Incidente probatorio: disciplina

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Approfondimento sulla disciplina dell’incidente probatorio: definizione, richiesta e provvedimenti.

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Indice

1. Cos’è l’incidente probatorio?

L’incidente probatorio è un istituto atto all’acquisizione anticipata della prova in fase di indagini preliminari, anziché nella fase in cui questa, generalmente, si forma: il dibattimento.
Infatti, in quest’ultima fase le prove vengono acquisite su richiesta e nel contraddittorio tra le parti, ma ci sono dei casi in cui non è possibile attendere, pertanto il legislatore ha previsto che si possa procedere anticipatamente.
La norma di riferimento che enuclea i casi tassativi per cui è possibile esperire tale istituto è l’art. 392 c.p.p. il quale dispone che “nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:
a) all’assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
b) all’assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;
c) all’esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;
d) all’esame delle persone indicate nell’articolo 210;
e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento
“.
È, poi, possibile esperire l’incidente probatorio nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis c.p.: in questi casi il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della sua testimonianza.
Inoltre, i medesimi soggetti possono chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a 60 giorni ovvero che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall’art. 224-bis.

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2. Richiesta di incidente probatorio

La richiesta di incidente probatorio è regolata dall’art. 393 c.p.p. a norma del quale è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari (alla cancelleria del Gip) e comunque in tempo sufficiente per l’assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini.
Tale richiesta deve indicare, a pena di inammissibilità:
a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l’oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale;
b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova;
c) le circostanze che, a norma dell’art. 392, rendono la prova non rinviabile al dibattimento.
La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i difensori delle persone interessate, persona offesa e il suo difensore.
Con la richiesta di incidente probatorio per i delitti di violenza sessuale e assimilati, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti.
Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari ai fini dell’esecuzione dell’incidente probatorio. Il giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo indispensabile all’assunzione della prova quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il termine per le indagini preliminari scade durante l’esecuzione dell’incidente probatorio. Del provvedimento è data in ogni comunicazione al procuratore generale presso la Corte di Appello.
A norma dell’art. 396 c.p.p., inoltre, è possibile per il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini, presentare deduzioni sull’ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta, entro due giorni dalla notificazione della stessa.
È possibile anche depositare cose, produrre documenti, nonché indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prove e altre persone interessate.

3. Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio

Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine dell’art. 396 c.p.p., il giudice pronuncia ordinanza con la quale può accogliere, dichiarare inammissibile o rigettare la richiesta di incidente probatorio. L’ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.
Qualora il giudice accolga la richiesta, stabilisce:
a) l’oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;
b) le persone interessate all’assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;
c) la data dell’udienza. Tra il provvedimento e la data dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a 10 giorni.
Per i reati di violenza sessuale e assimilati, qualora vi siano fra le persone interessate all’assunzione della prova, dei minori, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno.
A tal fine l’udienza si può svolgere anche in luogo diverso dal tribunale come, ad esempio, strutture specializzate di assistenza o presso l’abitazione della persona interessata.

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Riccardo Polito

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