In materia di reati tributari, la confisca del profitto non può essere disposta nel solo caso di restituzione integrale all’erario della somma anticipata dallo Stato a nulla rilevando una restituzione solo parziale

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(Annullamento con rinvio)

Il fatto, i motivi addotti nel ricorso per Cassazione e le altre argomentazioni sostenute dalle parti

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona aveva proposto ricorso per cassazione in data 19/01/2018 avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona in data 9/1/2018 nei confronti di B. R. M. e A. T. ai quali è stata applicata la pena di mesi quattro di reclusione ciascuno con la sospensione condizionale per i reati di cui agli artt. 81, 110, 316 ter cod. pen. perché, quali soci della G.S. T. s.r.l. e amministratori della stessa, mediante utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi, beneficiavano indebitamente dell’esonero dei versamenti di contributi previdenziali per un totale di euro 103.000,00 circa in relazione all’assunzione a tempo indeterminato di una pluralità di lavoratori.

Il Procuratore Generale di Ancona aveva dedotto, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 316 ter e 322 ter cod. pen. non avendo la sentenza disposto la confisca obbligatoria, sulla base di un accordo di pagamento intercorso tra l’INPS e la società di cui gli imputati sono legali rappresentanti, accordo che prevede un piano di ammortamento con rateizzazione di 24 mensilità che avrebbe potuto elidere il profitto derivante dal reato mentre la confiscabilità di beni per equivalente – in caso di reati di cui all’art. 316 ter cod. pen. – è previsto espressamente dall’art. 322 ter cod. pen. e dunque tale confisca va disposta obbligatoriamente anche nel caso di sentenza di applicazione pena poiché non è commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell’autore, né è diretta a privare quest’ultimo dal beneficio economico tratto dall’illecito.

Premesso ciò, si rilevava come, nel caso di specie, a fronte di una ipotesi di confisca obbligatoria, il giudice avesse argomentato la non applicazione della confisca sull’assunto che il programma di rateizzazione concordato avrebbe eliso il profitto derivante dal reato mentre, al contrario la sanzione della confisca obbligatoria potrebbe non essere adottata nell’ipotesi di integrale pagamento dei contributi previdenziali fermo restando che se la Corte di cassazione aveva affrontato un’ipotesi di confisca adottata a fronte di integrale restituzione del profitto avvenuta mediante polizza fidejussoria bancaria (ciò che conta è l’avvenuto pagamento della somma inizialmente erogata dallo Stato a titolo di pretesa creditoria), la giurisprudenza aveva affermato in generale il principio secondo cui “solo l’integrale pagamento del debito” può condurre alla non operatività della confisca, essendo insufficiente la mera ammissione ad un piano rateale di pagamento o il parziale pagamento (Sez. 3, n. 5681 del 27/11/2013 e Sez.3, n. 37748 del 16/07/2014).

A fronte di ciò, nel caso di specie, era stata illegittimamente pretermessa l’applicazione della prescritta confisca (eventualmente nella forma per equivalente) dei beni costituenti il profitto del reato che andava parametrata al netto delle restituzioni già effettuate secondo il piano concordato di versamento rateale.

In data 25/7/2018 B. R. M. e A. T. avevano presentato memorie difensive ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. avverso il ricorso proposto dal Procuratore Generale di Ancona rappresentando che, a seguito di verbale di accertamento della Direzione Territoriale del Lavoro di Trieste-Gorizia. i suddetti soci della G.S. T. s.r.l. concordavano con l’INPS il pagamento dell’intero ammontare dei contributi non corrisposti in 24 rate mensili, proposta accolta dall’INPS e alla data del 23 luglio 2018 erano state pagate n. 21 rate.

A seguito delle indagini della Procura, i predetti B. R. M. e A. T. venivano rinviati a giudizio per i reati di cui agli artt. 81, 110 e 316 ter cod. pen., procedimento che veniva definito con il rito del patteggiamento.

In punto di diritto, sostenevano gli imputati come nella fattispecie in esame non avrebbero tratto alcun profitto dall’avere omesso il versamento dei contributi previdenziali per euro 101.957,00 dovuti per assunzione di personale con contratto a tempo indeterminato atteso che, alla data dell’emissione della sentenza di primo grado, gli stessi avevano già corrisposto la cospicua somma di euro 82.475,00 e, quindi, per tale entità, a loro avviso, non poteva essere raffigurato alcun tipo di illecito guadagno, facendo venir meno il presupposto di legge per la sua attuazione.

Lo stesso giudice della sentenza di patteggiamento aveva affermato che in conformità alla pronuncia della Corte di cassazione (Sez. 3, n. 44446 del 15/10/2013), la confisca è strumentale a colpire l’accrescimento patrimoniale frutto dell’illecito e non una parte del patrimonio in quanto tale, dandosi altrimenti vita ad un effetto sanzionatorio illegittimo non previsto dalla legge e, di conseguenza, il pagamento all’Erario del profitto derivante dal reato eliminava in radice lo stesso oggetto sul quale avrebbe dovuto incidere la confisca mentre il gravame del Procuratore Generale avrebbe portato alla conseguenza secondo la quale, non dovendosi tenere conto dei versamenti già effettuati per euro 82.475,00, gli imputati avrebbero dovuto nuovamente sborsare lo stesso importo tenuto conto altresì del fatto che, inoltre, la non completa corresponsione dell’intero importo era dovuta al mancato decorso di tutti i mesi rateizzati non ancora trascorsi e non era invece conseguenza di inadempimento.

Il secondo comma dell’art. 12 bis D.Igs n. 74/2000, in riferimento ai reati tributari, tra l’altro, statuisce che “la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta”.

In data 11/09/2018 gli imputati, dal canto loro, avevano disposto documentazione integrativa in relazione alle ricevute di pagamento di rate e D.U.R.C. della società G.S. P..

Il 28/6/2018 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, a sua volta, aveva fatto pervenire le proprie conclusioni scritte ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della confisca dei beni costituenti profitto del reato.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava a tal riguardo come la natura sanzionatoria della confisca per equivalente ed il tenore della norma che prevede la misura ablativa rendesse illegittimo il ragionamento del giudice del patteggiamento che aveva applicato incongruamente il principio (richiamato da esso decidente) espresso nella pronuncia Sez. 3, n. 44446 del 15/10/2013 secondo cui “la confisca del profitto non può essere disposta nel caso di restituzione integrale all’erario della somma anticipata dallo Stato, giacché tale comportamento elimina in radice l’oggetto della misura ablatoria” posto che siffatto principio esclude implicitamente che un adempimento parziale possa autorizzare a non disporre la confisca del profitto.

Tal che se ne faceva conseguire come l’elisione del profitto illecito possa avvenire soltanto come conseguenza di «integrale pagamento del profitto realizzato» e non in presenza di un programma di rateizzazione delle somme dovute, dall’esito incerto fino all’ultima rata.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, veniva disposto l’annullamento della sentenza impugnata con riguardo alla intempestiva esclusione della confisca, che al momento della adozione della pronuncia, andava disposta.

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Conclusioni

La sentenza in commento si appalesa assai interessante in quanto in essa si afferma che, in materia di reati tributari, non è sufficiente un adempimento parziale per impedire l’applicazione della confisca atteso che la confisca del profitto non può essere disposta solo nel caso di restituzione integrale all’erario della somma anticipata dallo Stato.

Siffatta decisione, dunque, deve essere presa nella dovuta considerazione ove si verifichino casi analoghi a quello trattato nel caso di specie.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in tale pronuncia, dunque, proprio per la sua rilevanza in materia di confisca, non può che essere positivo.

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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