Individuazione assegnatari lotti di edilizia residenziale pubblica

Lazzini Sonia 26/11/09
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Il giudizio di appello deve pertanto concludersi con una decisione dichiarativa dell’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso di primo grado quanto al “petitum” di annullamento e di inammissibilità quanto alla domanda risarcitoria. L’adito tribunale, nella resistenza dell’amministrazione comunale di Barletta e di alcune cooperative evocate in giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto con altre sentenze era già stata annullata la variante generale al piano di zona 167, atto presupposto dell’intera procedura concorsuale conclusasi con la graduatoria impugnata.
Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse :è infatti certo che la situazione determinatasi nelle mòre del giudizio di appello a séguito della elaborazione ed approvazione, da parte del Comune di Barletta, di una nuova graduatoria definitiva del bando di concorso di cui trattasi in sostituzione di quella oggetto del presente giudizio, costituisce una modificazione della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della domanda tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza
E se è vero che tale verifica esige che la presupposta, rigorosa, indagine circa l’utilità conseguibile per effetto della definizione del ricorso conduca al sicuro convincimento che la modificazione della situazione di fatto e di diritto intervenuta in corso di causa impedisca di riconoscere in capo al ricorrente alcun interesse, anche meramente strumentale e morale, alla decisione ( v., tra le molte, C.d.S., IV, 1° agosto 2001, n. 4206 ), non può dubitarsi qui del fatto che le sopravvenute determinazioni dell’Amministrazione, sostanzialmente sostitutive di quelle in questa sede contestate, siano capaci di far venir meno l’interesse a coltivare il contenzioso in primo grado introdotto dall’odierna appellante avverso l’originaria graduatoria, ove si consideri che il giudizio di improcedibilità di una azione giudiziaria non assume a presupposto il conseguimento del bene della vita cui l’istante aspira ( circostanza, questa, che determina la cessazione della materia del contendere ), quanto, piuttosto, la diversa situazione, ricorrente appunto nel caso di specie, che si determina a seguito della eliminazione del provvedimento impugnato a causa di un nuovo esercizio del potere, con la conseguenza che l’originaria impugnazione diviene priva del proprio oggetto ( Cons. St., V, 21 aprile 2009, n. 2390 ), sicché il richiesto annullamento, pur se sorretto da validi motivi, non può essere pronunciato in quanto privo di alcuna utilità per la ricorrente, che ha l’onere di gravare con specifica impugnazione, qualora non satisfattive delle sue ragioni, le nuove determinazioni assunte dall’Amministrazione ( che, avendo portato ad una completa revisione della precedente graduatoria, nemmeno possono in qualche modo considerarsi meramente confermative di quelle qui in considerazione ), anche eventualmente solo per proporre avverso le stesse doglianze analoghe a quelle fatte valere contro l’originario provvedimento, ormai privo di efficacia e dunque di qualsivoglia effetto lesivo, allo stato, per l’interessata, anche, in assenza di puntuali deduzioni dell’appellante in ordine al pregiudizio comunque derivantele dagli atti originarii pur in presenza della veduta riedizione dell’attività amministrativa, ai fini della proposta domanda risarcitoria.
 
 
A cura di *************
 
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 6584 del 27 ottobre 2009 emessa dal Consiglio di Stato
 
N. 06584/2009 REG.DEC.
N. 01561/2008 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 1561 del 2008, proposto da:
La RICORRENTE S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. **************, con domicilio eletto presso ******************************* in Roma, via Nizza, 92;
contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dall’avv. ******************, con domicilio eletto presso *************** in Roma, via Celimontana 38;
nei confronti di
***********************
per la riforma della sentenza del Tar Puglia – Bari: sezione I n. 04462/2006, resa tra le parti, concernente INDIVIDUAZIONE ASSEGNATARI LOTTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – RIS. DANNO.
 
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Barletta e delle società cooperative a r.l. ***************
Visti gli atti tutti della causa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie rispettive tesi difensive;
Relatore, alla pubblica udienza del 14 luglio 2009, il Consigliere ****************;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
 
