Insussistenza dell’asserita lesione del principio della “par condicio”:esiste un’ampia discrezionalità della stazione appaltante nella individuazione della formula da applicare nell’assegnazione dei punteggi afferenti l’offerta economica

Lazzini Sonia 30/09/10
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La possibilità di poter conoscere il massimo punteggio attribuibile all’offerta economica, non rende questa priva di rilievo rispetto alla componente tecnica, atteso che, ove quest’ultima fosse enfatizzata nel suo contenuto, con l’offerta di servizi aggiuntivi, ciò determinerebbe necessariamente un aumento di costi del servizio e la necessità di rapportare sempre il contenuto di tale offerta tecnica a quella economica, con conseguente impossibilità, per i partecipanti, di poter trarre vantaggio dal calcolo del massimo punteggio economico.

Con i motivi dedotti la “Cooperativa ricorrente” sostiene l’illegittimità dell’art. 20 del capitolato di gara, ove si dispone che la valutazione dell’offerta economica sarebbe stata effettuata con l’attribuzione del seguente punteggio: “-zero punti per l’offerta economica pari all’importo a base d’asta;-un punto in più per ogni unità di ribasso determinata nella misura di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), fino ad esaurimento del punteggio disponibile. Per riduzioni inferiori all’unità stabilita suddetta, il punteggio viene determinato in misura proporzionale. Eventuali arrotondamenti vengono effettuati al quarto decimale”.

Sostiene l’appellante che, considerando il massimo punteggio attribuibile all’offerta economica, stabilito in 45 punti, i partecipanti, sulla base di un mero calcolo matematico, potevano aprioristicamente individuare il prezzo esatto da offrire per ottenere il massimo punteggio attribuibile all’offerta economica e ciò avrebbe incoraggiato offerte meramente opportunistiche, distorsive dell’offerta, con violazione del principio del buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione.

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo di appello del Consiglio di Stato?

Le censure sono infondate.

Premessa l’ampia discrezionalità della stazione appaltante nella individuazione della formula da applicare nell’assegnazione dei punteggi afferenti l’offerta economica, deve rilevarsi che la conoscenza, da parte dei concorrenti, dell’offerta con cui ottenere il miglior punteggio economico non può avere rilievo determinante sull’esito della gara con riferimento alla necessaria sommatoria di tale punteggio con quello tecnico, che resta di contenuto incerto e considerato che, comunque, i concorrenti si trovano tutti nella medesima condizione ai fini della valutazione delle norme di gara per cui non può ipotizzarsi alcuna discriminazione tra gli stessi.

Inoltre, la possibilità di poter conoscere il massimo punteggio attribuibile all’offerta economica, non rende questa priva di rilievo rispetto alla componente tecnica, atteso che, ove quest’ultima fosse enfatizzata nel suo contenuto, con l’offerta di servizi aggiuntivi, ciò determinerebbe necessariamente un aumento di costi del servizio e la necessità di rapportare sempre il contenuto di tale offerta tecnica a quella economica, con conseguente impossibilità, per i partecipanti, di poter trarre vantaggio dal calcolo del massimo punteggio economico.

Da ciò l’insussistenza dell’asserita lesione del principio della “par condicio”.

In relazione a quanto esposto, l’appello deve essere respinto, perché infondato.

 

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 5952 del 26 agosto 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

 

N. 05952/2010 REG.DEC.

N. 02653/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 2653 del 2009, proposto da:
Cooperativa Ricorrente Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. *************, *****************, con domicilio eletto presso *****************, in Roma, via dei Gracchi 39, Scala D;

contro

Comune di Seriate, rappresentato e difeso dagli avv. ***************, ****************, con domicilio eletto presso ****************, in Roma, via degli Scipioni N.8;

nei confronti di

Controinteressata Cooperativa Sociale Societa’ Cooperativa, rappresentato e difeso dagli avv. ****************, ****************, ***************, con domicilio eletto presso **************** in Roma, via Panama, 12;

per la riforma

della sentenza del TAR LOMBARDIA – BRESCIA n. 01732/2008, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO 2007-2010.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2009 il Cons. ************ e uditi per le parti l’avv. *********** e l’avv. ********, nei preliminari presente l’avv. *********;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso proposto dinanzi al Tar Lombardia, sezione di Brescia, la “Cooperativa ricorrente” ha convenuto in giudizio il comune di Seriate, chiedendo l’annullamento della procedura indetta per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare per il periodo 1-9-2007/31-8-2010, in quanto la formula di attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica doveva ritenersi in contrasto con la ratio dell’art. 83 del D.Lgs. n.163 /06, perchè dava luogo ad una grave violazione dei principi di concorrenza e par condicio dei partecipanti alla gara.

