Revoca dell’indennità di accompagnamento: non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa

Daniela Ferro 19/05/22
Le Sezioni Unite sulla necessità di riproposizione di una domanda amministrativa a seguito del provvedimento di revoca dell’ indennità di accompagnamento: la sentenza 14561/22

Sta già destando interesse, il pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione sull’obbligo di presentare una nuova domanda amministrativa a seguito di un provvedimento di revoca dell’indennità di accompagnamento, dopo anni di pronunciamenti di segno opposto in materia. Si tratta di un argomento particolarmente rilevante, in concreto, è che ha visto il ribaltamento di un precedente orientamento che sembrava consolidato. La Corte di Cassazione ha ritenuto doversi pronunciare a Sezioni Unite, con sentenza depositata lo scorso 9 maggio 2022.

      Indice

  1. La vicenda alla base della sentenza
  2. L’orientamento della Cassazione
  3. L’interrogativo della Cassazione
  4. Il nuovo orientamento della Cassazione
  5. Le conclusioni della Cassazione

1. La vicenda alla base della sentenza

L’interrogativo sorge da una controversia nata a seguito di un provvedimento di revoca dell’indennità di accompagnamento basato sul mutamento dei requisiti medico sanitari del beneficiario.

Impugnato il provvedimento, a seguito di consulenza medico legale, il ricorrente si vedeva di nuovo riconosciuto, in parziale accoglimento, il diritto alla prestazione ma non a decorrere dalla data della revoca del provvedimento impugnato.

La Corte d’Appello, in seguito, ha ritenuto che la domanda giudiziale in ripristino non deve essere considerata alla stregua di una impugnazione di un provvedimento ma all’ottenimento del riconoscimento di un nuovo diritto per quanto identico nel contenuto a quello revocato.

In estrema sintesi il soggetto interessato avrebbe dovuto proporre una domanda amministrativa ex novo, senza la quale la proposta domanda giudiziale doveva essere considerata come improponibile.

Il soggetto interessato, pertanto, ha ritenuto di dover ricorrere in Cassazione lamentando la violazione o falsa interpretazione dell’art. 42 della legge 326/2003, argomentando come la revoca, può avvenire solo a seguito di una adeguata istruttoria,  solo in ragione del venir meno di una delle condizioni per beneficiare della prestazione. Il ricorrente, a quel punto, ha un termine di sei mesi per agire in giudizio contro questa revoca.

Argomenta ancora il ricorrente che alla revoca per il mutamento delle condizioni economiche del beneficiario dovrebbe seguire una domanda amministrativa ex novo mentre una revoca per il mutamento delle condizioni sanitarie no.

2. L’orientamento della Cassazione

La Sezione Lavoro, con ordinanza n. 12945 del maggio del 2021, ha ritenuto che l’interrogativo alla sua attenzione necessitasse di essere risolto delle Sezioni Unite, nonostante sul punto vi fosse, da tempo, un orientamento consolidato.

Le Sezioni Unite, dunque, hanno in primo luogo avuto modo di evidenziare come, in effetti, sul punto vi fosse, da tempo un orientamento giurisprudenziale granitico in ragione del quale la domanda giudiziale in ripristino non darebbe luogo ad una impugnativa del provvedimento di revoca, così come argomentato dalla Corte di Appello nel caso alla sua attenzione (sul punto Cass. 27355/2020, n.28445/2019, 11075/2010).

La proposizione della domanda amministrativa ex novo viene interpretata come funzionale all’accertamento dei requisiti economici e sanitari, necessari per il riconoscimento di un nuovo beneficio, da verificarsi nella loro attualità e nella loro conformità alla disciplina vigente al momento della nuova domanda.

L’orientamento consolidato, dunque, si basa sull’assunto che la revoca comporti l’estinzione del diritto alla prestazione a seguito della quale permarrebbe la possibilità della riproposizione della domanda ex novo, ragione per la quale si renderebbe necessario, in termini di procedibilità, proporre la domanda prima in via amministrativa.

In tal senso, inoltre, si comprende come mai il nuovo riconoscimento del beneficio non potrebbe avere la data della revoca di quello estinto.


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3. L’interrogativo della Cassazione

A questo punto, però, le Sezioni Unite della Cassazione evidenziato come l’oggetto della controversia sia la verifica dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere la prestazione revocata e non solo di quelli che erano stati considerati come insussistenti al momento del provvedimento di revoca, come sul punto aveva già avuto modo di argomentare la Cassazione stessa (sentenza n. 4254/2009).

La revoca, infatti, non sarebbe idonea a creare una cesura del diritto alla prestazione laddove il Giudice, successivamente, accolga la domanda in ripristino.

La necessità, inoltre, di rivedere questo approccio interpretativo viene evidenziata dalla Cassazione anche nel fatto che, nel tempo, sia profondamente mutata anche la procedura amministrativa di accertamento dei benefici in parola, ora in capo ad un solo soggetto, l’INPS.

4. Il nuovo orientamento della Cassazione

La natura delle prestazioni di invalidità civile, per sua natura e per tutto l’impianto normativo che la accompagna,  fa si che quelle che possono essere considerate come vicende estintive sopravvenute rientrano in un quadro fisiologico del rapporto assistenziale e non eccezionale.

Accanto a questo deve aggiungersi che il sistema di verifica dei requisiti unitamente alla presenza di rigorosi termini di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale successiva all’eventuale provvedimento di revoca, appare come poco coerente la necessità di proporre una nuova domanda amministrativa.

La funzione della domanda amministrativa stessa, dopotutto, risiede nel volere ottenere un provvedimento relativamente rapido sull’accertamento di un diritto che non si vantava in precedenza.

Sotto un profilo processuale, inoltre, la proposizione di una nuova domanda amministrativa e la successiva, eventuale, fase giudiziaria precluderebbero al ricorrente di vedersi riconosciuta una continuità della prestazione revocata essendo il Giudice chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione dell’ultimo provvedimento amministrativo.

5. Le conclusioni della Cassazione

Pertanto, in conclusione, la Cassazione, con sentenza a Sezioni Unite, n. 14561/22 ha ritenuto che, ai fini della proponibilità della azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa.

Sentenza collegata

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