IVA negli scambi commerciali tra Italia e San Marino

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L’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti/Direzione Centrale Piccole e medie imprese, con la risposta n. 300/2023 ha disposto che in mancanza di spedizione nonché trasporto del bene a carico del fornitore l’operazione rientra tra le cessioni nei confronti di privati con susseguente soggezione IVA nella Repubblica di San Marino.
Per approfondire l’argomento vedi il volume: IVA Estero 2023

Agenzia delle Entrate -risposta n. 300/2023

Risp.-AE-21-aprle-2023-n.-300.pdf 2 MB

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Indice

1. Il caso di specie


La fattispecie de qua è inerente ad un’azienda, fiscalmente, residente presso la Repubblica di San Marino la quale vorrebbe provvedere alla vendita di beni a clienti aventi la residenza in Italia che non operano nell’ambito dell’esercizio delle arti, imprese e professioni.
Per quanto concerne la vendita, quest’ultima avviene per il tramite di soggetti terzi, ovverosia un agente che utilizza un servizio di call center. Per quanto riguarda la consegna invece, i prodotti possono entrare nel possesso nell’acquirente con uno sei seguenti modi:

  • ritiro, direttamente, presso la sede del fornitore nella Repubblica di San Marino;
  • invio di corriere presso il fornitore;
  • servizio di raccolta e recapito fornito da una società fiscalmente residente nel territorio della Repubblica di San Marino.

Mediante istanza di interpello la società ricorrente all’Agenzia delle Entrate chiede alla medesima Amministrazione Finanziaria se le suddette modalità di cessione può configurare una vendita a distanza (così come disposto dall’art. 15[1] del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21 giugno 2021 -Disciplina agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino -) una cessione a privati di beni spediti o trasportati dal fornitore stesso, o per suo conto, con partenza da uno Stato differente da quello di arrivo della spedizione o del trasporto.


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2. Il ragionamento normativo dell’AE


L’Amministrazione Finanziaria, sulla scorta delle disposizioni contrattuali dichiarate dalla società istante, in base alle quali quest’ultima non agirebbe in nessun modo nel trasporto e/o spedizione dei beni, ritiene che le compravendite ricadano nell’art. 13[1] del  DM 21 giugno 2021, che disciplina la territorialità dell’IVA delle cessioni nei confronti di privati, in luogo del suddetto art. 15. Testualmente l’Agenzia delle Entarte nella propria risposta asserisce che: “in assenza di trasporto o spedizione del bene a cura o per conto del fornitore (anche ove quest’ultimo agisca indirettamente), l’operazione non può qualificarsi come vendita a distanza ai sensi dell’articolo 15 del decreto, e ricade, pertanto, nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto, che disciplina le ”cessioni nei confronti di privati”, con conseguente assoggettamento ad IVA nella Repubblica di San Marino.” 

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La rigorosa trattazione della materia e i puntuali e costanti riferimenti alla normativa e ai documenti di prassi guidano gli operatori del settore alla corretta e documentata applicazione delle disposizioni.

  1. [1]

    Art. 15 (Vendite a distanza) DM 21.06.2021: “1. Le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella  spedizione dei beni, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione  di acquirenti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, scontano l’imposta nel Paese di destinazione, quando il cedente nel corso dell’anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza nei confronti di soggetti dell’altro Stato per un ammontare complessivo superiore a 28.000 euro  e  sempreché tale limite non sia stato superato nell’anno in corso. Al di sotto della predetta soglia, tuttavia, il cedente può optare per l’applicazione dell’imposta nel Paese di destinazione dei beni.
    2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Italia esercitano l’opzione per il pagamento  dell’imposta nella Repubblica di San Marino secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 41, comma 1, lettera b), quarto periodo, del  decreto-legge n. 331 del 1993.
    3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni da  assoggettare all’imposta in Italia, nominano un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.”

  2. [2]

    Art. 13 (Cessioni nei confronti di privati) DM 21.06.2021: “1. Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti sammarinesi non operanti nell’esercizio  di imprese, arti o professioni, diverse da quelle indicate nel  presente  titolo, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto.
      2. Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti italiani non operanti nell’esercizio di imprese, arti o professioni, diverse da quelle indicate nel  presente titolo, sono assoggettate all’imposta nel territorio della Repubblica di San Marino.”

Avvocato Rosario Bello

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