FATTO
La società Cooperativa Edilizia a r.l. La RICORRENTE, collocata con punti 82 al 41° posto della graduatoria definitiva delle cooperative edilizie a proprietà divisa partecipanti al bando pubblico di concorso per l’individuazione degli assegnatari in diritto di proprietà ed in diritto di superficie dei lotti di edilizia residenziale pubblica del piano per l’edilizia economica e popolare (settori E, F, G, 1, 2, 3, 4, 7) del Comune di Barletta, con ricorso giurisdizionale notificato il 15 marzo 2006 ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, l’annullamento delle determinazioni dirigenziali del Comune di Barletta n. 71 del 17 gennaio 2006 e n. 2164 del 15 novembre 2005, di approvazione rispettivamente della predetta graduatoria definitiva e di quella provvisoria, nonché dei provvedimenti di approvazione dello stesso bando di concorso, oltre che di tutti i verbali della commissione preposta all’esame ed alla valutazione delle istanze di partecipazione ( tra cui in particolare quelli relative alle sedute del 14, 10 e 3 novembre 2005 e quelli relativi alle sedute intercorrenti tra il 24 maggio ed il 30 ottobre 2005 ).
L’impugnativa è stata affidata ad otto articolati motivi di censura, con i quali la ricorrente ha lamentato: 1) “Violazione delle norme di trasparenza ed imparzialità (Art. 97 Cost.) – Nullità radicale dei verbali di apertura delle buste”; 2) “Violazione del punto C Sezione III del bando di concorso (pag. 17) – violazione dell’art. 97 Cost. (regole di trasparenza e buon andamento) – eccesso di potere sviamento del procedimento – disparità di trattamento”; 3) “Violazione punto E.1 E.4. del bando di concorso (pag. 15) – violazione dell’art. 97 della Costituzione (Difetto di imparzialità) – travisamento dei fatti ed eccesso di potere – difetto di motivazione”; 4) “Violazione ed erronea interpretazione delle prescrizioni di cui al punto 1 (II capoverso) della sez. III in relazione alla documentazione necessaria alla partecipazione alla gara, a pena di esclusione – eccesso di potere per erronea presupposizione – carente istruttoria – contraddittorietà e illogicità – sviamento”, nonché 4.1. “Violazione della sez. III par. 1.2. lett. G) del bando di concorso e dei principi della par condicio ed imparzialità dell’azione amministrativa – eccesso di potere – omessa verifica della esistenza dei requisiti in capo al alcuni partecipanti”; 4.2. “Violazione della sez. III par. 1.2. lett. b) del bando di concorso in rif. alla sez. D1 (punteggio attribuibile) e dei principi della par condicio ed imparzialità dell’azione amministrativa, eccesso di potere – omessa istruttoria in merito alla regolarità della istanza per la partecipazione alla gara da parte di alcuni soggetti – Omessa verifica dell’esistenza dei requisiti per l’attribuzione di punteggio in capo ad alcuni partecipanti”; 4.3. “Violazione della sez. III par.1.2 lett. e) del bando di concorso e dei principi della par condicio ed imparzialità dell’azione amministrativa – eccesso di potere – omessa istruttoria in merito alla regolarità della istanza per la partecipazione alla gara da parte di alcuni partecipanti”; 4.4. “Violazione della sez. III par.1.1 dichiarazione di impegno di cui alla lettera 1.1.e. 1.1.f e 1.1.i (volumi da realizzare, nn. alloggi differenziati, pagamento oneri esproprio e spese generali) del bando di concorso e dei principi della par condicio ed imparzialità dell’azione amministrativa – eccesso di potere – omessa istruttoria in merito alla regolarità della istanza per la partecipazione alla gara da parte di alcuni partecipanti”; 4.5 “Violazione della sez. III par.1. versamenti di cui alla lettera 1.1.i – violazione della sezione II lett. D) termini di presentazione del bando di concorso e dei principi della par condicio ed imparzialità dell’azione amministrativa – eccesso di potere – omessa istruttoria in merito alla regolarità della istanza per la partecipazione alla gara da parte di alcuni partecipanti”; 4.6 “Violazione della sez. III par.1.1 lett. j) del bando di concorso in rif. alla sez. D4 (punteggio attribuibile) e dei principi della par condicio ed imparzialità dell’azione amministrativa – eccesso di potere – omessa verifica della esistenza dei requisiti per la attribuzione di punteggio in capo ad alcuni partecipanti”; 4.7 “Violazione della sez. III par. 1.2. lett. a) del bando di concorso (dati e certificazioni richieste – Indicazione delle generalità dei soci prenotatari degli alloggi e di riserva) e dei principi della par condicio ed imparzialità dell’azione amministrativa – eccesso di potere – omessa verifica della esistenza dei requisiti a pena d’esclusone in capo ad alcuni partecipanti; 4.7 “Violazione della sez. III 1.2 lett. d), f), k), l) e paragrafo “regole per le procedure di concorso e dei principi della par condicio ed imparzialità dell’azione amministrativa – eccesso di potere – omessa verifica della esistenza dei requisiti a pena d’esclusione in capo ad alcuni partecipanti”; 5) “Violazione del bando di concorso in ordine all’attribuzione del punteggio riferito a consorzi ATI o altre forme associative – eccesso di potere per violazione delle regole di imparzialità trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa – contraddittorietà delle