A seguito della reiezione del gravame, con il presente appello si chiede la riforma della sentenza di primo grado, sostenendosi i vizi di difetto di motivazione, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, carente motivazione sulla sussistenza dell’interesse a ricorrere nonchè motivazione basata su criteri contrari ai principi di concorrenza e di buon andamento.

Si sono costituite, nel giudizio di appello, il comune e la controinteressata “Controinteressata cooperativa sociale”, che hanno sostenuto l’infondatezza dei motivi di appello e, la seconda, anche motivi di appello incidentale.

DIRITTO

Attesa l’infondatezza dell’appello, può prescindersi dai motivi di appello incidentale, proposti dalla controinteressata.

Con i motivi dedotti la “Cooperativa ricorrente” sostiene l’illegittimità dell’art. 20 del capitolato di gara, ove si dispone che la valutazione dell’offerta economica sarebbe stata effettuata con l’attribuzione del seguente punteggio: “-zero punti per l’offerta economica pari all’importo a base d’asta;-un punto in più per ogni unità di ribasso determinata nella misura di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), fino ad esaurimento del punteggio disponibile. Per riduzioni inferiori all’unità stabilita suddetta, il punteggio viene determinato in misura proporzionale. Eventuali arrotondamenti vengono effettuati al quarto decimale”.

Sostiene l’appellante che, considerando il massimo punteggio attribuibile all’offerta economica, stabilito in 45 punti, i partecipanti, sulla base di un mero calcolo matematico, potevano aprioristicamente individuare il prezzo esatto da offrire per ottenere il massimo punteggio attribuibile all’offerta economica e ciò avrebbe incoraggiato offerte meramente opportunistiche, distorsive dell’offerta, con violazione del principio del buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione.

Le censure sono infondate.

Premessa l’ampia discrezionalità della stazione appaltante nella individuazione della formula da applicare nell’assegnazione dei punteggi afferenti l’offerta economica, deve rilevarsi che la conoscenza, da parte dei concorrenti, dell’offerta con cui ottenere il miglior punteggio economico non può avere rilievo determinante sull’esito della gara con riferimento alla necessaria sommatoria di tale punteggio con quello tecnico, che resta di contenuto incerto e considerato che, comunque, i concorrenti si trovano tutti nella medesima condizione ai fini della valutazione delle norme di gara per cui non può ipotizzarsi alcuna discriminazione tra gli stessi.

Inoltre, la possibilità di poter conoscere il massimo punteggio attribuibile all’offerta economica, non rende questa priva di rilievo rispetto alla componente tecnica, atteso che, ove quest’ultima fosse enfatizzata nel suo contenuto, con l’offerta di servizi aggiuntivi, ciò determinerebbe necessariamente un aumento di costi del servizio e la necessità di rapportare sempre il contenuto di tale offerta tecnica a quella economica, con conseguente impossibilità, per i partecipanti, di poter trarre vantaggio dal calcolo del massimo punteggio economico.

Da ciò l’insussistenza dell’asserita lesione del principio della “par condicio”.

In relazione a quanto esposto, l’appello deve essere respinto, perché infondato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.

Respinge l’appello n. 2653/09 meglio specificato in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado; pone le spese del giudizio, per complessivi € 6.000,00 (euro seimila/00), a carico della parte soccombente ed in favore delle controparti costituite, in ragione di metà per ciascuna parte.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009, con l’intervento dei Signori:

*****************, Presidente

***************, Consigliere

Marzio Branca, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Adolfo Metro, ***********, Estensore

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/08/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Lazzini Sonia

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