L?ammissione al gratuito patrocinio pu? essere soggetta a varie restrizioni da parte del legislatore nazionale non essendovi violazione dell?articolo 6 ? 1 della Convenzione europea dei Diritti Umani, allorquando la difesa ? stata garantita alla parte per il tramite di un avvocato il cui compenso ? stato onorato dai membri della sua famiglia.
1. La sentenza in commento (il testo non ufficiale si trova sul sito www.anvag.it/europa) ?? stata emessa per un caso sorto sotto il vigore del R.D n. 3282/1923 allorquando in Italia era stato approvato il T.U. n.115/02 sulle spese di giustizia in particolare sul patrocinio a spese dello Stato oltre che nella materia penale anche in quelle civile, amministrativa, contabile e tributaria che ha definitivamente sostituito il sistema del gratuito patrocinio soggetto al suddetto decreto.
2. La sentenza ? di estrema attualit? giacch? offre un esempio concreto della armonizzazione della legislazione interna con i principi dettati dalla legislazione sovranazionale.
3. La sentenza ? interessante perch? suscita riflessioni anche negative, ma per questo costruttive per un migliore servizio, sul patrocinio a spese dello Stato cos? come risulta gestito da numerosi, se non la maggior parte, dei Consigli degli Ordini degli Avvocati in Italia.
Tale servizio viene notoriamente svolto affidando il primo contatto con l?ufficio da parte del cittadino a personale precario che si limita a recepire le domande e, in caso di accoglimento, a consegnare un elenco di nominativi di professionisti autodichiaratisi competenti nella materia che interessa.
Quel cittadino pu? esporre soltanto attraverso appunti scritti su un modello predisposto quale sia l?oggetto della vicenda giudiziaria attuale o eventuale senza ottenere una compiuta consulenza precontenziosa sia sulla fondatezza della pretesa e sia sugli oneri che comporta il procedimento da intraprendere o gi? intrapreso anche in rapporto al reddito e al tenore di vita che egli pu? dimostrare.
Ritengo che l?attivit? che il legislatore chiede agli Ordini forensi non ? quella che si limita, come sembrano fare numerosi di essi se non la maggioranza, ad esaminare l?autodichiarazione circa la entit? del reddito e ritenere in genere fondate le ragioni a base della richiesta.
E? vero che nella legislazione interna non esiste la norma che ormai sembra acquisita nella maggior parte degli altri paesi europei e cio? che il richiedente il patrocinio a spese dello Stato possa avere la facolt? di dimostrare che non ? in grado di sostenere le spese processuali anche se dispone di risorse superiori al limite stabilito dalla legge in rapporto alla consistenza ed agli oneri del procedimento giudiziario necessario, ma ? pur vero che i limiti legislativi sono definiti alla luce di vari fattori quali il reddito, il patrimonio o la situazione familiare che vanno comunque valutati al fine di ritenere il richiedente meritevole o no del patrocinio gratuito.
Se l?interpretazione strettamente letterale della normativa nel nostro ordinamento non concede alternative alla rigida considerazione della misura del reddito, tuttavia una interpretazione pi? attenta, per esempio, alla effettiva utilizzabilit? e affidamento del patrimonio familiare, appare pi? conforme ai principi costituzionalmente sanciti sulla difesa del non abbiente.
E? auspicabile un intervento del legislatore che possa conferire alla materia del gratuito patrocinio un maggior grado di equit? nell?esame della situazione prospettata dal richiedente in rapporto alla sua reale potenzialit? economica.
Ritengo, quindi, che la sentenza della Corte di Strasburgo offra in questo senso un insegnamento che non pu? che preludere ad interpretazioni pi? degne di una regolamentazione moderna della materia del gratuito patrocinio ed a eventuali necessarie modifiche legislative a costo zero. ?
4. L’articolo 6 della Convenzione riconosce che ?Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente(…) da un tribunale (…) il quale decider? (…) delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile(…) ?