decisioni della commissione con il bando”; 6) “Violazione del bando di concorso in ordine all’attribuzione del punteggio riferito a soggetti partecipanti attraverso la concessione della possibilità di integrazione documentale e di integrazione delle istanze presentate successivamente alla data di scadenza del bando – eccesso di potere per violazione delle regole di imparzialità trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa – contraddittorietà della decisione della commissione con il bando”; 7) “Violazione della sez. III del bando relativa al punteggio attribuibile e dei principi della par condicio ed imparzialità dell’azione amministrativa – eccesso di potere – omessa verifica della esistenza dei requisiti per la attribuzione di punteggio in capo ad alcuni partecipanti”; 8) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 comma 11° della legge 865/71 con rif. al DPR 1035 del 30/12/1972 art. 2, violazione della sez. III del bando relativa al punteggio attribuibile e dei principi della par condicio ed imparzialità dell’azione amministrativa – eccesso di potere – omessa verifica della esistenza dei requisiti per la attribuzione di punteggio in capo ad alcuni partecipanti”.
L’adito tribunale, nella resistenza dell’amministrazione comunale di Barletta e di alcune cooperative evocate in giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto con altre sentenze era già stata annullata la variante generale al piano di zona 167, atto presupposto dell’intera procedura concorsuale conclusasi con la graduatoria impugnata.
Avverso tale statuizione ha proposto appello la predetta società cooperativa a r.l. La RICORRENTE con atto notificato il 30 gennaio 2008, deducendo innanzitutto l’erroneità della declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado, atteso che il Consiglio di Stato aveva riformato, annullandole senza rinvio, le sentenze del tribunale amministrativo regionale per la Puglia che avevano annullato la variante generale al piano di zona 167 e riproponendo quindi nel merito i motivi di censura svolti in primo grado.
Ha resistito al gravame il Comune di Barletta, deducendo l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
Con atto in data 4 luglio 2008, depositato il successivo 5 luglio 2008, si sono costituite in giudizio anche le società cooperative edilizie a r.l. *********** insistendo per il rigetto dell’avverso appello, improcedibile ed inammissibile oltre che infondato.
Tutte le parti hanno illustrato con apposite memorie le proprie rispettive tesi difensive.
Con decisione interlocutoria n. 4778/2008, resa all’ésito del passaggio della causa all’udienza pubblica del 15 luglio 2008, la Sezione, respinta preliminarmente l’eccezione di irricevibilità dell’appello sollevata dall’appellata e ritenuto “che la sentenza impugnata abbia erroneamente dichiarato la improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse” ( pag. 10 sent. ), annullava senza rinvio la sentenza impugnata e, ai fini del conseguente esame delle censure spiegate nel ricorso introduttivo del giudizio, disponeva l’integrazione del contraddittorio “nei confronti di tutte le società cooperative che nella graduatoria approvata con la determinazione n. 71 del 17 gennaio 2006 precedono la società cooperativa edilizia a r.l. La RICORRENTE, eccezione fatta per quelle che risultano già costituite nel presente giudizio” (pag. 12 sent.), ordinando alla predetta società cooperativa edilizia a r.l., ai sensi dell’articolo 16 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, di provvedere “alla rituale notificazione dell’atto di appello entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica, se precedente, della presente decisione, depositando l’originale dell’atto stesso con la prova delle avvenute notifiche nei successivi 30 (trenta) giorni” ( “ibidem” ).
Con la stessa decisione si riteneva altresì “necessario … acquisire dalla appellata amministrazione comunale di Barletta un’apposita documentata relazione sui fatti di causa, con specifico riferimento ai motivi di appello sub 2., 5., 5.1, 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 6., 7., 8. e 9, che dovrà essere depositata entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione” ( pag. 13 sent. ).
In data 3 dicembre 2008 l’appellante ha provveduto al deposito di nuovo originale del ricorso in appello, munito degli estremi delle relate di notifica alle società, nei cui confronti è stata disposta, dalla citata decisione interlocutoria, l’integrazione del contraddittorio.
A séguito di detta integrazione si è costituita in giudizio, in data 15 dicembre 2008, la controinteressata società cooperativa edilizia a r.l. ********, facendo proprie le difese del Comune di Barletta così come svolte dallo stesso in sede di costituzione e controdeducendo poi autonomamente in mérito ai profili di illegittimità degli atti impugnati diretti alla sua esclusione dalla graduatoria definitiva.
In data 5 novembre 2008 il Comune di Barletta ha provveduto al deposito della relazione richiesta con la stessa, citata, decisione.
