In tema di rito abbreviato, la riduzione di pena, prevista dall’art. 442 c.p.p., comma 2, va computata all’esito della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente all’applicazione della continuazione, al riconoscimento delle circostanze attenuanti e aggravanti, al giudizio di bilanciamento ed all’applicazione della recidiva

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(Annullamento con rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 442, c. 2)

Il fatto

La Corte d’appello di Napoli aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città avendo ritenuto generici i motivi del gravame.

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Il presente volume tratta i procedimenti speciali, così come previsti dal codice di procedura penale, con un approccio pratico-applicativo, grazie anche alla presenza di tabelle riepilogative e tavole sinottiche, allo scopo di guidare il professionista nella scelta del rito (ove ciò sia possibile) e nell’affrontare le criticità cui può andare incontro durante l’iter processuale.Gli Autori, forti di un’esperienza professionale continua e attenta, offrono la propria competenza in materia, con lo sguardo di chi affronta quotidianamente questioni attinenti alla specialità dei procedimenti disciplinati dalle norme procedurali.Il volume tiene conto della riforma del rito abbreviato e affronta altresì la procedura nei confronti dei soggetti minori.Gabriele Esposito, Vice Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. Avvocato penalista patrocinante in Cas- sazione. Cultore della materia in Diritto Processuale Penale. Autore di manuali giuridici.Alfonso Laudonia, Avvocato, Professore a contratto di Procedura Penale presso l’Università Tematica Pegaso. Si è specializzato in Diritto e procedura penale nonché in Progettazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo degli Enti ed in Diritto sportivo. È stato Assegnista di ricerca in Economy Legal Security. È autore di plurime pubblicazioni in Diritto e procedura penale.Antonio Di Tullio D’Elisiis, Avvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB). Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica http://diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osserva- torio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

Antonio Di Tullio D’Elisiis, Gabriele Esposito, Alfonso Laudonia | 2019 Maggioli Editore

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questo provvedimento il difensore dell’imputato aveva proposto ricorso per cassazione deducendo l’inosservanza dell’art. 591 c.p.p., lett. c) e art. 581 c.p.p. in relazione all’art. 438 c.p.p. atteso che, secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere l’impugnazione generica in quanto, con i motivi di appello, sarebbero state specificate le ragioni di diritto e gli elementi di fatto, posti a sostegno delle richieste, e sarebbe stato effettuato il dovuto confronto con la motivazione della sentenza impugnata tenuto conto altresì del fatto che la Corte territoriale non avrebbe considerato che, come dedotto dall’appellante, il giudice di primo grado aveva operato la riduzione della pena base solo per le attenuanti generiche e non anche per la scelta del rito abbreviato.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

Il ricorso veniva ritenuto in parte fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava prima di tutto come la Corte territoriale avesse ritenuto l’atto d’appello inammissibile essendo le richieste state formulate in termini generici e “carenti di concreti riferimenti alla fattispecie giudicata e alla motivazione della sentenza gravata“.

Orbene, ad avviso della Corte di Cassazione, tale conclusione poteva essere condivisa con riguardo alla censura sollevata con l’atto d’appello, relativa all’esclusione della responsabilità del ricorrente, posto che tale doglianza difettava di confronto con la motivazione della sentenza impugnata mentre, invece, la Cassazione (Sez. VI, n. 8700 del 21 gennaio 2013) ha affermato che “la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 c.p.p.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)”.

Ciò posto, veniva stimata parimenti priva di specificità la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. atteso che l’appellante si era limitato a fare generico riferimento alle “modalità della condotta e all’esiguità del danno, pari ad Euro 650,00” senza specificamente indicare tutti i presupposti richiesti dalla norma de qua per la configurabilità della causa di non punibilità così come la richiesta di applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 era del tutto infondata a fronte di un danno all’evidenza non esiguo.

Di contro, ad avviso del Supremo Consesso, la conclusione, cui era pervenuta la Corte di merito, non poteva essere condivisa quanto alla doglianza che l’appellante aveva sollevato in ordine alla determinazione alla pena dato che, come rilevato in sede di legittimità ordinaria
(Sez. 5, n. 55807 del 3/10/2018), la riduzione di pena, prevista dall’art. 442 c.p.p., comma 2, va computata all’esito della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente all’applicazione della continuazione, al riconoscimento delle circostanze attenuanti e aggravanti, al giudizio di bilanciamento ed all’applicazione della recidiva atteso che tale riduzione, per il suo carattere premiale ed in quanto assolutamente disancorata da ogni apprezzamento concernente il “reato” oppure il “reo“, non può essere ricondotta, né alla categoria delle circostanze attenuanti, né a quella delle diminuenti in senso tecnico-giuridico.

Da ciò se ne faceva discendere come il giudice, nell’irrogazione della pena, debba effettuare la riduzione, dapprima, per effetto delle attenuanti generiche e, poi, in considerazione del rito prescelto mentre, di contro, nel caso in esame, come emerge dalla lettura della sentenza di primo grado, il giudice aveva erroneamente effettuato la riduzione della pena base solo per effetto delle concesse attenuanti generiche ma non anche – e all’esito di tale riduzione – in ragione del rito abbreviato scelto.

I giudici di piazza Cavour, di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, disponevano l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio.

Conclusioni

La sentenza in esame è assai interessante nella parte in cui chiarisce come debba essere determinata la pena in sede di giudizio abbreviato,

Difatti, nel richiamare un precedente conforme, gli Ermellini, in siffatta pronuncia, hanno postulato che la riduzione di pena, prevista dall’art. 442 c.p.p., comma 2, va computata all’esito della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente all’applicazione della continuazione, al riconoscimento delle circostanze attenuanti e aggravanti, al giudizio di bilanciamento ed all’applicazione della recidiva.

Tal che ne discende che, ove invece il giudice dovesse determinare la pena in senso diverso, ben potrà impugnarsi un provvedimento di questo tipo nei modi e nelle forme previste dal codice di rito penale.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in tale decisione, proprio perché fa chiarezza su tale tematica processuale, dunque, non può che essere positivo.

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