L’Ispettore e l’inquadramento previdenziale dell’azienda

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Punto di partenza perché l’imprenditore inizi la sua attività di impresa con l’impiego di lavoratori dipendenti è l’iscrizione all’INPS che dovrà provvedere all’inquadramento. Per cercare di comprendere cosa sia e cosa comporti e quali sono le conseguenze in caso di accertamento ispettivo dobbiamo, con pazienza, ripercorrere alcuni step senza farci spaventare un simil titolo…è tutto molto semplice e serve da chiave di lettura dei verbali ispettivi per affrontare anche un eventuale contraddittorio.

Indice

1. Introduzione

Al momento dell’assunzione tra datore di lavoro e dipendente si instaura automaticamente il rapporto assicurativo-previdenziale che comporta di provvedere, tra le altre cose oltre al primordiale obbligo retributivo, al versamento della contribuzione dovuta, egualmente primordiale ed intransigibile.  Il relativo regime contributivo che si deve applicare è determinato “dall’inquadramento” operato dall’INPS in relazione alla natura dell’attività esercitata dall’impresa. L’inquadramento, in sintesi, è il provvedimento con il quale l’INPS effettua la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali e prevede l’attribuzione, in capo al datore di lavoro, di una posizione contributiva contraddistinta da una serie di codici, i quali – oltre a individuarlo e a collocarlo in un preciso settore – ne determinano le caratteristiche contributive.“A far data dal… la società XXX ha esercitato l’attività di Agricoltura o Artigianato…. è questa la didascalia, definitiva ai fini dell’inquadramento, risultante all’esito della domanda di iscrizione, presentata dall’azienda all’INPS, contenente il codice dell’attività economica ( che si desume dal codice ATECO 2007-criterio di catalogazione economiche su cui basare il codice statistico contributivo-CSC-). Successivamente però (dopo tante domande, ahimè!!) nei verbali ispettivi l’ispettore accerta che: “la ditta XXX ha versato i contributi su retribuzioni inferiori a quelle previste dal CCNL della categoria nella quale la ditta è stata inquadrata ai fini previdenziali”. Ancora in qualche ricorso amministrativo si legge:” In data … la ditta XXXX, a seguito di un sopralluogo dell’Inail, chiede all’INPS un diverso inquadramento e che si provveda ad un ricalcolo dei contributi versati con le diverse aliquote nonché il recupero degli sgravi contributivi e la fiscalizzazione degli oneri sociali asseritamente spettanti.
Queste sono spesso le vicende aziendali a seguito di una visita ispettiva che ha ad oggetto, anche, l’inquadramento contributivo. Povero datore di lavoro.. ma ahimè, povero ispettore!! ne dovrà fare di accertamenti e domande se vuol arrivare ad affermare l’erroneo inquadramento previdenziale. Ma andiamo per gradi per cercare di capire cosa può succedere durante una verifica e quali sono le fasi che porteranno alla redazione del verbale. La procedura di iscrizione dei datori di lavoro prevede che, nella generalità dei casi, l’inquadramento dei datori di lavoro avvenga automaticamente al momento di presentazione della domanda anche se tuttavia, alcune attività non sono suscettibili di inquadramento automatizzato sia per la loro specificità, sia per necessità di maggiori approfondimenti sulle modalità di svolgimento dell’attività con dipendenti; in questi casi, l’inquadramento sarà però effettuato direttamente dalla sede INPS di competenza, a cui resta immutato il potere/dovere di  effettuare i controlli sulle autocertificazioni iniziali. Da subito va ribadito quanto segue: nessuna variazione di inquadramento può mai intervenire rispetto a quanto fissato ab initio dall’Istituto se non si fa luogo ad alcuna modifica nelle attività aziendali, né è possibile invocare l’accertamento di altro organo di vigilanza se non sussistono e vengano accertate le modifiche di cui sopra. Il quadro normativo di riferimento si rinviene nell’art 49 L. 88/1989, in base a cui l’inquadramento effettuato dall’INPS in uno dei settori previsti dalla norma citata ha efficacia erga omnes, “essendo mirato proprio a dare certezza al sistema di classificazione previdenziale dei datori di lavoro e ad abolire l’eventuale pluralità di competenze ed inquadramenti” (cfr Cass SS.UU 4837/1994).

