Indennita’ di coordinamento legale avvocature interne enti pubblici – spettanza per svolgimento in via di fatto delle funzioni di coordinatore – riconoscimento in via giudiziale – profili di responsabilita’ erariale e penale per denegata attribuzione i

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Le disposizioni di cui alla contrattazione collettiva nazionale per i professionisti? dipendenti di Enti Pubblici rientranti nel parastato prevedono che ?il conferimento a detti professionisti delle singole aree professionali, secondo le rispettive articolazioni territoriali o le peculiari esigenze? di funzionalit? delle relative strutture professionali,? di incarichi di coordinamento generale, centrale e periferico aventi come contenuto la razionale distribuzione dei compiti fra i professionisti ?e la promozione? della necessaria uniformit? di indirizzo non comporta alcuna sovraordinazione? gerarchica nei confronti degli altri professionisti; ha natura temporanea ed ? revocabile anche prima della scadenza. L? attribuzione, la revoca e la modifica degli incarichi? di coordinamento sono disposti con atti scritti e? motivati, in attuazione dei criteri e modalit? stabilite dalla amministrazione di appartenenza, dal soggetto responsabile dell? organizzazione generale dell? ente. Tali incarichi vengono remunerati mediante il pagamento di un? apposita indennit? cosiddetta ? di coordinamento? che viene corrisposta a cadenza mensile.

Ci? premesso, ne consegue che l? espletamento in via di fatto di mansioni di Coordinatore Legale di un ufficio dell? Avvocatura interna all? Ente implica l? attribuzione della prescritta indennit? ancorch? risulti carente provvedimento di formale conferimento di incarico di coordinamento. La giurisprudenza di merito ha evidenziato che – allorquando gli Enti ?( paradigmatici quelli previdenziali stante la frequenza della ricorrenza di coordinamenti in via di fatto con denegato riconoscimento della relativa indennit? )- ad onta di quanto contemplato nei C.C.N.L. di riferimento – ??di fatto assegnino un Avvocato quale unico Legale di Sede senza che detta Sede abbia altro Legale Coordinatore ovvero ancorch? soltanto formalmente il legale Coordinatore vi sia, ma presti la propria attivit? istituzionale in tal senso presso altro Ufficio Legale, anche di natura sovraordinata ( Avvocatura Regionale ad esempio od altro Ufficio Legale Zonale ), in guisa tale che l? effettivo svolgimento delle mansioni proprie di coordinamento siano espletate dal suo collega, va riconosciuta l? indennit? di cui trattasi. E? evidente che, laddove addirittura esistano atti formali di ? provvisorio conferimento dell? incarico di coordinamento ?, la pretesa giudiziale al? relativo riconoscimento economico ? fondata anche su prova storica documentale precostituita. Il criterio decisivo in tal senso ? l? avere svolto attivit? che sono demandate nello specifico soltanto ad un Legale Coordinatore. In sostanza, la sottoscrizione degli abbandoni dei crediti, la materia penale, la redazione di atti defensionali particolarmente complessi? ??sono tutte attivit? di competenza inevitabilmente di chi coordina l? Ufficio professionalmente. Il postulato logico ? che – se ci si assume responsabilit? di un certo contenuto particolarmente pregnanti in considerazione dei profili penali ed erariali che le stesse intrinsecatamente involgono – si deve essere remunerati. E? noto che un Responsabile di un Ufficio Legale ha maggiori oneri ed inevitabile aggravio di responsabilit? rispetto agli altri avvocati di sede, sia pure in assenza di sovraordinazione gerarchica bens? nell? ottica dei principii sottesi al coordinamento unitario funzionalizzato alla sana, efficace ed efficiente gestione dell? Ufficio stesso. E, quindi, ci? spiega non solo la remunerazione patrimoniale, ma anche la possibilit? di revoca dell? incarico conferito formalmente oltrech? la sua temporaneit?. Corollario ne ? che se un avvocato a cui l? Istituto abbia sempre denegato illegittimamente il coordinamento formale – pur in costanza del regolare e continuativo svolgimento delle relative funzioni per un certo lasso di tempo giuridicamente apprezzabile – ottiene lo stesso intentando causa avanti al Giudice del Lavoro, avr? diritto oltre al pagamento della indennit? succitata,? alla ricostruzione della carriera per il periodo in contestazione, al riconoscimento dello stesso in sede di liquidazione della buonuscita e, naturalmente, laddove ve ne siano i presupposti,? all? eventuale risarcimento del danno esistenziale, biologico e da perdita di chance. Se vi ? stata una procedura concorsuale, ad esempio, a cui l? Avvocato X, Coordinatore di fatto ma non formalmente , non abbia potuto partecipare per carenza del requisito ???in parola in quanto ancora non intervenuta sentenza a lui favorevole, ben potr? essere convenuta l? Amministrazione per il danno arrecato. E? palese che le norme procedurali di cui alla contrattazione collettiva nazionale non possono utilmente derogare? al principio di generale portata? dell? impiego privato secondo cui la retribuzione? va commisurata a quantit? e qualit? del lavoro prestato ex art. 36 Cost. ed art. 2099 c.c., come valorizzate dal C.C.N.L. di riferimento. Altres?, proprio per evitare contrasti con l? art. 36 Cost. ?e ribadirne la valenza generale, l? art. 25 del D.Lgs. n. 80/1998 ha novellato gli art. 56 del D. Lgs. n. 29/1993 estendendo anche ai rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato il principio secondo cui lo svolgimento di mansioni superiori d? diritto al pagamento della relativa retribuzione. ????