In data 11 giugno 2009 il medesimo Comune ha depositato documentazione, dalla quale risulta in particolare che, con determinazioni dirigenziali n. 1976 in data 20 ottobre 2008 e n. 2096 in data 31 ottobre 2008, è stata elaborata ed approvata, con riferimento al bando pubblico di concorso “de quo”, una nuova graduatoria delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà divisa.
Con memorie depositate in data 4 luglio 2009 sia l’appellante che l’appellato Comune hanno precisato le rispettive richieste e deduzioni.
All’udienza pubblica del 14 luglio 2009 la causa è stata nuovamente chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – Innanzi tutto il Collegio deve disporre lo stralcio dagli atti del giudizio delle memorie depositate dall’appellante e dall’appellato Comune in data 4 luglio 2009, in quanto prodotte oltre il termine di cui all’art. 23, comma 4, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, rispondendo il termine stesso alla piena salvaguardia del contraddittorio, oltre che all’ordinato svolgimento del giudizio, espressione del principio dell’equo processo, che comporta la necessità che il Giudice sia messo in condizione di conoscere degli atti processuali con congruo anticipo rispetto al passaggio in decisione della causa.
2. – Ciò posto, il ricorso di primo grado è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto alla richiesta di annullamento di atti amministrativi ed inammissibile quanto alla domanda risarcitoria.
E’ infatti certo che la situazione determinatasi nelle mòre del giudizio di appello a séguito della elaborazione ed approvazione, da parte del Comune di Barletta, di una nuova graduatoria definitiva del bando di concorso di cui trattasi in sostituzione di quella oggetto del presente giudizio, costituisce una modificazione della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della domanda tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza (Cons. St., V, 1 aprile 2009, n. 2077).
E se è vero che tale verifica esige che la presupposta, rigorosa, indagine circa l’utilità conseguibile per effetto della definizione del ricorso conduca al sicuro convincimento che la modificazione della situazione di fatto e di diritto intervenuta in corso di causa impedisca di riconoscere in capo al ricorrente alcun interesse, anche meramente strumentale e morale, alla decisione ( v., tra le molte, C.d.S., IV, 1° agosto 2001, n. 4206 ), non può dubitarsi qui del fatto che le sopravvenute determinazioni dell’Amministrazione, sostanzialmente sostitutive di quelle in questa sede contestate, siano capaci di far venir meno l’interesse a coltivare il contenzioso in primo grado introdotto dall’odierna appellante avverso l’originaria graduatoria, ove si consideri che il giudizio di improcedibilità di una azione giudiziaria non assume a presupposto il conseguimento del bene della vita cui l’istante aspira ( circostanza, questa, che determina la cessazione della materia del contendere ), quanto, piuttosto, la diversa situazione, ricorrente appunto nel caso di specie, che si determina a seguito della eliminazione del provvedimento impugnato a causa di un nuovo esercizio del potere, con la conseguenza che l’originaria impugnazione diviene priva del proprio oggetto ( Cons. St., V, 21 aprile 2009, n. 2390 ), sicché il richiesto annullamento, pur se sorretto da validi motivi, non può essere pronunciato in quanto privo di alcuna utilità per la ricorrente, che ha l’onere di gravare con specifica impugnazione, qualora non satisfattive delle sue ragioni, le nuove determinazioni assunte dall’Amministrazione ( che, avendo portato ad una completa revisione della precedente graduatoria, nemmeno possono in qualche modo considerarsi meramente confermative di quelle qui in considerazione ), anche eventualmente solo per proporre avverso le stesse doglianze analoghe a quelle fatte valere contro l’originario provvedimento, ormai privo di efficacia e dunque di qualsivoglia effetto lesivo, allo stato, per l’interessata, anche, in assenza di puntuali deduzioni dell’appellante in ordine al pregiudizio comunque derivantele dagli atti originarii pur in presenza della veduta riedizione dell’attività amministrativa, ai fini della proposta domanda risarcitoria.
3. – Il giudizio di appello deve pertanto concludersi con una decisione dichiarativa dell’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso di primo grado quanto al “petitum” di annullamento e di inammissibilità quanto alla domanda risarcitoria.
L’ésito del giudizio induce a compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato, sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla ******à Cooperativa Edilizia a r.l. La RICORRENTE avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. II, n. 4462 del 20 dicembre 2006, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto in primo grado quanto al “petitum” di annullamento ed inammissibile quanto alla domanda risarcitoria.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato, Sezione IV, riunito nella camera di consiglio del 14 luglio 2009, con la partecipazione dei seguenti magistrati:
***********, Presidente
***************, Consigliere
*************, Consigliere
****************, ***********, Estensore
****************, Consigliere
 
L’ESTENSORE                IL PRESIDENTE
Il Segretario
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione

Lazzini Sonia

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