2. Le conseguenze ai fini INAIL

Ma non bisogna dimenticare che l’inquadramento ha risvolti anche ai fini assicurativi. Anche le tariffe Inail, infatti, sono imperniate sulla classificazione in settori economici prevista dall’art. 49 della legge n. 88/1989, come indicato nel D.Lgs. n. 38/2000. Nel caso di datore di lavoro già inquadrato dall’INPS, il settore economico da questo indicato è vincolante per l’Istituto assicurativo, che è obbligato ad adottarlo senza possibilità di intervento. Solo in assenza di inquadramento INPS, l’INAIL, data la necessità di dover individuare una tariffa da applicare, opererà l’inquadramento in autonomia. Stabilito che l’inquadramento è un concetto riferito al datore di lavoro, sull’argomento gli organi di vigilanza si imbattono spesso, laddove in sede di accesso ispettivo riscontrino una divergenza rispetto all’attività concretamente posta in essere dall’azienda, in mille problematiche. Fermo quanto previsto dall’art 49 della l. 88/89 con cui vengono ripartiti i settori merceologici, è infatti la Suprema Corte di Cassazione -con la sentenza n. 5419/1996- che ribadisce quanto segue: “ la classificazione dei datori di lavoro disposta dall’INPS ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali” configurando in tal modo la tipicità di un atto valido erga omnes nell’intero ordinamento previdenziale ed assistenziale. Poiché in definitiva la classificazione merceologica ex art. 49 ha effetto “a tutti i fini previdenziali ed assistenziali”, tale inquadramento ha rilievo su tutti gli aspetti della materia (regime previdenziale applicabile, aliquote contributive, sgravi) facendo stato anche nei confronti di altri Enti.

3. I codici

L’ispettore si trova così ad interpretare un insieme di codici attribuiti dall’INPS all’azienda: codici che determinano in modo globale il regime contributivo dell’azienda e di conseguenza l’aliquota che deve essere applicata all’imponibile salariale per il versamento dei contributi Si può però verificare che l’INPS possa attribuire ad un datore di lavoro più di un inquadramento e l’ispettore dovrà attenzionare fasi e attività produttive. In modo sintetico i vari passaggi dell’istituto si possono riassumere così: a seguito di domanda di iscrizione/autocertificazione, si addiviene alla codifica del CSC (codice statistico contributivo) sulla scorta delle tabelle ATECO. Allo scopo di specificare invece obblighi o agevolazioni di alcune categorie aziendali, l’INPS attribuisce anche il cd “CA”, e cioè il Codice Autorizzazione, utile ai fini di individuare quelle soggette ad una particolarità contributiva o beneficiare di sgravi e riduzioni. Nel caso in cui le aziende esercitino attività plurime, cioè con una diversa classificazione ATECO 2007 e tali attività non abbiano autonomia funzionale ed organizzativa, va indicato il codice relativo all’attività prevalente svolta con lavoratori dipendenti, qualificandosi le altre attività come sussidiarie o ausiliarie della prima e pertanto la classificazione ai fini dell’inquadramento avverrà sulla scorta della attività prevalente. Comunque l’adozione della classificazione ATECO 2007 non pregiudica il potere dell’INPS di inquadrare i datori di lavoro in uno dei settori normativamente previsti sulla sola scorta dell’attività svolta e comunque, laddove la medesima classificazione non sia esaustiva, l’INPS ha provveduto ad integrare i codici ( cfr Circolare n. 80/2014 e n. 56/2017).

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4. La variazione

Nel corso della vita aziendale però è possibile variare l’inquadramento previdenziale: il legislatore è intervenuto sulla materia e con la L. 335/1995, all’art 3, ha disciplinato gli effetti e le modalità per procedere alle modifiche dell’inquadramento iniziale. In sostanza qualora intervengano modifiche rispetto alla posizione aziendale o si verifichino eventi che impongano una diversa valutazione degli obblighi contributivi, l’Inps adotta provvedimenti di variazione efficaci dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione: in tal caso l’ispettore avrà cura di consultare le banche dati in uso e “leggere “l’avvicendamento dei codici di classificazione, solo così avrà la possibilità di ricostruire correttamente la storia aziendale. A tal riguardo non è contemplato, a carico del datore di lavoro, un obbligo di specifica comunicazione all’INPS delle variazioni intervenute nell’attività di impresa (cfr Corte di Cassazione 13 febbraio 2018, n. 3459): nessuna disposizione di legge infatti prevede un obbligo comunicativo a carico dell’impresa e , pertanto, gli elementi per procedere al mutamento d’ufficio della classificazione vanno desunti da atti e da comunicazioni dirette ad altri fini ( DM10 e E-mens). Solo in caso di inesatte dichiarazioni – accertate dall’organo di vigilanza-rese dall’azienda all’INPS oppure la omessa comunicazione di nuove circostanze che incidono sulla classificazione in essere, si deroga al principio di irretroattività degli effetti della variazione: l’efficacia di tale variazione sarà ex tunc nel rispetto del termine prescrizionale di riscossione dei contributi (msg Inps n. 16636/08 –Cass n. 13383/2008 e n. 8558/2014).

5. Le problematiche ispettive

Una delle domande che ci si pone frequentemente è: ”Ma come si orienta l’attività ispettiva? Quali sono gli elementi istruttori che gli ispettori dovranno valutare ed acquisire al fine di supportare legittimamente la verbalizzazione?” Non è sempre così facile rispondere e non sempre è facile “capire” il ragionamento alla base della motivazione  della verbalizzazione ispettiva. L’istruttoria ispettiva sarà volta ad analizzare con cura le attività svolte in concreto dalle aziende oggetto dell’accertamento. Importanza fondamentale acquistano le dichiarazioni rilasciate lavoratori e dal datore di lavoro, ma l’attenzione ispettiva tenderà sempre alla descrizione delle modalità di effettivo svolgimento delle lavorazioni. Ai fini della completezza dell’analisi testimoniale è necessario a corredo un impianto documentale corposo che vede l’analisi sia della documentazione contabile e fiscale sia del documento di valutazione dei rischi, oltre che della visura della CCIAA. Per esempio i settori dell’artigianato e dell’agricoltura sono i contesti più frequenti ed in cui l’indagine ispettiva può non essere così semplice. I)Settore Agricoltura .Premesso che la definizione di azienda agricola è rinvenibile nel codice civile all’art 2135, per ognuna delle attività richiamate è necessario che l’ispettore, nell’acquisizione delle prove, verifichi se l’attività oggetto dell’azienda sia una attività diretta oppure connessa ( per es. azienda agricola con agriturismo). L’organo di vigilanza dovrà verificare in particolare la natura dell’effettiva attività svolta dall’azienda in questione, acquisendo le più complete informazioni da descrivere successivamente a sostegno della motivazione della sua verbalizzazione. In un verbale ispettivo finalizzato a stigmatizzare un diverso inquadramento contributivo a carico di una azienda agricola (con tutti i risvolti retributivi, contributivi ed assicurativi, nonché per gli aspetti inerenti i benefici e gli sgravi) non è sufficiente una motivazione che richiama il mero mancato esercizio di una attività agricola, ma necessita implementare la struttura probatoria del verbale con una motivazione molto circostanziata che si basi su una dettagliatissima descrizione dell’attività esercitata in concreto da cui emerga in modo palese la diversa natura dell’effettiva attività svolta (cfr Circolare Inps n. 126/2009). II) Settore Artigianato. Preliminarmente l’ispettore di vigilanza, già prima dell’accesso nella fase di preparazione dell’ispezione e comunque durante l’accertamento, deve valutare i requisiti aziendali per accertare se si trovi o meno difronte ad una azienda artigiana o meno. La consultazione del Registro Imprese è fondamentale per l’ispettore, infatti dalla visura è possibile verificare l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane a seguito della dichiarazione su un apposito modello “ComUnica”. Ai fini della classificazione come impresa artigiana la verifica ispettiva deve fare riferimento ai requisiti fissati dalla L. 443/85 e l’imprenditore artigiano va identificato come colui che svolge abitualmente e professionalmente l’impresa con piena responsabilità, che apporta in modo prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo e che esercita un’attività diretta alla produzione di beni e servizi con esclusione di quelle agricole e commerciali. L’attività artigiana può essere svolta anche con dipendenti, sotto la direzione dell’imprenditore artigiano, ma non vanno superati i limiti dimensionali fissati dalla L. 443/85 all’art 4. Le cause di variazione dell’inquadramento possono essere: Soggettive se riferite al datore di lavoro, caso scuola è quando, nel corso di una verifica ispettiva, si accerti che il datore di lavoro artigiano abbia superato i limiti dimensionali indicati nell’art. 4 della Legge quadro sull’Artigianato (legge n. 443/1985);Oggettive se riferite alla attività svolta dal datore di lavoro. A titolo di esempio può essere citato il datore di lavoro che cessa l’attività di produzione ed inizia una attività di intermediazione commerciale .In tali casi l’organo di vigilanza segnala all’Istituto le risultanze dell’accertamento ai fini del ricalcolo dei contributi e delle sanzioni civili da applicare. A tal proposito l’art. 6 del decreto 27 febbraio 2019 stabilisce che la variazione dell’inquadramento deve essere comunicata anche all’INAIL entro 30 gg dal suo verificarsi pena l’applicazione di sanzioni civili e amministrative. Qualora dagli accertamenti ispettivi emergano le condizioni per l’iscrizione di un soggetto (non censito in CCIAA) alla gestione previdenziale degli artigiani (cd artigiano di fatto), l’ispettore dovrà notiziare oltre che l’INPS anche l’Ufficio del Registro imprese, avendo cura di segnalare tutti gli elementi utili per l’iscrizione del soggetto nell’Albo provinciale, e per la decorrenza si fa riferimento alla data di inizio attività compatibilmente alla prescrizione quinquennale. Nelle more della decisione di iscrizione da parte dell’organismo deputato il soggetto è automaticamente iscritto alla gestione artigiani. Attenzione però, l’artigiano di fatto è già conosciuto dall’ Inail con la circolare n. 80 del 23 novembre 2004. Per l’Inail gli “artigiani di fatto” sono coloro che pur non risultando iscritti all’Albo delle imprese artigiane svolgono in maniera abituale e personale attività artigiana. A titolo esemplificativo, è artigiano di fatto il titolare dell’impresa edile con dipendenti – inquadrata dall’INPS nel settore industria – che, oltre ad occuparsi degli aspetti organizzativi dell’impresa, svolge personalmente ed abitualmente opera manuale nell’ambito dell’impresa stessa.

