Infortuni sul lavoro: il rappresentante dell’azienda non è responsabile se ha esercitato la delega

Redazione 01/07/12
Scarica PDF Stampa

Lucia Nacciarone

La sentenza n. 25535 del 28 giugno 2012 della Cassazione ha annullato la precedente statuizione dei giudici di merito con cui si condannava un uomo, legale rappresentante di una azienda, per omicidio colposo, a causa dell’incidente mortale occorso ad un operaio durante l’operazione di smontaggio di una gru.

Secondo la Corte suprema di legittimità l’imprenditore non è responsabile per gli infortuni sul lavoro quando abbia correttamente delegato i compiti di sicurezza e sorveglianza ad un altro soggetto, il quale abbia accettato la delega, non potendo egli esercitare direttamente i suddetti compiti, a causa delle vaste dimensioni dell’azienda e della ramificazione internazionale della stessa.

In queste situazioni di fatto non può pretendersi che un solo soggetto possa assolvere a tutte le funzioni, e perciò generalmente si delega ad altre figure dell’azienda. La corte di merito non ha verificato i presupposti e la validità della delega operata dal legale rappresentante dell’azienda, limitandosi a condannarlo in base al ruolo rivestito per il reato di cui all’art. 589, commi 1 e 2 del codice penale.

I giudici di legittimità osservano che la delega sia stata ampiamente giustificata dalla dimensioni e dalla complessa articolazione gestionale dell’impresa; ora, sulla base di queste indicazioni, la parola torna ad altra sezione della Corte d’appello che dovrà accertare la validità della delega e anche la ricorrenza di una adeguata formazione in capo all’operaio deceduto per adempiere ai compiti a lui affidati, secondo quanto emerge dalla documentazione fornita dall’azienda.  

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento