Interferenze illecite nella vita privata

Scarica PDF Stampa
L’articolo 615 bis del codice penale, rubricato “ Interferenze illecite nella vita privata” recita: “Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza 8/01/2019 n. 372, ha stabilito in modo diverso.

Chi fotografa e riprende la vicina dentro casa mentre esce nuda dalla doccia,  se non ci sono le tende alla finestra non commette illecito.

Il provvedimento nel dettaglio

Gli Ermellini hanno accolto il ricorso di un uomo condannato in secondo grado per avere abusato di una minorenne, per avere filmato le sue dipendenti quando si stavano cambiando nello spogliatoio e per avere fotografato e filmato dalla finestra dell’abitazione di sua madre la vicina di casa che usciva nuda dalla doccia.

In relazione al reato disciplinato all’articolo 615 bis del codice penale (sopra riportato), l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione contestando che la persona in questione abitava in un immobile di fronte alla sua casa.

La donna si era messa nuda nuda consapevole del fatto che la finestra della sua casa era priva di tende, con la conseguente insussistenza di lesioni alla sua riservatezza attraverso la foto.

La terza sezione della Corte territoriale, sulla realizzazione indebita di video e foto della donna, ha disatteso le doglianze dell’imputato, affermando che le riprese video di una persona in bagno di una abitazione privata è un comportamento punibile ai sensi dell’articolo articolo 615 bis del codice penale, non rilevando l’assenza di tende alla finestra.

La posizione della Suprema Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione non è stata d’accordo.

Hanno osservato che le abitazioni dell’imputato e della persona offesa erano ubicati di fronte, che la casa della donna non aveva tende alle finestre e che l’imputato non utilizzò nessun accorgimento per filmare e fotografare la donna, per la quale “si deve escludere la configurabilità del reato di interferenza illecita nella vita privata, non essendo stati ripresi comportamenti della vita privata sottratti alla normale osservazione dall’esterno, posto che la tutela del domicilio è limitata a quello che si compie nei luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi”.

L’articolo 615 bis del codice penale, prevede che sia punito chiunque con l’utilizzo di strumenti di ripresa visiva o sonora si procura indebitamente notizie o immagini relative alla vita privata che si svolge nei luoghi indicati nell’articolo 614 del codice penale, rubricato “violazione di domicilio” che recita:

Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con l’inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La pena è da uno a cinque anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato”.

Il tenore della disposizione lascia intendere  che perché la condotta integri il reato non è sufficiente che abbia in oggetto immagini  relativi agli atti che si svolgano in uno dei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, ma è anche necessario che un simile comportamento sia posto realizzato in modo indebito.

Se l’azione, nonostante si sia svolta in luoghi di privata dimora possa essere liberamente osservata dagli estranei senza ricorrere a particolari accorgimenti, non si configura una lesione della riservatezza del titolare del domicilio.

La conclusione ha determinato l’annullamento della sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Gli articoli 614 e 615 bis del codice penale, risale al 1930, precisamente al Regio Decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.

La notizia della presa di posizione della Suprema Corte di Cassazione, ha suscitato diversi commenti in relazione al suo tenore.

L’opinione pubblica ha ampiamente espresso la suo punto di vista in prima battuta sui vari social network, e di sicuro se ne parlerà anche in trasmissioni televisive e radiofoniche, con i vari fronti.

Alcuni schierati a favore del provvedimento della Suprema Corte, altri schierati a favore del fatto che attraverso simili comportamenti si possa configurare un reato.

Anche gli addetti ai lavori esprimeranno la loro opinione, non mancheranno dibattiti e prese di posizione.

Il provvedimento della Cassazione, ha voluto sottolineare il fatto che se qualcuno si mette nudo in prossimità di una finestra senza le tende, in modo tacito esprime il suo consenso ad essere visto, e se qualcuno lo filma o decide di scattare foto, non deve essere condannato per interferenza illecita della vita privata perché, in modo più o meno palese, la persona che si mette nuda non avendo attenzione che la sua finestra sia priva di tende, autorizza simili comportamenti.

IL reato si configurerebbe se chi filma o scatta foto lo faccia violando deliberatamente il divieto, che ad esempio potrebbe essere rappresentato dalla presenza di tende alla finestra dell’abitazione, che in qualche modo vengano private della loro funzione di “schermo” da chi realizza il filmato o le foto stesse.

Un altro argomento di carattere spinoso sul quale discutere.

Volume consigliato

 

 

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento