Informazione e consultazione dei lavoratori delle attivita’ a rischio di incidente rilevante

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ABSTRACT
 
Con la sentenza del 1 marzo 2007 (causa C-327/06), la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha accertato che l’Italia non ha adottato nel termine previsto (23 marzo 2005) la direttiva 2002/14/CE[1], che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori.
Il presente contributo esamina le connessioni tra i principi enunciati dalla predetta direttiva e quelli disciplinati dalle direttive Seveso (direttiva 96/82/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 9 dicembre 1996 (c.d. Seveso 2)[2] e la direttiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2003 (c.d. Seveso 3)[3] in materia di informazione e consultazione dei lavoratori nelle attività a rischio di incidente rilevante.
 
PREMESSA
 
La direttiva 2002/14/CE stabilisce il diritto di informazione e consultazione dei lavoratori sulle decisioni che possono comportare modifiche sostanziali nell’organizzazione del lavoro; essa non pregiudica eventuali procedure specifiche di informazione e consultazione dei lavoratori – già esistenti nel diritto nazionale degli Stati Membri – con il coinvolgimento diretto dei lavoratori che possono scegliere di esercitare il loro diritto all’informazione e alla consultazione tramite i rispettivi rappresentanti.
La direttiva 96/82/CE, nel lasciare impregiudicate le disposizioni comunitarie in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, stabilisce che, per prepararsi a casi di emergenza, occorre stabilire, per gli stabilimenti in cui sono presenti considerevoli quantità di sostanze pericolose, piani di emergenza esterni ed interni ed istituire dei sistemi che possano garantire che tali piani siano applicati con tempestività nel caso in cui si verifichi o rischi di verificarsi un incidente rilevante.
La stessa direttiva stabilisce che il personale dello stabilimento deve essere consultato in merito al piano di emergenza interno e il pubblico in merito a quello di emergenza esterna.
La direttiva 2003/105/CE enuncia il principio che l’esperienza e le conoscenze tecniche del personale dello stabilimento sono indispensabili per l’elaborazione dei piani di emergenza e, pertanto, tutto il personale dello stabilimento, nonché le persone che potrebbero essere coinvolte, debbono essere informati in modo adeguato circa le misure e le azioni di sicurezza.
A tal fine, la stessa direttiva, per la prevenzione degli incidenti rilevanti e la limitazione delle loro conseguenze, sancisce l’obbligo del coinvolgimento dei dipendenti e del personale delle imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento e l’identificazione delle necessità di formazione e addestramento dello stesso personale.
 
1) ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/14/CE
 
Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.25, che ha recepito la direttiva 2002/14/CE,   individua il quadro generale in materia di diritto all’informazione[4] ed alla consultazione[5] dei lavoratori nelle imprese o nelle unità produttive situate in Italia; le modalità di informazione e consultazione sono stabilite dal contratto collettivo di lavoro in modo tale da garantire comunque l’efficacia dell’iniziativa, attraverso il contemperamento degli interessi dell’impresa con quelli dei lavoratori e la collaborazione tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, nel rispetto dei reciproci diritti ed obblighi.
Ai sensi dell’art.4 del decreto legislativo in argomento e ferme restando le eventuali prassi più favorevoli per i lavoratori, viene stabilito che i contratti collettivi nazionali di lavoro[6] definiscono le sedi, i tempi, i soggetti, le modalità ed i contenuti dei diritti di informazione e consultazione riconosciuti ai lavoratori; tali contratti debbono prevedere la costituzione di una commissione di conciliazione per la concreta determinazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’impresa e per l’individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento dell’impresa interessata o di arrecarle danno.
 
2) ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE SEVESO
 
Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 – che ha recepito la direttiva 96/82/CE -, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n.238 – che ha recepito la direttiva 2003/105/CE -, stabilisce, tra l’altro, l’obbligo del gestore[7] di: a) prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell’ambiente; b) adottare le appropriate attività di informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento dei lavoratori.
 
 
 
2.1) Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (art.7 del D.Lgs.334/99 e s.m.i.)
 
Il gestore deve redigere un documento per definire la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza, e deve attuare il sistema di gestione della sicurezza, previa consultazione del rappresentante della sicurezza di cui al decreto legislativo n.626 del 1994 e s.m.i., secondo quanto previsto dall’allegato III al decreto legislativo e in base alle linee guida stabilite con il decreto del 9 agosto 2000[8].
Il sistema di gestione della sicurezza deve integrare la parte del sistema di gestione generale dello stabilimento e comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ed attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti; esso si deve far carico delle seguenti gestioni: a) organizzazione e personale: ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione dei rischi di incidente rilevante ad ogni livello dell’organizzazione; b) identificazione delle necessità in materia di formazione del personale e relativa attuazione; c) coinvolgimento dei dipendenti e del personale che lavorano nello stabilimento.
 
2.2 ) Piano di emergenza interno (art.11 del D.Lgs.334/99 e s.m.i.)
 
Il gestore deve predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, il piano di emergenza interno da adottare nel proprio stabilimento; tale piano deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento , ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni.
Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400 il Ministro dell’ambiente deve provvedere a disciplinare le suddette forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale delle imprese subappaltatrici a lungo termine (cfr. art.11, co.5, del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)
 
2.3) Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori (All. V del D.Lgs.334/99 e s.m.i.)
 
La scheda deve contenere tutte le notizie riguardanti lo stabilimento, il processo produttivo, le sostanze pericolose trattate e/o stoccate, le loro caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche, gli eventi incidentali possibili, gli effetti di questi sull’uomo e sull’ambiente nonché i sistemi di prevenzione e le misure di protezione da adottare nelle zone a rischio.
Per quanto riguarda l’allegato V del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., si evidenziano gli aspetti strettamente connessi tra l’informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini (ad opera dei Comuni e secondo le linee guida emanate dal Dipartimento della Protezione Civile)[9] e per i lavoratori (a cura dei gestori d’intesa con i lavoratori secondo le forme di consultazione che saranno disciplinate dal Ministero dell’ambiente ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. 334/99) e l’attività di sperimentazione dei piani di emergenza interna ed esterna.
2.4   INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO ED
        EQUIPAGGIAMENTO DEI LAVORATORI IN SITU )
 
Recenti gravi infortuni sul lavoro in alcuni stabilimenti a rischio di incidente rilevante ripropongono l’importanza dell’adozione delle misure di sicurezza appropriate e del ruolo dell’informazione, formazione, addestramento e dell’equipaggiamento dei “lavoratori in situ”, così come previsto dal decreto del Ministro dell’ambiente 16 marzo 1998.[10].
I contenuti di tale decreto riguardano le attività ricadenti nell’ambito di applicazione del D.Lgs.334/99 così come modificato dal D.Lgs.238/05 e sono pertanto integrativi ed aggiuntivi di quanto previ­sto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i., finalizzato al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Per le attività in argomento, spettano al “fabbricante” (ora “gestore” ai sensi del D.Lgs.334/99) l’individuazione e la messa in atto delle modalità di informazione, addestramento ed equipaggiamento dei lavoratori.
A tal fine, ed in relazione agli specifici ruoli dei lavoratori in situ, ivi compreso il personale preposto agli interventi di emergenza e il personale delle imprese subappaltatrici, il gestore deve selezionare programmi di formazione adeguati, svolti da istruttori qualificati, e deve verificare il raggiungimento degli obiettivi.
I1 gestore deve identificare i parametri che incidono sulla sicurezza individuale e collettiva ed individuare conseguentemente il livello di competenza, esperienza e addestramento necessari al fine di assicurare un’adeguata capacità operativa del personale ed è tenuto ad assicurarsi che tutto il personale coinvolto nella gestione, nell’esercizio e nella manutenzione degli impianti o depositi possieda la necessaria cognizione sulla implicazione della propria attività sulla sicurezza e sulla prevenzione degli incidenti rilevanti.
Il gestore, tra l’altro, deve assicurare che ciascun lavoratore, per quanto di pertinenza, sia adeguatamente formato e addestrato su: a) contenuti delle analisi e valutazioni di sicurezza; b) contenuti generali del “piano di emergenza interno”, anche per il coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore stesso a seguito dell’attivazione del “piano di emergenza esterna”; c) uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva.
Ai sensi dell’art.6 del citato decreto 16 marzo 1998, il gestore deve garantire l’ottemperanza allo stesso decreto, individuando le responsabilità all’interno della propria organizzazione e definendo specifiche procedure scritte, previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Tali procedure devono, in particolare, prevedere la designazione di personale adeguatamente informato, qualificato e preparato, nonché l’approntamento e la gestione di mezzi idonei alla protezione del personale in caso di incidente rilevante ed avvalendosi dei seguenti “SERVIZI”.
 
A)    “Servizio di Prevenzione e Protezione”
I gestori delle attività a rischio di incidente rilevante hanno l’obbligo di assicurare che i “responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione” (RSPP e ASPP) siano adeguatamente formati, seguendo i percorsi formativi di cui all’ Accordo tra il Governo e le Regioni e le Province autonome del 26 gennaio 2006 (in G.U. n. 37 del 14/2/2006).
 