6. Erroneo inquadramento

Laddove l’ispettore, a seguito di accertamento, ritenga che l’inquadramento previdenziale non sia corretto, dovrà trasmettere una dettagliata e motivata relazione al Direttore dell’INPS, competente per territorio alla gestione del rapporto previdenziale, unico soggetto competente all’adozione del provvedimento di reinquadramento, proponendo l’adozione del relativo procedimento.A termine della verifica dei presupposti legittimanti la variazione, il Direttore dell’INPS adotta il provvedimento di variazione che può essere oggetto di impugnazione con ricorso da presentare al presidente dell’INPS entro 90 giorni dalla notifica, e solo dopo questa fase è possibile la procedura di ricalcolo dei contributi dovuti in base al nuovo inquadramento (con le conseguenti operazioni di eventuali recuperi di sgravi indebitamente fruiti o di prestazioni a sostegno del reddito o in materia di ammortizzatori). Conseguenziale alle problematiche inerenti il corretto inquadramento aziendale ai fini contributivi l’ispettore affronterà la questione relativa all’ applicazione dei CCNL, con il relativo riconoscimento ai lavoratori di trattamenti retributivi e normativi e dei profili inerenti i benefici normativi e contributivi, oltre agli aspetti retributivi ed alla tutela dei lavoratori interessati.
 

Francesca Levato

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