Inammissibilità reclamo ex art. 410-bis c.p.p senza contraddittorio: quale rimedio?

Quale rimedio è esperibile contro l’ordinanza che ha erroneamente dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 410-bis c.p.p. senza contraddittorio?

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Quale rimedio è esperibile contro l’ordinanza del Tribunale che ha erroneamente dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. senza contraddittorio? Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 7257 del 30-10-2024

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Indice

1. La questione: violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 148 cod. proc. pen.


Il Tribunale di Catania dichiarava inammissibile, in quanto tardivamente proposto, un reclamo, proposto ai sensi dell’art. 410 bis cod. proc. pen.[1], avverso un decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore, che deduceva violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 148 cod. proc. pen.. Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’ordinanza del Tribunale, che abbia erroneamente valutato intempestivo il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. proposto dalla persona offesa avverso l’archiviazione, dichiarandolo inammissibile senza la previa instaurazione del contraddittorio, non è ricorribile per Cassazione per abnormità, essendo piuttosto viziata da violazione di legge, che può essere fatta valere chiedendo la revoca al medesimo giudice che l’ha pronunciata (v., per tutte, Sez. 6, Sentenza n. 27695 del 20/05/2021).

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3. Conclusioni: l’ordinanza del Tribunale, che abbia erroneamente valutato intempestivo il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. proposto dalla persona offesa avverso l’archiviazione, può essere soggetta solo a revoca da parte del giudice che l’ha emessa


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quale rimedio è esperibile contro l’ordinanza del Tribunale che ha erroneamente dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. senza contraddittorio.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che l’ordinanza del Tribunale, che ha erroneamente dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. senza contraddittorio, non è ricorribile per Cassazione per abnormità, ma può essere impugnata soltanto mediante richiesta di revoca al giudice che l’ha emessa per violazione di legge.
Ove dunque si verifichi invece una situazione di questo genere, è consigliabile, perlomeno alla luce di tale approdo ermeneutico, procedere ad una richiesta di tal fatta, e non invece ricorrere per Cassazione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Note


[1] Ai sensi del quale: “1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell’avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell’articolo 408 e al comma 1-bis dell’articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l’atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l’opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell’articolo 410, comma 1. 2. L’ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall’articolo 127, comma 5. 3. Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l’interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell’udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l’udienza. 4. Il giudice, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento o dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall’articolo 616, comma 1” cod. proc. pen..

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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