di tale procedura la Commissione europea ha rilevato che le corrispondenti norme comunitarie – clausola 7 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 199941, e art. 2, primo comma, lettera d), della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 200242 – non contemplano la possibilità di limitazioni al computo dei dipendenti a tempo determinato. La relazione illustrativa ricorda altresì che, nella predisposizione delle norme di cui al presente articolo 13, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto a consultare le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, in conformità alla clausola 7.2 del citato accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; quest’ultima clausola dispone che le normative sul computo dei dipendenti a tempo determinato, in sede di calcolo della soglia oltre la quale, ai sensi delle disposizioni nazionali, possono costituirsi gli organi di rappresentanza dei lavoratori nelle imprese previsti dalle normative comunitarie e nazionali, siano “definite dagli Stati membri previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse ai sensi delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali”.

 

 

Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Staiano Rocchina

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