Jobs Act autonomi: deduzione al 100% dei corsi di formazione, come fare?

Redazione 17/03/17
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Il disegno di legge sul lavoro autonomo e sullo smart working attende solo l’approvazione definitiva in Senato, dopo i 256 sì ottenuti alla Camera. Lo stesso introduce importanti modifiche al trattamento ad oggi riservato ai lavoratori autonomi, in tema di indennità di maternità, lavoro flessibile, contrasto all’abuso di dipendenza economica e partecipazione negli appalti.

Una delle importanti novità è costituita da i nuovi criteri di determinazione dei redditi da lavoro autonomo (art. 54 del TUIR), in cui sarebbe presente anche la previsione della deducibilità dei costi di formazione professionale. Subito dopo l’eventuale approvazione, sarà introdotta una netta distinzione tra gli oneri sostenuti prettamente nell’ambito dell’attività formativa, e altre spese, per le quali sussisterà una categoria ad hoc.

 

Spese di formazioni deducibili al 100%

In particolare, il disegno di legge prevede una deducibilità integrale, quindi al 100%, per le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi”. Il  tutto, fissando un ammontare massimo di 10 mila euro all’anno, in base al principio di cassa: dunque, tutte gli oneri sostenuti entro tale tetto massimo saranno deducibili integralmente, mentre al superamento dello stesso vigerà un regime di indeducibilità.

L’art. 54, c. 5 del TUIR, che disciplina attualmente la materia, invece, prevede la deducibilità limitatamente alla misura del 50% delle “spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e di soggiorno”.

 

Le spese deducibili al 75% e il limite del 2%

Tuttavia, se la disposizione ancora vigente si esprime anche sulle spese c.d. accessorie, quali quelle sostenute per raggiungere il luogo dell’evento (biglietto del treno, dell’aereo), oltre alle spese sostenute per il ristorante e la struttura alberghiera, il Jobs Act Autonomi non si esprime: per questo motivo, si presume che le stesse spese continueranno ad essere, anche in futuro, deducibili secondo le regole ordinarie poste a fondamento ai fini della determinazione dei redditi di lavoro autonomo, cioè ex art. 54, comma 5 del TUIR. Si fa riferimento alle spese per vitto e alloggio, di soggiorno, alberghi, hotel e ristoranti.

Questo anche perché si tratta di oneri non direttamente riconducibili ad un’attività svolta specificamente nei confronti della clientela, e che pertanto non possono costituire oggetto di specifico addebito in fattura. La percentuale di deduzione resterà quindi quella del 75% per le c.d. spese accessorie, ma l’importo risultante sarà anche sottoposto ad un’ulteriore verifica: dovrà trovare capienza nel limite dell’importo massimo pari al 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. L’importo eventualmente superiore al predetto limite massimo sarà indeducibile, non essendo ammessa prova contraria sull’inerenza delle spese ulteriori.

 

Professionisti: quali sono gli oneri deducibili?

In conclusione, se fino ad ora a seconda della finalità con cui erano sostenute le spese, il professionista doveva distinguerle in due categorie differenziale, giovando del 50% di deduzione se connesse ad attività formative e di aggiornamento, e del 75% negli altri casi, dopo l’entrata in vigore del Jobs Act Autonomi si differenzieranno:

  • Spese di iscrizione: deducibili integralmente dal reddito fino all’importo massimo di 10mila euro l’anno;
  • Spese per il vitto e l’alloggio, a prescindere dal fatto che siano sostenute per la partecipazione a convegni o per altre finalità professionali: deducibili al 75% con il vincolo del 2% dei compensi se spese di rappresentanza, all’1% (circolare 34/E/2009).
  • Spese di viaggio: seguiranno, invece, i criteri generali di deducibilità, ivi compresi i limiti specifici per il mezzo utilizzato.

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