In tema di assegnazione di sedi farmaceutiche, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, l. reg. Puglia 9 agosto 2006 n. 26, come modificata dall’art.1, l. reg. Puglia 12 dicembre 2006 n. 34.

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E’ questo uno dei principi con cui il T.A.R. PUGLIA – BARI – SEZIONE I con la Sentenza 4 marzo 2008 n.483 ha respinto il ricorso proposto da alcuni titolari di famarcie unitamente all’Ordine dei Farmacisisti della Provincia di Lecce avverso la nota dirigenziale relativa a diffida a bandire i concorsi per l’assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione nonchè la determinazione dirigenziale, relativa ad assegnazione extra ordinem di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione.
 
Con la sentenza in commento il TAR barese ha tra l’altro statuito che:
 
– gli Ordini professionali hanno legittimazione a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria dei soggetti di cui abbiano la rappresentanza istituzionale, non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa, ma anche ogniqualvolta si tratti comunque di conseguire determinati vantaggi sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla categoria ed anche nell’ipotesi in cui possa configurarsi un ipotetico conflitto di interessi tra ordini e singoli professionisti beneficiari dell’atto impugnato che l’ordine assume invece essere lesivo dell’interesse istituzionalizzato della categoria;
 
– nel processo amministrativo, la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi per essere idoneo ad escludere la legittimazione ad agire dell’ordine professionale deve essere sostanziale, essendo all’uopo insufficiente la circostanza meramente eventuale e giuridicamente insignificante che alcuni professionisti possano beneficiare del provvedimento che l’ordine assume lesivo dell’interesse istituzionalizzato della categoria;
 
– la materia della assegnazione delle sedi farmaceutiche, afferendo alla sfera della "tutela della salute", rientra tra quelle attribuite alla potestà legislativa concorrente della Regione ai sensi dell’art.117 comma 3, Cost. come novellato con la l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, sicché, in essa, le Regioni possono legiferare con il solo limite del rispetto dei principi fondamentali la cui determinazione è rimessa, invece, alla legislazione statale.
 
                                                                                                Avv. ****************
 
 
 
 
 
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1410 del 2007, proposto da:
 
Romano Emilia, **************, ***************, ****************** e l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecce in persona del presidente in carica, rappresentati e difesi dall’avv. **************, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
 
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall’avv. *****************, con domicilio eletto presso ***************** in Bari, via Celentano 27;
nei confronti di
 
Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (****), rappresentata e difesa dagli avv.ti ************** e ***********************, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale;
*************, rappresentato e difeso dall’avv. ******************, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale;
Fonto’ Agata, rappresentata e difesa dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale;
Livrieri Ava Rosaria, rappresentata e difesa dagli avv. ******************, ************, con domicilio eletto in Bari, corso ******* n. 136/D;
Petracca **************, rappresentata e difesa dagli avv. ******************, ***************, con domicilio eletto presso l’avv. **************** in Bari, c.so V.Emanuele 52;
********************, Chiriacò *******, **************, ***************, *************** e **************, rappresentati e difesi dall’avv. ******************, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai 43, presso l’avv. *****************;
***********************, *************, ********** e **********************, rappresentate e difese dagli avv. ***************** e ***********, con domicilio eletto in Bari, via Marchese di ********, n. 47;
de Biase ******, rappresentato e difeso dagli avv. ************* e *****************, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale;
annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
 
della nota dirigenziale n. 24/13870/ATP del 27 febbraio 2007 rela.tiva a diffida a bandire i concorsi per l’assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione;
della determinazione dirigenziale n. 41 del 13 marzo 2007, pubblicata sul BURP n. 42 del 22 marzo 2007, relativa ad assegnazione extra ordinem di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, nonché condanna della Regione Puglia al risarcimento dei danni.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (****);
Visto l’atto di costituzione in giudizio di *************, ********************, ***********************, ********************, ***********************, *************, **********, *********************, ****ò ************** e ***************;
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli Ordini dei Farmacisti della Provincia di Bari, Brindisi, Taranto e Foggia;
Visti i motivi aggiunti per l’annullamento della determinazione dirigenziale n.61 del 23 marzo 2007, pubblicata sul BURP n. 65 del 3 maggio 2007, relativa ad assegnazione extra ordinem della sede farmaceutica del Comune di Castelluccio Valmaggiore, nonché delle determinazioni dirigenziali n. 42 del 27 marzo 2007 e n. 63 del 27 aprile 2007 di nomina della commissione di esperti per la formazione della graduatoria degli aventi titolo alla assegnazione extra ordinem;
Visti i motivi aggiunti per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 83 del 28 maggio 2007, di approvazione della graduatoria finale degli aventi titolo alla assegnazione extra ordinem delle sedi farmaceutiche;
Visti i motivi aggiunti per l’annullamento della determina n. 121 del 31.7.2007 e del verbale di interpello del 6.8.2007;
Visti i motivi aggiunti per l’annullamento dei decreti del Presidente della Giunta regionale del 5.9.2007, dal n. 777 al n. 789 incluso, di assegnazione delle sedi farmaceutiche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il cons. *************;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2008, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
 
