La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17493 del 30 aprile 2024, ha chiarito che, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’obbligo risarcitorio, il giudice deve indicare il termine entro cui provvedere a questo.
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Indice
1. I fatti
La Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa all’imputato dalla medesima Corte territoriale a causa del mancato adempimento da parte del condannato dell’obbligo risarcitorio cui era stata condizionata detta sospensione.
Avverso tale ordinanza, è stato presentato ricorso per Cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo con il quale si lamentava, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 163 e 165 cod. pen. poiché, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle sue condizioni economiche che non gli consentivano un adempimento pure parziale e che, quindi, la revoca del beneficio era stata disposta pur a fronte della provata impossibilità dell’adempimento.
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Formulario Annotato del Processo Penale
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2. Obbligo risarcitorio nella sospensione condizionale della pena: l’analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, osserva che, effettivamente, all’esito del giudizio di cognizione, la sospensione condizionale in favore dell’imputato era stata subordinata al pagamento della provvisionale di euro 70.950 (pacificamente mai corrisposta in favore delle vittime della truffa da lui commessa), ma non risulta che la Corte di appello di Roma, con la sentenza di condanna, avesse fissato un termine per l’adempimento.
Ricorda la Corte che “in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione o da quello dell’esecuzione. Qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen., rispettivamente, per i delitti e per le contravvenzioni“.
Viene osservato che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione, pur mancando nella sentenza irrevocabile di condanna la fissazione del termine di cui all’art. 165, sesto comma, cod. pen., nell’accogliere l’istanza di revoca, ha ritenuto l’odierno ricorrente inadempiente, senza però argomentare rispetto alla assenza di un termine per adempiere stabilito dal giudice della cognizione e senza spiegare se tale termine fosse stato stabilito in sede di esecuzione a norma del citato art. 165 o, in mancanza, se fossero già decorsi cinque anni dalla data di irrevocabilità, coma previsto dall’art. 163 cod. pen. nella ipotesi di delitti.
3. La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, alla luce di quanto finora esposto, osserva che, sulla base di un consolidato principio di diritto delle Sezioni Unite, “se il giudice della cognizione ha omesso di stabilire il termine per adempiere, il Pubblico ministero deve previamente investire il giudice dell’esecuzione della fissazione di detto termine prima di poter chiedere la revoca della sospensione condizionale della pena, mentre il giudice dell’esecuzione, nel contraddittorio delle parti, deve stabilire, se richieste, il termine di cui all’art. 165, sesto comma, cod. pen. o accertare se il termine di cui al citato art. 163 sia maturato“.
La Suprema Corte ha, pertanto, imposto, l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, per nuovo giudizio che “colmi le lacune motivazionali sopra evidenziate“.
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