Con l’ordinanza n. 3713 del 23 ottobre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è tornata ad affrontare il tema del requisito dell’“impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”, previsto dall’art. 1 della legge n. 18/1980 per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
La decisione riveste particolare rilievo perché chiarisce che la necessità di supervisione continua nella deambulazione deve considerarsi equivalente alla necessità di assistenza costante, superando un orientamento interpretativo restrittivo seguito da alcuni tribunali. Il Manuale pratico per invalidità civile, inabilità, disabilità e persone non autosufficienti, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, curato dall’avv. Rocchina Staiano, si propone come una guida completa e aggiornata sulla disciplina delle prestazioni assistenziali e previdenziali in favore di soggetti invalidi, inabili e disabili.
Indice
- 1. Il caso: dalla negazione dell’indennità di accompagnamento alla cassazione con rinvio
- 2. La questione giuridica: il significato di “aiuto permanente”
- 3. La ratio decidendi: autonomia funzionale e tutela effettiva
- 4. Indicazioni pratiche per giuristi e operatori del diritto
- 5. Conclusione
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1. Il caso: dalla negazione dell’indennità di accompagnamento alla cassazione con rinvio
La vicenda prende le mosse da un giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Macerata, nel quale l’istante aveva chiesto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento per gravi difficoltà deambulatorie.
In un primo momento il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo che la possibilità di camminare con appoggio e supervisione non integrasse l’impossibilità di deambulare autonomamente. Successivamente, dopo una prima cassazione con rinvio, il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto all’indennità fino al decesso dell’interessato, condannando l’INPS al pagamento della prestazione.
L’Istituto ha tuttavia proposto nuovo ricorso in Cassazione, sostenendo che le condizioni accertate dal CTU non soddisfacessero il requisito dell’aiuto permanente previsto dalla legge. Il Manuale pratico per invalidità civile, inabilità, disabilità e persone non autosufficienti, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, curato dall’avv. Rocchina Staiano, si propone come una guida completa e aggiornata sulla disciplina delle prestazioni assistenziali e previdenziali in favore di soggetti invalidi, inabili e disabili.
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2. La questione giuridica: il significato di “aiuto permanente”
Il nodo centrale della controversia riguarda la corretta interpretazione dell’art. 1 della legge n. 18/1980, secondo cui l’indennità di accompagnamento spetta a chi “si trovi nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”.
Il giudice di merito aveva distinto tra “aiuto permanente” e “supervisione continua”, sostenendo che solo il primo integrasse il requisito richiesto.
La Cassazione ribalta questa impostazione: analizzando il certificato medico e la perizia del 2014, rileva che la deambulazione era “a base allargata, con appoggi e supervisione continua” e che tale condizione — seppure non coincidente con l’immobilità — implica comunque la necessità costante della presenza di un accompagnatore per evitare cadute o incidenti.
La “supervisione continua”, dunque, non costituisce una forma attenuata di aiuto, ma rappresenta essa stessa una modalità di assistenza permanente, sufficiente per soddisfare il requisito di legge.
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3. La ratio decidendi: autonomia funzionale e tutela effettiva
La Suprema Corte precisa che la valutazione della autonomia residua secondo la scala di Barthel non è dirimente nel caso di specie, poiché tale strumento misura l’idoneità a compiere gli atti quotidiani della vita (altro requisito alternativo previsto dalla legge).
Ciò che rileva, invece, è la concreta capacità di deambulare senza esposizione a rischi tali da rendere indispensabile una presenza costante di supporto.
In questa prospettiva, la Corte richiama implicitamente il principio di interpretazione teleologica della norma assistenziale, orientato alla tutela della persona fragile e alla garanzia di una protezione adeguata e non meramente formale.
La decisione sottolinea che la necessità continua di vigilanza o aiuto non può essere considerata episodica o occasionale, ma configura una condizione permanente che giustifica il riconoscimento dell’indennità, anche in assenza di immobilità totale.
4. Indicazioni pratiche per giuristi e operatori del diritto
Dal punto di vista applicativo, la pronuncia offre spunti di rilievo per avvocati, consulenti tecnici e magistrati.
In sede di CTU medico-legale, occorrerà descrivere in modo puntuale non solo la capacità residua di cammino, ma anche il livello di autonomia e il grado di rischio associato alla deambulazione. Termini come “supervisione continua”, “presenza costante” o “aiuto per rischio di cadute” devono essere valorizzati come indicatori di necessità permanente.
Gli avvocati dovranno insistere su una lettura sostanziale del requisito, richiamando la giurisprudenza qui consolidata, per contrastare interpretazioni formalistiche fondate unicamente sull’autonomia funzionale.
Infine, i giudici dovranno verificare che l’accertamento medico si concentri sulla sostenibilità reale della deambulazione in sicurezza, non sulla mera capacità motoria astratta.
In questo senso, la sentenza n. 3713/2025 si pone come un importante precedente interpretativo per la giurisprudenza di merito, riaffermando la funzione solidaristica dell’indennità di accompagnamento.
5. Conclusione
Con questa decisione la Cassazione ribadisce una linea di ampia tutela della persona invalida, riconoscendo che la “supervisione continua” costituisce a tutti gli effetti una forma di assistenza permanente.
L’orientamento mira a evitare che valutazioni eccessivamente tecniche privino di tutela chi, pur non totalmente immobile, non può deambulare in sicurezza senza un accompagnatore.
Si tratta di un principio destinato ad avere un impatto rilevante sia nella prassi amministrativa dell’INPS sia nel contenzioso previdenziale, delineando un nuovo equilibrio tra rigore medico-legale e finalità solidaristica della norma.
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