Con ricorso notificato il 13.4.2007, depositato il 23 detti, i ricorrenti, tutti iscritti all’albo dei farmacisti della Provincia di Lecce e l’Ordine dei farmacisti della Provincia di Lecce, hanno impugnato gli atti relativi ad assegnazione extra ordinem delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, nonché la nota dirigenziale sulla diffida a bandire i concorsi per la copertura di sedi farmaceutiche e di nuova istituzione (atti indicati negli estremi in epigrafe).
Lamentano che, malgrado siano trascorsi sette anni dalla indizione dell’ultimo concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, la Regione Puglia, invece di bandire un pubblico concorso nel rispetto delle scadenze temporali fissate dall’art.4, legge 8 novembre 1991, n. 362 avrebbe sottratto le sedi farmaceutiche al pubblico concorso per assegnarle in via diretta ai gestori provvisori le cui sedi fossero state assegnate ad altri farmacisti in esecuzione delle graduatorie provinciali risultanti dagli ultimi concorsi.
Deducono:
1) violazione di legge ed eccesso di potere per erronea interpretazione dell’art.4, legge n. 362/1991;
in ordine alla determinazione dirigenziale n. 2/13870/2007 di riscontro della diffida ad indire i concorso pubblici;
2) in relazione alla determinazione 42/2007, di ricognizione delle sedi farmaceutiche da assegnare ai gestori provvisori, violazione dell’art.2, legge 7 agosto 1990, n.241 e succ. modifiche; violazione dei principi fondamentali e vigenti riservati alla legislazione dello Stato; violazione dell’art.117, co.3 della Costituzione; violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (artt. 3 e 97);
3) violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 32, 41, 97 e 117, co.1 della Costituzione; violazione del Trattato di Roma e violazione dell’art. 6, legge n. 212/1990;
4) illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge regionale 9 agosto 2006, n.26 come modificata e integrata dalla legge regionale 12 dicembre 2006, n. 34; violazione degli artt. 117, 3 e 97 della Costituzione e dei criteri di ragionevolezza e coerenza.
Secondo i ricorrenti la normativa regionale richiamata, nella parte in cui prevede la assegnazione diretta ai gestori provvisori di sedi farmaceutiche, è incostituzionale sia perché introduce una irragionevole disparità di trattamento tra i farmacisti consentendo solo a taluni la partecipazione alla procedura di assegnazione, sia in quanto, afferendo alla materia della salute, rientra tra le materie di potestà legislativa concorrente, con obbligo della Regione di rispettare i principi fondamentali la cui determinazione è riservata alla legislazione statale, tra i quali il sistema del concorso pubblico per la assegnazione delle sedi farmaceutiche.
Chiedono, in conseguenza, annullarsi gli atti impugnati, previa sospensione della loro efficacia e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale de qua.
La Regione Puglia, costituitasi in giudizio con atto depositato il 15 maggio 2007, ha eccepito in rito la inammissibilità della impugnazione della nota dirigenziale prot. 13870/2007 e nel merito ha dedotto la infondatezza delle censure.
Con memoria depositata il 6 maggio 2007, si è costituita in giudizio la Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti Italiani (****) che ha sostenuto le ragioni dei ricorrenti, concludendo per la remissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Si sono costituiti in giudizio i controinteressati, dottori ***********************, *************, ********** e ********************** che hanno contestato le censure per infondatezza e hanno eccepito la inammissibilità del ricorso.
In data 24 aprile 2007, si sono costituiti i dottori ********************, Chiriacò *******, **************, *************** e *************** che hanno controdedotto alle censure, eccependo, altresì, la inammissibilità del ricorso.
In data 7 maggio 2007, si è costituita in giudizio la dott.ssa ********************.
Il 15 maggio 2007 si è costituita in giudizio la dott.ssa *********************** che ha eccepito la carenza di interesse e di legittimazione attiva dei ricorrenti che dall’accoglimento del ricorso non potrebbero trarre alcun vantaggio diretto, immediato e attuale; la carenza di legittimazione attiva dell’Ordine provinciale dei farmacisti che dovrebbe agire a tutela dell’intera categoria e non di alcuni iscritti a danno di altri; la carenza di interesse di alcuni ricorrenti già titolari di farmacia (la dott.ssa ****** e la dott. *****) e ha dedotto la infondatezza nel merito delle censure.
In data 16 maggio 2007, si è costituita in giudizio la dott.ssa *******************ò che ha controdedotto alle censure chiedendo il rigetto del ricorso.
Con motivi aggiunti notificati il 21 maggio 2007, depositati il 31 detti, i ricorrenti hanno impugnato la determina dirigenziale di assegnazione della sede farmaceutica del Comune di Castelluccio Valmaggiore, attualmente in gestione provvisoria che era stata esclusa dall’elenco di cui alla precedente determina n. 41/2007, la determinazione dirigenziale n.42 del 27 marzo 2007 di nomina della commissione di esperti di supporto per la valutazione dei titoli per la formulazione della graduatoria dei farmacisti assegnatari ex art.5, legge reg. 26/06 come modificata e integrata dalla legge reg. 34/06 e la determinazione dirigenziale n. 63/2007 che ha modificato la determinazione n. 42/07, deducendo le medesime censure di cui al ricorso introduttivo.
Con motivi aggiunti notificati il 7 giugno 2007, depositati il 13 giugno 2007, i ricorrenti hanno impugnato la determinazione dirigenziale n. 83 del 28 maggio 2007, di approvazione della graduatoria finale degli aventi diritto alla assegnazione delle sedi farmaceutiche.
Con atto notificato il 13 giugno 2007, depositato in pari data, l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bari, l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brindisi, l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Taranto e l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Foggia hanno spiegato intervento ad adiuvandum, chiedendo il pieno accoglimento del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti.
Con atto notificato il 20 agosto 2007, depositato il 27 detti, i ricorrenti hanno impugnato la determina dirigenziale n.121 del 31 luglio 2007, pubblicata sul BURP n. 113/2007 e il verbale di interpello per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, deducendo illegittimità in via derivata.
Con atto notificato il 6 settembre 2007, depositato l’8 settembre, il dott. *************, classificato al primo posto della graduatoria approvata dalla Regione Puglia con determina dirigenziale n. 83/07, ha spiegato intervento ad opponendum, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e irricevibilità del ricorso e comunque il rigetto.
Con motivi aggiunti notificati il 10.9.2007, depositati in pari data, i ricorrenti hanno impugnato i decreti del Presidente della Giunta regionale del 5 settembre 2007, dal n. 777 al n. 789 incluso, di assegnazione delle sedi farmaceutiche, pubblicati sul BURP n. 123 del 5.9.2007, deducendo illegittimità in via derivata.
Tutte le parti hanno depositato memorie difensive con le quali hanno illustrato le rispettive tesi difensive.
Alla udienza del 9 gennaio 2008, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
 
