In materia di contributi pubblici la giurisprudenza ha chiarito che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente per oggetto l’intimazione di restituzione dell’importo di finanziamenti già erogati, essendo il beneficiario titol

Lazzini Sonia 19/11/09
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Invero, nella fase procedimentale successiva all’attribuzione del contributo, il beneficiario risulta titolare di un diritto soggettivo relativamente alla conservazione dell’erogazione disposta di fronte alla contraria posizione assunta dall’amministrazione, con provvedimenti variamente denominati (revoca, decadenza, risoluzione), per l’asserito inadempimento, da parte del concessionario, della disciplina regolatrice del rapporto.
 
Nel caso di specie la controversia attiene all’accertamento della sussistenza o meno dell’esatto adempimento delle obbligazioni che incombevano sulla ricorrente per effetto della concessione del contributo, questione estranea alla cognizione di questo giudice, involgendo con evidenza aspetti del rapporto intercorso tra le parti, in cui non entrano in alcun modo in gioco la potestà dell’amministrazione e la valutazione dell’interesse pubblico, e dove la situazione del privato è pertanto di diritto soggettivo.
In linea con l’orientamento del Tribunale (cfr. sent. 1120 del 2008 della sede di L’Aquila e le sentenze 841 e 1039 del 2008 della sezione di Pescara) va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la cognizione del ricorso al giudice ordinario presso cui il giudizio può essere riassunto con salvezza degli effetti della domanda proposta.
 
 
A cura di *************
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 447 del 22 ottobre 2009, emessa dal Tar Abruzzo, Aquila
 
 
N. 00447/2009 REG.SEN.
N. 00153/2004 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 153 del 2004, proposto da:
ALFA s.r.l., in persona dell’amministratore unico, rappresentato e difeso dall’avv. ******************, con domicilio eletto presso il medesimo in L’Aquila, via Verdi 18;
contro
Ministero delle Attivita’ Produttive, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in L’Aquila, presso gli uffici della stessa;
nei confronti di
Isveimer (Istituto per lo sviluppo economico dell’Italia meridionale) s.p.a. in liquidazione ;
Gruppo Bancario San Paolo IMI;
per l’annullamento
del provvedimento 9 gennaio 2004 di revoca totale delle agevolazioni industriali di cui alla L. 64/86, con ogni atto connesso.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Attivita’ Produttive;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14/10/2009 il dott. ****************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente evidenzia di aver beneficiato di un contributo in conto capitale pari a L. 75.558.000, come da decreto di concessione del 21 novembre 1995, a fronte di un investimento complessivo di L. 178.300.000 per la realizzazione di un programma di assistenza alle industrie per il risparmio energetico ed il disinquinamento nella gestione degli impianti di depurazione attraverso apposito strumento di rilevamento denominato *****, brevettato dalla medesima società.
A seguito di un procedimento che ha preso l’avvio nel 2000 a seguito di richiesta di ISVEIMER di inoltro della documentazione atta a dimostrare la realizzazione del programma di investimenti, con il provvedimento impugnato è stata disposta la revoca totale del contributo “in quanto, dagli atti acquisiti, il programma realizzato non risulta completo, organico e funzionale”, non risultando realizzata “una parte importante del programma di investimenti relativa agli acquisti hardware e software che costituivano il necessario completamento dell’apparecchio ***** per poter fornire un servizio completo alle aziende, e non il semplice rilevamento di dati”.
La ricorrente contesta tali conclusioni asserendo che il programma è stato invece realizzato in coerenza con l’oggetto dell’intervento e che l’apparecchio ***** è stato impiegato nel periodo 1993-1998 nel servizio di assistenza consentendo alla società di conseguire corrispettivi per L. 70.000.000 e negando comunque la sussistenza delle altre ipotesi di revoca previste dalla disciplina di settore.
Costituitasi in giudizio l’amministrazione resistente ha ribadito l’assunto che ha determinato la revoca degli aiuti ed ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
2. In materia di contributi pubblici la giurisprudenza ha chiarito che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente per oggetto l’intimazione di restituzione dell’importo di finanziamenti già erogati, essendo il beneficiario titolare di un diritto soggettivo alla conservazione dell’erogazione stessa, mentre rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di questione involgente interessi legittimi, la controversia concernente determinazioni assunte dall’amministrazione concedente, in via di autotutela, per originari vizi di legittimità dell’erogazione per contrasto con l’interesse pubblico (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 13 ottobre 2006, n.22099; Cons. Stato, sez.VI, 26 novembre 2004, n.5649 e 9 maggio 2002, n.2539; sez.V, 27 marzo 2000, n.1765; ******, 5 novembre 2007, n.5700).
Invero, nella fase procedimentale successiva all’attribuzione del contributo, il beneficiario risulta titolare di un diritto soggettivo relativamente alla conservazione dell’erogazione disposta di fronte alla contraria posizione assunta dall’amministrazione, con provvedimenti variamente denominati (revoca, decadenza, risoluzione), per l’asserito inadempimento, da parte del concessionario, della disciplina regolatrice del rapporto.
Nel caso di specie la controversia attiene all’accertamento della sussistenza o meno dell’esatto adempimento delle obbligazioni che incombevano sulla ricorrente per effetto della concessione del contributo, questione estranea alla cognizione di questo giudice, involgendo con evidenza aspetti del rapporto intercorso tra le parti, in cui non entrano in alcun modo in gioco la potestà dell’amministrazione e la valutazione dell’interesse pubblico, e dove la situazione del privato è pertanto di diritto soggettivo.
In linea con l’orientamento del Tribunale (cfr. sent. 1120 del 2008 della sede di L’Aquila e le sentenze 841 e 1039 del 2008 della sezione di Pescara) va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la cognizione del ricorso al giudice ordinario presso cui il giudizio può essere riassunto con salvezza degli effetti della domanda proposta.
Le spese possono compensarsi in ragione della natura della causa e della sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo -L’Aquila- dichiara il proprio difetto di giurisdizione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 14/10/2009 con l’intervento dei Magistrati:
****************, Presidente FF
*************, Consigliere
******************, ***********, Estensore
 
L’ESTENSORE           IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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