Cure correttive: risarcimento limitato al costo medio del trattamento

Il paziente che deve ricorrere ad un intervento correttivo è risarcito nei limiti dell’importo medio richiesto per quel trattamento.

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Il paziente che deve ricorrere ad un intervento correttivo è risarcito nei limiti dell’importo medio richiesto per quel trattamento. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Milano -sentenza n. 7005 del 19-09-2025

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_MILANO_N._7005_2025_-_N._R.G._00036249_2021_DEPOSITO_MINUTA_19_09_2025__PUBBLICAZIONE_19_09_2025.pdf 257 KB

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Indice

1. Implantologia e risultato estetico: l’errore e la richiesta di risarcimento


Una signora si rivolgeva ad uno studio dentistico per richiedere la ricostruzione della corona di un dente, che era già stato trattato molti anni prima mediante la realizzazione di una protesi in resina, perché non era soddisfatta da un punto di vista estetico. Dopo l’accesso alla struttura sanitaria, la paziente veniva sottoposta a visita da un dentista, diverso dal titolare dello studio, che collaborava con la struttura sanitaria, il quale le proponeva di estrarre il dente per installare un impianto e quindi, acquisito il consenso della paziente, provvedeva alla rimozione del dente in questione e al posizionamento di un impianto con corona in resina provvisoria.
Tuttavia, secondo l’attrice, la corona protesica realizzata in via provvisoria non era idonea sotto il profilo estetico, in quanto di dimensioni eccessive rispetto agli altri elementi dentari.
Pertanto, la paziente era costretta a rivolgersi ad un altro dentista per risolvere la predetta problematica estetica.
Successivamente, la paziente adiva il tribunale di Milano per svolgere un procedimento per ATP, dal quale emergeva che la vite implantare posizionata dal primo dentista non era stata messa correttamente e ciò aveva condizionato in maniera negativa la realizzazione della corona protesica che non risultava armonizzata con il resto dei denti.
In altri termini, veniva accertato che il primo dentista aveva realizzato in maniera carente dal punto di vista tecnico il programma terapeutico.
La paziente conveniva quindi in giudizio il dentista titolare della struttura sanitaria presso la quale aveva eseguito l’intervento di implantologia nonché il dentista che aveva eseguito materialmente l’intervento, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, anche per il mancato consenso informato. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia. L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario. Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.

 

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2. Spese per cure correttive: rimborso entro le tariffe medie di mercato


Per quanto qui di interesse, il tribunale ha compiuto un’interessante valutazione circa la sussistenza e l’entità del danno patrimoniale subito dalla paziente coinvolta nell’evento di malpractice medica.
In particolare, la paziente ha chiesto il risarcimento delle spese sostenute per i trattamenti correttivi, che ha dovuto corrispondere al secondo dentista, pari a complessivi €. 5.760,00.
Secondo il giudice, anche se detti trattamenti sono da ritenersi necessari e causalmente connessi all’errato intervento sanitario eseguito dal primo dentista (cioè alla non corretta installazione dell’impianto protesico), tuttavia i costi da risarcire sono quelli corrispondenti alle tariffe medie che si applicano per quel tipo di prestazioni.
In altri termini, il paziente è libero di scegliere il professionista cui rivolgersi per sottoporsi agli interventi correttivi del danno subito, ma le conseguenze economiche della autonoma decisione del paziente non possono ricadere in termini risarcitori sul convenuto autore del danno.  
Pertanto, la somma che il paziente danneggiato potrà ottenere a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per i costi sostenuti per l’esecuzione degli interventi correttivi deve essere limitata alla somma media che è ordinariamente richiesta per il medesimo tipo di trattamento (correttivo) cui si è sottoposto il paziente. Ciò anche nel caso in cui (come effettivamente avvenuto nel caso di specie) le tariffe del professionista cui si è rivolto il paziente sono superiori alla media del mercato, in quanto il professionista è uno dei massimi esperti del settore.

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3. Liquidazione dei danni: inabilità, consenso informato e spese riconosciute


Per quanto concerne i danni non patrimoniali, il Tribunale di Milano ha ritenuto di non poter riconoscere all’attrice un periodo di inabilità temporanea biologica come diretta conseguenza degli interventi eseguiti presso lo studio del dentista convenuto, in quanto – anche se dopo l’installazione del dente provvisorio la corona protesica non era stata confezionata a regola d’arte – la conseguenza dell’errore medico è stata un mero disagio soggettivo della paziente, ma non ci sono state ripercussioni negative sullo svolgimento delle ordinarie occupazioni.
Invece, in considerazione del fatto che dopo l’intervento correttivo cui è stata sottoposta la paziente (per emendare l’errore del primo dentista), l’attrice ha avuto un periodo di convalescenza post-intervento di circa 70 giorni, il tribunale ha ritenuto di riconoscere un risarcimento per inabilità temporanea relativamente a detto periodo.
Per quanto concerne, invece, il danno biologico permanente, il giudice ha riconosciuto una diminuzione dello 0,25%, in quanto le alterazioni anatomo-funzionali del dente oggetto di intervento sono del tutto esigue.
Infine, il giudice ha escluso una personalizzazione del danno biologico, in quanto dall’istruttoria non sono emersi particolari pregiudizi a carico della paziente, diversi da quelli già inclusi nella valutazione compiuta per il riconoscimento del danno biologico permanente.
Per quanto concerne la violazione del consenso informato, il giudice ha accertato che la paziente aveva allegato negli atti introduttivi del giudizio la circostanza che, ove fosse stata correttamente ed esaustivamente informata, avrebbe rifiutato l’intervento in questione. Secondo il giudice, la conferma di tale circostanza emerge dal fatto che la paziente, essendo residente a Milano, non si sarebbe rivolta allo studio del dentista convenuto (che si trovava a Roma), se avesse voluto sottoporsi ad un semplice intervento di implantologia: ella invece si era rivolta ad un dentista così lontano proprio perché voleva una soluzione che conservasse il proprio dente.
Nel caso di specie, il modulo di consenso sottoscritto dall’attrice era troppo generico per consentire di ritenere che il dentista aveva informato la paziente di tutti i rischi e le conseguenze connesse all’intervento di implantologia cui doveva sottoporsi.
Conseguentemente, il giudice ha riconosciuto un importo di €.500 a titolo di risarcimento.
Per quanto concerne, infine, il danno patrimoniale connesso al costo degli interventi correttivi cui la paziente si è dovuta sottoporre per correggere gli errori che erano stati compiuti dal primo dentista, che l’attrice aveva quantificato in €. 5.760 (pari a quanto effettivamente corrisposto al secondo dentista che l’aveva curata), il giudice ha ritenuto di poter liquidare l’importo di €.4.800, in quanto corrispondente alla somma media ordinariamente richiesta per il medesimo tipo di trattamento.

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Avv. Muia’ Pier Paolo

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà
intellettuale nonchè diritto tributario. …Continua a leggere

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