1.- Va respinta, in quanto infondata, la eccezione di carenza di legittimazione a ricorrere dell’Ordine dei Farmacisti di Lecce, sollevata dalla difesa della Regione e delle parti private controinteressate in considerazione che l’interesse fatto valere dall’Ordine non riguarda l’intera categoria dei farmacisti bensì taluni iscritti.
Deve osservarsi che gli Ordini professionali hanno legittimazione a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria dei soggetti di cui abbiano la rappresentanza istituzionale, non solo – ovviamente – quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa, ma anche ogniqualvolta si tratti comunque di conseguire determinati vantaggi sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla categoria ed anche nell’ipotesi in cui possa configurarsi un ipotetico conflitto di interessi tra ordini e singoli professionisti beneficiari dell’atto impugnato che l’ordine assume invece essere lesivo dell’interesse istituzionalizzato della categoria (Cons. Stato, sez. V, 7 marzo 2001, n. 1339; 3 giugno 1996, n. 624; TAR Palermo, sez. II, 22 marzo 2005, n.410; TAR Campania – Napoli, 11 giugno 1999, n. 1602).
La sussistenza di un potenziale conflitto di interessi per essere idoneo ad escludere la legittimazione ad agire dell’ordine professionale deve essere sostanziale, essendo all’uopo insufficiente la circostanza meramente eventuale e giuridicamente insignificante che alcuni professionisti possano beneficiare del provvedimento che l’ordine assume lesivo dell’interesse istituzionalizzato della categoria.
Nel caso in esame, non vi è dubbio che l’Ordine professionale ricorrente fa valere un interesse giuridicamente riferibile alla intera categoria dei farmacisti, sostanziantesi nel rispetto delle norme che garantiscono a tutti gli associati di poter partecipare ai concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche.
Sussiste, quindi, la legittimazione ad agire dell’Ordine professionale contestata dalle resistenti.

