La Corte di Cassazione, nella sentenza 14941 del 6 settembre 2012, ricorda il principio già affermato in altra sede, secondo cui l’assicurato, rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, nell’ipotesi di transazione conclusa direttamente con la sua società assicuratrice dell’infortunio che ha risarcito interamente il danno dedotto dal danneggiato, non può conseguire dall’Istituto previdenziale Inail un (ulteriore) indennizzo dello stesso danno – già in parte o per intero risarcito – se non nei limiti dell’eventuale differenza fra quanto ricevuto dal responsabile (o dal suo assicuratore) e quanto ancora dovuto dall’istituto previdenziale. Deve essere ben chiaro pertanto, afferma il Supremo Consesso, che occorre evitare la corresponsione di un duplice risarcimento in una all’illecito arricchimento del danneggiato. E ciò, alla luce del divieto di locupletazione ricavabile dall’ordinamento giuridico in relazione agli artt.1223, 1226 e 2056 del c.c. (in tema di risarcimento del danno) ed in relazione agli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 in tema specifico di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Infortunio in itinere, la Cassazione ricorda il divieto di locupletazione
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