5. Il ricorrente, cui era stato negato il beneficio del gratuito patrocinio in un procedimento di divorzio essendo risultato che il compenso del difensore era stato sostenuto nella fase di separazione da alcuni suoi parenti, ha dedotto di essere stato gi? altre volte ammesso al beneficio del gratuito patrocinio in questione e che alcun reddito potrebbe essergli attribuito per il fatto di essere comproprietario della casa coniugale, considerato che la moglie ha ottenuto il diritto esclusivo di abitarvi.
6. Lo ? stato di povert? ? non deve essere interpretato come un difetto assoluto di risorse economiche (? nullatenenza ?), ma come una mancanza di mezzi finanziari sufficienti per fare fronte alle spese d’una procedura giudiziaria.
7. Il ricorrente ha sostenuto che il Regio Decreto 3282/1923 ? incompatibile con l’esercizio del diritto garantito dall?articolo 6 ? 3 c) della Convenzione e che il suo ? stato di povert? ? ? stato vagliato in maniera erronea dalla commissione del gratuito patrocinio istituita presso il tribunale di Milano senza tener conto che le spese legali che egli aveva pagato nell?ambito delle due altre procedure erano state graziosamente anticipate da sua madre e da sua zia.
Il ricorrente ha rammentato poi che il Regio Decreto n.3282 del 30 dicembre 1923 ? stato modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 cos? modificando le disposizioni precedenti in modo pi? favorevole per i richiedenti il gratuito patrocinio.
8. La Corte, di contro, ha ricordato che la Convenzione non obbliga gli Stati ad accordare il gratuito patrocinio in tutte le contestazioni in materia civile essendovi una netta distinzione tra i termini dell’articolo 6 ? 3 c), che garantisce il diritto al gratuito patrocinio gratuito sotto certe condizioni nelle procedure penali, e quelle dell’articolo 6 ? 1, che non rinvia assolutamente al gratuito patrocinio.
Tuttavia, la Convenzione ha per fine di proteggere dei diritti non teorici o illusori, ma concreti ed effettivi. L?osservazione vale in particolare per il diritto d’accesso ai tribunali, avuto riguardo al posto eminente che il diritto ad un equo processo occupa in una societ? democratica.
Spetta dunque agli Stati contraenti di decidere la maniera con cui devono essere rispettate le obbligazioni derivanti dalla Convenzione e un sistema di gratuito patrocinio giurisdizionale non pu? funzionare senza la messa in campo di un dispositivo che permetta di selezionare i casi suscettibili di beneficiarne.
Peraltro, un sistema che prevede di subordinare la sua ammissione a certe condizioni relative, segnatamente alla situazione finanziaria del richiedente o alle chances di successo della procedura non ? contrario alla Convenzione.
9. Nel caso di specie il gratuito patrocinio ? stato rifiutato al ricorrente perch? questi disponeva nell?ambito familiare di risorse superiori alla soglia fissata dalla legge e non assolveva alle condizioni fissate dalla legge per ottenere il beneficio, condizioni che si ispirano alla legittima preoccupazione di concedere i denari pubblici a titolo di gratuito patrocinio solo ai richiedenti che non dispongono di risorse troppo elevate.
10. La Corte ha sostenuto che un sistema di gratuito patrocinio non pu? funzionare senza la previsione di un dispositivo che permetta di selezionare i casi suscettibili di beneficiarne.
La Corte ha quindi considerato che il sistema attuato dal legislatore italiano offre delle garanzie sostanziali agli individui, di natura tale da preservarli dall’arbitrio: da una parte, le commissioni per il gratuito patrocinio istituite presso i tribunali e presiedute da un magistrato che ha sede in questo tribunale e comprendono parimenti un membro scelto dal pubblico ministero e dal presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati, cos? come da un cancelliere (articolo 5 del R.D. 3282 del 30 dicembre 1923); d’altra parte, contro le decisioni di rigetto il legislatore ha previsto un ricorso davanti alla commissione istituita presso le corti d’appello che pu? riesaminare la decisione contestata nella misura in cui essa riguarda la probabilit? di un esito favorevole della causa (articolo 22 del Regio Decreto sopra menzionato).
La regolamentazione odierna della materia appare sul punto in esame ancor pi? garantista.?
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* (Avv.Nicola Ianniello presidente dell?A.N.V.A.G.? Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa del non abbiente ? 1/06)
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