2.- Va respinta la eccezione di carenza di interesse e legittimazione ad agire dei ricorrenti sollevata dalle parti private controinteressate, incentrata sulla circostanza che dall’annullamento dell’atto impugnato, i ricorrenti non potrebbero trarre alcun vantaggio diretto, immediato e attuale.
La eccezione è priva di pregio.
Le parti sono ben consapevoli che l’interesse che sottende l’azione è puramente strumentale, volto a recuperare al pubblico concorso aperto a tutti gli aventi titolo sedi che la Regione ha inteso assegnare in deroga al regime ordinario, con atti di cui si assume la dubbia legittimità costituzionale.
D’altra parte è evidente che, in questo caso, come in qualsiasi caso analogo, l’unica via che gli interessati hanno a disposizione per investire il giudice della questione di supposta illegittimità costituzionale di una norma di legge è impugnare i provvedimenti sfavorevoli conseguenti alla applicazione di essa; opinando al contrario, i soggetti pregiudicati da determinazioni assunte dall’amministrazione in applicazione di norme sospette di incostituzionalità non avrebbero alcuno strumento per far valere la illegittimità di queste ultime.

3.- Ugualmente non ha pregio la eccezione di carenza di interesse di quei ricorrenti già titolari di sede farmaceutica, essendo indubbio che il concorso pubblico è l’unico mezzo per conseguire una sede diversa da quella già assegnata.

4.- Nel merito, il ricorso è infondato, e va respinto.
Manifestamente infondata è, in particolare, l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 come modificata dall’art.1 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 34.

5.- Innanzi tutto, deve convenirsi col rilievo di parte ricorrente, avallato da consolidata giurisprudenza, anche costituzionale – secondo cui la materia della assegnazione delle sedi farmaceutiche, afferendo alla sfera della "tutela della salute", rientra tra quelle attribuite alla potestà legislativa concorrente della Regione ai sensi dell’art.117, comma 3, Cost. come novellato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: conseguentemente, in essa le Regioni possono legiferare con il solo limite del rispetto dei principi fondamentali la cui determinazione è rimessa, invece, alla legislazione statale (cfr., da ultimo, C. Cost., 6 marzo 2006, n. 87).
Con riferimento, dunque, alla disciplina statale in subiecta materia, questa è stata costituita originariamente dalla legge 8 novembre 1991, n. 362; a seguito della richiamata modifica del titolo V della Costituzione e del nuovo assetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni, occorre oggi fare riferimento alla disciplina riveniente dal decreto legge 30 settembre 2003, n. 29 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
All’interno di questa cornice, la Regione Puglia è intervenuta in un primo tempo con la legge regionale 9 agosto 2006, n. 26. Per quanto qui interessa, l’art.5 di tale legge, poi modificato dall’art.1 della successiva legge regionale 12 dicembre 2006, n. 34, così dispone:
" 1. I gestori provvisori, le cui sedi farmaceutiche siano state assegnate in esecuzione delle graduatorie provinciali, risultanti dagli ultimi concorsi provinciali, approvate con determinazioni dirigenziali nn. 26/2003, 27/2003, 138/2004 e 141/2004, ma risultanti idonei negli stessi o in quelli precedenti, sono dichiarati assegnatari di sedi farmaceutiche e immessi nella titolarità secondo disponibilità esistenti e nell’ordine di una graduatoria comparativa per titolo secondo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1994, n. 298 (Regolamento di attuazione dell’art. 4, co. 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico).
2. Le domande degli aventi diritto devono pervenire entro il 28 febbraio 2007 e i titoli a esse allegati sono valutati, secondo i criteri di cui al comma 1, dal dirigente del servizio farmaceutico della Regione Puglia, che propone la relativa graduatoria da approvarsi da parte del dirigente del Settore Sanità entro 30 giorni decorrenti dal termine di presentazione delle domande. Previa pubblicazione sul BURP della determina di approvazione della graduatoria, si procede alle relative assegnazioni a seguito di interpello simultaneo.
3. L’immissione nella titolarità può avvenire previo abbandono di giudizi eventualmente intentati dagli interessati contro la Regione Puglia".
Tale disciplina, all’evidenza, nasceva dall’esigenza di regolarizzare la posizione di quei farmacisti che negli anni precedenti avevano conseguito la titolarità di sedi farmaceutiche a titolo provvisorio o precario: un problema di rilevanza nazionale, che aveva in precedenza indotto lo stesso legislatore statale a intervenire con disposizioni di "sanatoria" quali l’art.14 della citata legge 362 del 1991 e, più di recente, l’art. 46 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (norma poi dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 87/2006).
Con l’ulteriore dichiarato fine di porre termine al consistente contenzioso al quale avevano dato luogo i concorsi menzionati nella riportata disposizione di legge regionale.

