Inutilizzabili le dichiarazioni dei minori rese nell’ambito di una perizia

Redazione 05/12/12
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 46717 del 4 dicembre 2012 la Cassazione ha accolto il ricorso di un uomo, condannato per avere abusato delle figlie infraquattordicenni sulla base delle dichiarazione che le vittime avevano reso ai consulenti del pubblico ministero.

I giudici di merito avevano disposto l’escussione dei ctp individuandoli come testimoni de relato, indiretti, vista l’impossibilità di ascoltare le adolescenti che nel frattempo erano state date in adozione ed avevano cambiato generalità.

L’imputato era stato quindi condannato a oltre sette anni di reclusione, avendo la Corte d’appello ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dai consulenti del pubblico ministero, in quanto testi de relato in ordine alle informazioni acquisite dai minori.

Nel ricorso l’imputato aveva contestato proprio le deposizioni rese in dibattimento dai consulenti psicopedagogici del pubblico ministero, per violazione di legge con riferimento al divieto di cui all’articolo 586 del codice di procedura penale (impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento) e agli articoli 228 comma 3 (attività del perito) e 392 e 398 (incidente probatorio), visto l’espresso divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dai consulenti del P.M. dai minori e l’obbligo di procedere all’audizione dei minori vittime del reato con incidente probatorio nell’ambito del quale le dichiarazioni testimoniali dovrebbero essere state documentate integralmente, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, cosa che non era successa.

La Cassazione ha condiviso le ragioni esposte nel ricorso, ritenendo errata in diritto l’interpretazione secondo cui i consulenti del pubblico ministero possono essere ritenuti testimoni indiretti rispetto alle dichiarazioni acquisite dai minori nell’ambito della perizia svolta per verificarne la credibilità.

Quindi, è proibito al giudice utilizzare le informazioni rese dai bambini attraverso i periti ai fini della ricostruzione del fatto: le dichiarazioni, infatti, devono restare nel perimetro della perizia e possono essere usate dal tecnico incaricato dal pm soltanto per portare a termine il suo compito professionale.

La parola torna adesso ad una sezione diversa della Corte d’appello.

Redazione

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