Iscrizione a ruolo con patrocinio non ancora deliberato: chiarimenti operativi

Diffusa una circolare con chiarimenti per l’iscrizione a ruolo dei procedimenti civili in presenza di ammissione al patrocinio non ancora deliberata.

Lorena Papini 29/04/25
Allegati

La Direzione Generale degli Affari Interni ha recentemente diffuso una circolare che fornisce chiarimenti fondamentali per l’iscrizione a ruolo dei procedimenti civili in presenza di un’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non ancora deliberata. L’intervento si rende necessario a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio n. 207 del 2024, che ha riformato la disciplina sul pagamento del contributo unificato minimo.
La circolare, indirizzata ai Presidenti delle Corti di Appello, dei Tribunali e della Corte di Cassazione, nonché al Consiglio Nazionale Forense, interviene su una questione concreta che riguarda quotidianamente gli operatori del diritto: come procedere all’iscrizione a ruolo quando il provvedimento di ammissione al patrocinio non sia stato ancora emesso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

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Indice

1. La questione operativa: iscrizione a ruolo senza pagamento del contributo unificato


Tradizionalmente, in caso di istanza di ammissione al patrocinio, l’iscrizione a ruolo è stata consentita allegando il solo deposito della richiesta protocollata presso il Consiglio dell’Ordine. La prassi trovava una conferma implicita nella nota DAG 103148.U del 14 luglio 2015 e rispondeva all’esigenza di non penalizzare l’accesso alla giustizia a causa dei ritardi, non imputabili alla parte, nella valutazione delle domande.
Con l’entrata in vigore della legge di bilancio per il 2025, che ha introdotto l’obbligo di pagamento di un contributo unificato minimo di 43 euro per l’iscrizione a ruolo nei procedimenti civili, si è posto il dubbio sulla persistenza della possibilità di procedere al deposito in assenza della delibera di ammissione. Gli uffici giudiziari hanno così richiesto chiarimenti urgenti al Ministero della Giustizia.
La risposta è chiara: l’iscrizione a ruolo è consentita anche senza il pagamento del contributo unificato se viene presentata un’istanza di patrocinio regolarmente protocollata, purché depositata presso il Consiglio dell’Ordine competente. L’interesse costituzionale alla tutela giurisdizionale, sancito dall’art. 24 della Costituzione, prevale sulle esigenze procedimentali di riscossione immediata del contributo.

2. I riferimenti giurisprudenziali a sostegno della prassi


La circolare richiama espressamente l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, che riconosce la retroazione degli effetti dell’ammissione al patrocinio al momento del deposito dell’istanza. Una recente pronuncia, la sentenza n. 6888 del 14 marzo 2025, ha ribadito che, in caso di successivo accoglimento dell’istanza rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell’Ordine, l’ammissione produce effetti dalla data della prima presentazione.
Il principio sottolinea che non può essere il ritardo nella delibera – spesso non imputabile all’istante – a pregiudicare il diritto alla difesa. Pertanto, le attività difensive svolte nel frattempo sono coperte dal patrocinio a spese dello Stato.
Non meno rilevante è il richiamo alla sentenza n. 24729 del 23 novembre 2011, che aveva già escluso che il ritardo nella decisione del Consiglio potesse avere effetti pregiudizievoli sui diritti dell’istante.

3. Modalità operative da seguire negli uffici giudiziari


In applicazione della circolare, gli avvocati che intendano iscrivere a ruolo un procedimento devono allegare l’istanza di ammissione al patrocinio, debitamente protocollata dal Consiglio dell’Ordine competente.
Non è richiesto il pagamento del contributo unificato al momento dell’iscrizione, purché l’istanza sia già stata regolarmente presentata. L’ufficio di cancelleria dovrà procedere all’apertura del fascicolo e registrare l’atto, redigendo un apposito foglio notizie.
Se successivamente l’istanza verrà rigettata e non confermata dal magistrato, la cancelleria sarà tenuta a provvedere alla riscossione del contributo unificato e di tutte le spese processuali annotate. La parte, in tal caso, dovrà sanare la propria posizione entro i termini fissati.
È importante che i difensori prestino attenzione alla documentazione da allegare, evitando che l’istanza sia priva di protocollazione o carente di elementi essenziali, perché solo un deposito formalmente corretto consente di ottenere l’iscrizione senza il pagamento anticipato.

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