Ordunque,? correttamente pu? ritenersi che sia in applicazione diretta degli artt. 36 Cost.? o 2099 c.c. , sia in via analogica? dell? art. 56 del novellato D.Lgs. n. 29/1993, il coordinamento in fatto ? correlato al pagamento del relativo emolumento.

Venendo alla disamina delle responsabilit? scaturenti dall? assegnazione in facto di un avvocato a Legale Coordinatore, deve evidenziarsi quanto segue.

Innanzitutto, se detto Avvocato aveva comunque i requisiti dell? anzianit? in ruolo legale ( cinque anni di servizio ), la sistematica degli illeciti scaturisce da altri profili ossia dall? incardinamento in fatto a mansioni superiori. Ma se viene assegnato sia pure con provvedimento formale un Avvocato privo del requisito quinquennale, al quale il pagamento dell? indennit? ancorch? non venga effettuato, gli venga giudizialmente riconosciuto, a ci? dovr? aggiungersi oltre alla responsabilit?? di quegli apicali che gli hanno conferito un incarico illegittimamente in? carenza delle prescritte procedure di rito , anche ?quella aggiuntiva per averglielo attribuito in mancanza della anzianit? minima nel ruolo professionale legale. Se poi? siffatti incarichi siano stati ? in realt? ? determinati da ragioni di favoritismo personale volte a far ottenere rapidi avanzamenti di carriera a Tizio e non a Caio e Sempronio, sia pure senza remunerazione economica, ma con un compenso adeguato ?in prospettiva futura in ragione della possibilit? che il titolo attribuito possa essere utilizzato in sede di procedura concorsuale interna ad accesso limitato, cos? arrecando nocumento a quegli avvocati che il requisito quinquennale lo avevano e le capacit? di coordinare pure, ma di fatto estromessi e scavalcati da designazioni arbitrarie e personali da parte di taluni apicali, il rafforzamento del regime delle responsabilit? penali ed amministrative si aggrava inesorabilmente. Accade, poi, anche che Uffici Legali oggetto di inchieste penali e/o contabili con tanto di Coordinatore, dapprima sospeso dal servizio e poi ?licenziato in tronco per corruzione? e retti in via di fatto ?da un secondo legale che l? gi? prestava la sua attivit? e che, proprio in ragione del venir meno del responsabile dell? Ufficio e delle evenienze criminose ed erariali ivi verificatesi, vedano detto secondo Legale incardinato in facto come Coordinatore, con l? assunzione delle relative responsabilit? e per di pi? dei carichi di lavoro di cui era attributario il Coordinatore infedele.? E cosa fa l? Amministrazione ? Gli nega l? incarico formale anche provvisorio ?pur essendoci prove documentali? considerevoli delle mansioni superiori espletate. Gli nega la corresponsione dell? indennit?. Ed anzi se tale Avvocato si ? permesso pure di raccogliere le informative penali di utenti truffati od estorti dal suo ex Responsabile, viene ritenuto uno scomodo e di troppo di cui sar? meglio liberarsi quanto prima allocandolo altrove sotto tutela di altro Coordinatore.

Chiamasi mobbing erariale o penale che dir si voglia.

Che poi l? Amministrazione? in occasione di giudizio civile di urgenza ex art. 700 c.p.c. intentato dal Coordinatore licenziato in tronco per la reintegra e rigettato dal Giudice del Lavoro, inserisca negli atti a difesa dell? Ente la dizione inerente al secondo legale di ? Responsabile dell? Ufficio Legale? ?assume valore di atto ricognitivo delle mansioni superiori espletate dallo stesso?? a carattere confessorio. E siccome spesso e volentieri ci si dimentica di cio? che si scrive, si riscontrano atti stragiudiziali di richiesta del pagamento della indennit? di coordinamento sostenendo che ? in assenza di formale provvedimento di incarico ? l? indennit? non puo? essere riconosciuta. S?, salvo l? averlo consacrato fra l? altro e non soltanto in atti prodotti nel corso di una vertenza giudiziale .

Ebbene, l? avvocato in questione viene sostituito da altro ? di fiducia ? degli apicali dell? Ente, pur se carente del requisito quinquennale, pur? se di minore anzianit? del secondo avvocato coordinatore in fatto, ma ovviamente tale che la situazione? di illecito venga ?normalizzata? intendendosi per riconduzione a silenzio e messa a tacere e non nell? ottica del risanamento dell? Ufficio Legale devastato da tanti illeciti.?

