Incarichi fiduciari per il governo del territorio: i modelli obbligatori

Redazione 18/10/18
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Maurizio Lucca

Riferimenti costituzionali

Volendo riflettere sui fatti di cronaca nazionale non possiamo non trovare delle contaminazioni sui temi dell’etica e dell’integrità; anche se il fenomeno va al di là dei nostri confini, possiamo sostenere che nel nostro sistema ordinamentale vi sono gli anticorpi del diritto e un’Autorità di regolamentazione della prevenzione della corruzione (l’ANAC): il sistema così congegnato è di interesse per il cittadino comune.
Se si legge l’art. 97 della Costituzione italiana e si annota il valore cogente, si comprende che «i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione», con il significato, appunto, di assicurare il “bene comune” da eventuali interessi particolari.
(…)
Se si riflette sulle nomine dei consulenti e/o dei dirigenti pubblici si può rappresentare che è illegittimo il provvedimento con il quale si conferisce l’incarico, in assenza di una reale selezione e verifica delle professionalità interne, mediante interpello, e in assenza di una effettiva comparazione dei titoli, ovvero di una selezione pubblica.
(…)

Il conferimento di incarichi e la motivazione

In ogni caso, se si intende procedere al conferimento di un posto direttivo di un candidato che per lungo tempo ha svolto funzioni di comando, ed un altro candidato che non ha mai svolto tali funzioni, se, da un lato, il primo non deve necessariamente prevalere, dall’altro, la prevalenza del secondo deve essere ancorata alla valutazione di una pluralità di elementi concreti, integranti una motivazione tale da fornire un’esaustiva rappresentazione del perché lo svolgimento pregresso delle funzioni sia recessivo rispetto agli ulteriori profili di cui, in esclusiva o in misura del tutto prevalente, sia in possesso l’altro candidato: se proprio voglio selezionare quello con minore esperienza, si potrebbe suggerire, è necessario un obbligo “rafforzato” di motivazione, nel senso che quest’ultima deve dare conto in maniera convincente di quali siano i profili attitudinali e di merito di cui il candidato privo di pregresse esperienze direttive abbia esclusivo o maggior possesso rispetto all’altro candidato e in che modo tali profili siano idonei ad attribuire allo stesso prevalenza in quanto lo rendono più idoneo avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare.
I secret listeners sostengono che è illegittima la nomina di un soggetto alla carica di direttore generale presso un’azienda pubblica che sia priva di motivazione e non indichi alcuna ragione del perché la scelta sia ricaduta sul soggetto nominato: questo modo di agire, infatti, si pone in netto contrasto con l’obbligo di motivare ogni provvedimento amministrativo, previsto, in via generale, dall’art. 3 della legge n. 241/1990, con la sola eccezione degli atti normativi e per quelli a contenuto generale, tra i quali non rientra il provvedimento di nomina.

(continua a leggere…)

 

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