B) “Servizio di Pronto Soccorso Aziendale”
Il decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15/07/2003 (in G.U. n. 27 del 3 febbraio 2004), emanato in attuazione dell’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i., ribadisce l’obbligo del datore di lavoro, obbligo già previsto dall’art.4, comma 4, lettera a) del D.Lvo 626/94, di designare gli addetti al “Servizio di Pronto Soccorso Aziendale”.
Gli addetti al pronto soccorso aziendale, designati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, devono essere formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso.
Tutti i lavoratori delle attività soggette al D.Lvo 626/94 e s.m.i. devono ricevere una adeguata informazione sulle procedure che riguardano il pronto soccorso e sui nominativi dei lavoratori incaricati delle misure di pronto soccorso.
            I gestori delle attività soggette all’obbligo di notifica ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 334/99, che rientrano nel gruppo A del decreto 388/2003, sono tenuti a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
 
2.4.1) Informazione (art.3 del D.M. 16/03/98)
 
Il gestore deve informare ciascun lavoratore sui rischi di incidente rilevante e sulle misure atte a prevenirli e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, distribuendo almeno:a) la scheda di informazione per i cittadini ed i lavoratori; b) le schede di sicurezza delle sostanze pericolose detenute; c) un estratto dei risultati dell’analisi e valutazione dei rischi di incidente rilevante; d) un estratto del piano di emergenza interno, differenziato in base alla funzione, posizione e ai compiti specifici affidati al lavoratore nel corso di un’eventuale emergenza.
 
2.4.2) Formazione e Addestramento (art. 4 del D.M. 16/03/98)
Il gestore deve assicurare che ogni lavoratore sia formato sulle tematiche indicate nell’art.4, comma 2, del D.M. 16/03/1998. La formazione va effettuata in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell’introduzione di modifiche significative dell’attività.
In caso di modifiche significative agli impianti o depositi o alla loro gestione, l’addestramento deve essere ripetuto con specifico riferimento alle modifiche e deve essere completato prima dell’entrata in funzione delle modifiche interessate, previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
 
3) CONCLUSIONI
 
Il diritto dei lavoratori ad essere consultati sull’attuazione del sistema di gestione della sicurezza e sull’adozione del piano di emergenza interno e il diritto della popolazione ad essere correttamente informata sugli aspetti riguardanti gli stabilimenti a rischio presenti nel territorio costituiscono aspetti fondamentali imprescindibili per il successo della gestione delle azioni da intraprendere nel caso in cui si verifichi un incidente e, comunque, per l’effettuazione di significative sperimentazioni dei piani di emergenza (interno ed esterno allo stabilimento).
            La consultazione della popolazione e dei lavoratori potenzialmente coinvolti da un incidente e la corretta informazione sulla pianificazione di emergenza costituiscono i presupposti per l’esercizio dei diritti espressamente riconosciuti dalla normativa nazionale emanata in recepimento di direttive comunitarie.
 
Ing. Concetto APRILE[11]
 


[1] La direttiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2002 (in GUCE del 23 marzo 2002) è stata recepita con il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.25 recante”Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori”.
 
[2] La direttiva 96/82/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 9 dicembre 1996 è stata recepita con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 recante “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”.
 
[3] La direttiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2003 (in GUCE del 31 dicembre 2003) è stata recepita con il decreto legislativo 21 settembre 2005, n.238 recante “modifica della direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”.
 
[4] “Informazione: ogni trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori, finalizzata alla conoscenza ed all’esame di questioni attinenti alla attività di impresa” (art.1, co.1, lett.e)  
[5] “Consultazione: ogni forma di confronto, scambio di opinioni e dialogo tra rappresentanti dei lavoratori e datore di lavoro su questioni attinenti (art.1, co.1, lett.f)
[6] “Contratto collettivo: il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (art.1, co.1, lett.g)
[7] “Gestore: la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l’impianto” (art.3, co.1,lett.d))”
[8] Decreto del 9 agosto 2000 (in GU n.195 del 22 agosto 2000) recante “Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza” 
[9] D.P.C.M. del 16 febbraio 2007(in S.O. n.58 alla G.U.n. 53 del 5 marzo 2007 ) recante “ Linne guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale”.
[10] Decreto del Ministro dell’ambiente 16 marzo 1998 (in GU n.74 del 30 marzo 1998) recante” Modalità con le quali i fabbricanti per le attività industriali a rischio di incidente rilevante devono procedere all’informazione, all’addestramento e all’equipaggiamento di coloro che lavorano in situ” 
 
[11] Dirigente Area Rischi Industriali – Ministero Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, S.P.D.C.
   Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non
   hanno carattere impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza. 
 

Aprile Concetto

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