Evenienze verificatesi in concreto ed ultradocumentate naturalmente.?? Evenienze che allora dovrebbero portare ad un distinguo fra quegli incarichi di coordinamento espletati?? da avvocati comunque molto capaci e zelanti e, per lo pi?, proprio in ragione di ci?, pesantemente mobbizzati e vessati dall? Amministrazione datore di lavoro e, peraltro, aventi? i requisiti necessari per l? ottenimento di formale incarico e quelli che detto incarico o formalmente od informalmente hanno avuto, ma finalizzato non allo svolgimento di effettive mansioni superiori ( le quali ? ovviamente ? in un Ufficio inciso da episodi di rilevo penale e contabile per di piu? con durata pluriennale –? si concretizzano anche nella adozione di misure atte a ripristinarne il buon andamento con eliminazione delle relative criticit?), piuttosto all? insabbiamento, alla non esternazione degli illeciti onde evitare che altri, responsabili degli stessi, possano esserne chiamati a risponderne. Copertura degli illeciti. Non si ? potuto evitare? che la punta dell? iceberg sia emersa e che il capro espiatorio vi sia, ma almeno si tenta di tenersi indenni da ulteriori problematiche penali e non. Questa lo logica distorta presupposta. ??Magari con tanto di preventiva inchiesta disciplinare interna che si concluda con una relazione che individui solo nel Coordinatore Legale licenziato l? unica ?mela marcia? a cui tutto ? addebitabile. Ergo: omettendo di considerare che certi illeciti ? per loro natura ? presuppongono concorso nel reato e connivenze a diversi livelli di compartecipazione scelere. Distinguo doveroso, opportuno se non addirittura obbligato.

Quid iuris? Chi apicale assegni in fatto l? Avvocato X ad espletare mansioni superiori, ne risponde innanzi alla Procura Contabile per il danno arrecato all? Erario per spese di lite, maggiori importi corrisposti per emolumenti arretrati, per eventuali risarcimenti di danno arrecato al professionista. Ne risponde per omissione di atti di ufficio se doveva emettere formale provvedimento e non ha dato seguito. Se ? parimenti ? ne ha adottato uno provvisorio e non ha dato seguito. Non ha dato seguito significa relativa procedura concorsuale per l? incardinamento definitivo. Ne risponde penalmente anche per l? omesso pagamento della prescritta remunerazione. E se poi gli apicali optano per l? Avvocato Y perch? in un certo Ufficio Legale si debba normalizzare in modo anomalo, pur ben consapevoli della carenza del requisito di anzianit? di servizio minima in ruolo di Y, si verte in ipotesi di abuso di ufficio. In disparte qualsivoglia profilo di responsabilit? disciplinare e dirigenziale ascrivibile nella specie. Alla stessa stregua, se si incardina il Legale Z all? Ufficio Legale T avente solo pro forma un Legale Coordinatore, ebbene denegare a detto Avvocato quantomeno la reggenza dell? Ufficio stesso sulla scorta di asserzioni alquanto pretestuose ?per cui tutti gli Avvocati di enti pubblici sarebbero Coordinatori in base alla procura alle liti loro conferita dal Presidente dell? Ente ( ch? se cos? fosse allora tutti sono Coordinatori ipso iure ? non c?era necessit? alcuna che il CCNL operasse distinzioni ? l? indennit? di coordinamento spetta a tutto? gli Avvocati ? assunti che oltre giuridicamente inconsistenti sono completamente illogici), significa che se tale Avvocato giudizialmente otterr? la reggenza od il coordinamento legale ovvero la relativa remunerazione, si avranno danno all? erario e quant? altro come sopra . Giova rammentare poi che – per un certo malcostume di certa burocrazia degli enti- si puo? diventare Coordinatori Legali sinanche rendendo favori di un certo genere a livello sindacale od a pro di qualche apicale molto elevato in grado e tutto questo arrecando nocumento agli altri avvocati che assai di pi? avrebbero vantato il diritto ad essere tali. Ma ? noto che le regole del gioco valgono per taluni e per molti altri sono obliterate costantemente. Ben vengano quindi quelle pronunzie dei Giudici del Lavoro che finalmente riconoscono ad Avvocati di Enti Pubblici non solo Coordinatori di fatto, ma anche mobbizzati ? di diritto ? ( barbarico si intende ) dalla amministrazione da cui dipendono, il riconoscimento della attivit? svolta in concreto e relativa indennit?. Con la consapevolezza che, a fronte di tale contenzioso, insorgono precise responsabilit? amministrative e che la P.A. incisa da disposti sfavorevoli di tal fatta mai potr? omettere esposto in sede contabile, n? gli organi di controllo interno cio? potranno giammai ignorare, specie, allorquando in motivazione, siffatte responsabilit? vengano pienamente appalesate.? ??

Francaviglia Rosa

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