Interdizione temporanea dagli uffici con continuazione tra reati

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Nel caso di continuazione tra reati, per l’irrogazione dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, si deve considerare la pena del reato più grave? Volume consigliato per approfondire: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n.4620 del 31-10-2023

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Indice

1. La questione: interdizione uffici con continuazione reati


Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma applicava all’imputato la pena concordata per i reati di cui agli artt, 73-80 d.P.R. 309/90, pari ad anni quattro e mesi cinque di reclusione, dichiarando il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge in relazione all’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, ritenuta illegale. Volume consigliato per approfondire: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia

FORMATO CARTACEO

Formulario Annotato del Processo Penale

Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso summenzionato fondato.
In particolare, gli Ermellini, dopo avere fatto presente che, in tema di patteggiamento “allargato”, il giudice che applica una pena accessoria non concordata ha l’onere di motivare specificamente sul punto e la statuizione è impugnabile, anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con ricorso per Cassazione per vizio di motivazione, riguardando un aspetto della decisione estraneo all’accordo sull’applicazione della pena (Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020), ritenevano le doglianze prospettate dal legale meritevoli di accoglimento alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di patteggiamento, ai fini dell’irrogazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici deve farsi riferimento, in caso di riconosciuta continuazione tra più reati, alla determinazione in concreto della pena, quale individuata per il reato più grave, e non a quella globale, comprensiva anche degli aumenti per la continuazione (ex multis, Sez. 6, n. 3633 del 20/12/2016).
Difatti, proprio in relazione a tale approdo ermeneutico, i giudici di piazza Cavour rilevavano come, nel caso di specie – essendo la pena base per il reato più grave quella, pari ad anni due e mesi nove di reclusione, applicata con la sentenza già irrevocabile, con la quale era stata riconosciuta la continuazione – l’applicazione della pena accessoria dovesse ritenersi erronea e, in quanto tale, da doversi eliminare, il che avveniva tramite annullamento senza rinvio.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, nel patteggiamento, per applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici in caso di continuazione tra reati, si deve considerare la pena determinata per il reato più grave, e non quella globale comprensiva pure degli aumenti disposti a titolo di continuazione.
Ove quindi venga considerata la pena “complessivamente” considerata, ben si potrà impugnare, come è avvenuto nella fattispecie in esame, il provvedimento, con cui sia stata fatta questa “erronea” considerazione, nei modi previsti dal codice di procedura penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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