6.- Ciò premesso, il Collegio non condivide l’impostazione di parte ricorrente, secondo cui la normativa regionale testé richiamata violerebbe i principi fondamentali della legislazione statale in materia, e in particolare il principio da cui discenderebbe la necessità, sempre e comunque, di un concorso aperto a tutti per l’assegnazione delle sedi de quibus.
6.1- Al riguardo, soccorre in primo luogo l’argomento testuale ricavabile dall’art.48, co. XXIX della citata legge n. 326 del 2003, che così recita "…salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l’utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni".
Questa norma invocata dalla stessa ricorrente quale espressione del principio fondamentale di cui si assume la violazione da parte della normativa regionale, contiene in realtà l’espressa salvezza di una "diversa disciplina regionale": segno che la previsione del concorso quadriennale, nelle intenzioni del legislatore statale, è destinata a restare la modalità ordinaria di assegnazione delle sedi vacanti, ma che non è escluso affatto che le Regioni, in considerazioni di specifiche esigenze contingenti (quale, ad esempio, proprio quella di sanare pregresse situazioni di precariato), possano prevedere per casi determinati modalità diverse.
6.2- La previsione richiamata assume particolare significato se la si pone in relazione con la più volte citata sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 2006, di poco anteriore, con la quale era stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 46 della legge n. 3/2003, la quale aveva introdotto una analitica e dettagliata procedura per la regolarizzazione delle posizioni dei farmacisti gestori di sedi in via provvisoria: in quella sede, la Corte non censurò affatto la scelta di ricorrere a procedure diverse da quelle concorsuali per conseguire il predetto scopo, ma semplicemente ritenne incompatibile con il mutato assetto delle competenze tra Stato e Regioni, quale riveniente dal modificato titolo V della Costituzione, la analitica e dettagliata disciplina statale (insomma, illegittimo non era il ricorso in sé a procedure di sanatoria, ma soltanto il fatto che queste fossero state articolate escludendo del tutto ogni spazio alla potestà legislativa regionale).
Si comprende, pertanto, il perché con il successivo intervento, il legislatore statale abbia inteso limitarsi a prevedere la sola modalità normale di assegnazione delle sedi, riconoscendo però espressamente la potestà delle Regioni di prevedere procedure alternative.
6.3- Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale 13 dicembre 2006, n. 448 sulla quale insistono gli attuali ricorrenti.
Infatti, come correttamente evidenziato dalle parti resistenti, la normativa della Regione Sicilia dichiarata illegittima con tale decisione aveva portata decisamente diversa da quella che qui occupa, in quanto prevedeva che una determinata percentuale fissa delle sedi vacanti fossero assegnate sempre e comunque con modalità non concorsuali; in altri termini, a differenza del caso in questione, in cui la procedura derogatoria è limitata nel tempo e circoscritta a un numero determinato di situazioni da sanare, in quel caso il legislatore regionale aveva introdotto una deroga permanente al principio concorsuale disegnato dalla legislazione statale, ciò che può comprendersi sia stato ritenuto un vulnus al orincipio medesimo.
Pertanto, trattandosi di sentenza relativa a situazione alquanto diversa da quella di specie, il richiamo è inconferente.
6.4- Nemmeno può condividersi il profilo di incostituzionalità della disposizione regionale censurata rappresentato sulla base del richiamo diretto al principio costituzionale di cui all’ultimo comma dell’art. 97 Cost..
Innanzi tutto è la stessa disposizione costituzionale in questione a porre il principio del pubblico concorso come meramente tendenziale, riconoscendo alla legge la facoltà di derogarvi.
In secondo luogo, è noto che il principio concorsuale non va rigidamente interpretato nel senso della necessità sempre e comunque di un concorso pubblico aperto a tutti gli aventi titolo: diversamente dovrebbe concludersi per l’illegittimità delle numerose ipotesi di concorsi ristretti o riservati che la nostra legislazione in materia di impiego pubblico prevede o consente.

7.- Le considerazioni che precedono appiono già sufficienti a far concludere per la manifesta infondatezza della eccezione de qua.
Tuttavia, può ad abundantiam evidenziarsi come appaiano condivisibili i rilievi delle parti resistenti, laddove sottolineano che, anche a voler tener conto unicamente della legislazione statale, neanche questa implica la necessità indiscriminata di concorsi aperti a tutti, escludendo la possibilità di procedure che, ancorché più ristrette nell’individuazione dei partecipanti, conservino natura concorsuale o comunque selettiva: come ben evidenziato negli scritti difensivi di taluni dei controinteressati, ciò che si evince dalla normativa statale complessivamente considerata è il principio di "concorsualità" delle assegnazioni, e non quello della necessità inderogabile di un concorso pubblico.
Sotto tale profilo, non può non assumere particolare significato la circostanza che i soggetti assegnatari delle sedi ex art.5, legge reg. n.26/2006 non sono stati scelti dalla amministrazione in maniera arbitraria o capricciosa, trattandosi comunque di farmacisti risultati idonei all’esito di precedente prova concorsuale regolarmente sostenuta, e tuttavia non collocati utilmente in graduatoria per l’assegnazione di sedi vacanti e successivamente beneficiati di assegnazione a titolo provvisorio; di più, tra costoro, l’assegnazione delle sedi è avvenuta, per espressa previsione normativa, in base ad una vera e propria selezione per titoli, che ha portato alla selezione di una "graduatoria comparativa" seguendo la quale è poi avvenuta la concreta attribuzione delle sedi medesime.

8.- I rilievi sviluppati al punto che precede aiutano a comprendere anche l’inconsistenza dell’ulteriore eccezione di incostituzionalità per irragionevolezza, basata sulla asserita disparità di trattamento che il legislatore avrebbe introdotto tra i farmacisti interessati alle sedi.
Sul punto è sufficiente richiamare la pacifica giurisprudenza costituzionale secondo cui può parlarsi di irragionevole disparità di trattamento in violazione dell’art.3 Cost. soltanto laddove il legislatore
abbia illogicamente trattato in maniera diversa situazioni identiche, ovvero abbia irragionevolmente
disciplinato in modo eguale situazioni diverse: tale non è, con tutta evidenza, la situazione de qua, laddove i farmacisti destinatari della disposizione ex art.5, l. reg. n.26/2006, per quanto evidenziato in ordine alla peculiare posizione di "idonei" e conseguentemente di gestori provvisori, si trovavano chiaramente in una situazione diversa da quella di tutti gli altri farmacisti non assegnatari di sede; da qui l’esigenza di sanare la loro posizione, che costituisce sufficiente e ragionevole motivo per un diverso esercizio della discrezionalità del legislatore regionale in materia.

9.- Quanto sin qui esposto si riferisce anche alla impugnazione della nota dirigenziale n.24/13870/2007, relativa alla istanza – diffida volta a sollecitare la indizione di concorsi per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche.
Tale nota, malgrado sia priva di contenuto lesivo, evidenziandosi in essa la necessità che fossero previamente definite le procedure di assegnazioni in corso, all’esito delle quali la Regione avrebbe bandito i nuovi concorsi, è stata presentata nella prospettazione dei ricorrenti, intimamente connessa al procedimento di assegnazione delle sedi ai gestori provvisori, sicché anche tale impugnazione va respinta.

10.- Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Attesa la complessità delle questioni tecnico – giuridiche sottese al presente ricorso, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.
 
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione prima, respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2008 con l’intervento dei Magistrati:

******************, Presidente
*************, ***********, Estensore
**************, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Matranga Alfredo

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