In cosa consiste l’interesse a impugnare in materia di impugnazioni penali?

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 (Ricorso dichiarato inammissibile)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 568, c. 4)

Il fatto

Il Tribunale di Palermo, dichiaratosi incompetente a pronunciarsi su di una impugnazione proposta relativa ad un provvedimento adottato dallo stesso Tribunale, quale Giudice dell’esecuzione, trasmetteva gli atti alla Corte di Cassazione.

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Le nuove impugnazioni penali dopo il D.LGS. 11/2018

Con formulario e giurisprudenza, aggiornata al D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 (G.U. n. 41 del 19 febbraio 2018), di riforma della disciplina in materia di giudizi di impugnazione (in attuazione della L. 103/2017), l’opera è un indispensabile manuale operativo per quanti alle prese con il processo penale. Il testo è una guida sicura per determinare il miglior modo di procedere e gli errori da evitare nell’ambito di una disciplina connotata da un elevato tecnicismo e oggetto di significative modifiche ad opera della novella di cui al D.Lgs. 11/2018.Il taglio è eminentemente pratico, di rapida, chiara e agile comprensione. Si privilegiano gli aspetti processuali attraverso i seguenti apparati:tabelle di sintesi e schemi a lettura guidata che evidenziano i punti salienti di ogni questione problematica;tabelle di raffronto tra la vecchia e la nuova disciplina;rassegna organica e ragionata delle massime giurisprudenziali più significative per argomento;ricco corredo di formule, tutte seguite da numerose avvertenze, senza trascurare alcuno degli accorgimenti da osservare nella loro predisposizione.La coerente sequenza di testo, schemi esplicativi/riassuntivi, massime giurisprudenziali e formule garantisce al professionista uno strumento immediatamente spendibile nella pratica quotidiana. Paolo Emilio De Simone, Magistrato dal 1998, dal 2006 è in servizio presso la prima sezione penale del Tribunale di Roma, in precedenza ha svolto le sue funzioni presso il Tribunale di Castrovillari, poi presso la Corte di Appello di Catanzaro, nonché presso il Tribunale del Riesame di Roma. Dal 2016 è inserito nell’albo dei docenti della Scuola Superiore della Magistratura, ed è stato nominato componente titolare della Commissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Roma per le sessioni 2009 e 2016. È autore di numerose pubblicazioni, sia in materia penale sia civile, per diverse case editrici.Roberta Della Fina, Magistrato attualmente in tirocinio presso il Tribunale di Roma, laureata presso l’Università del Piemonte Orientale e specializzata presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Torino.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso tale ordinanza il difensore dell’istante ricorreva per cassazione deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 180 cod. proc. pen. conseguente al fatto che l’avviso di fissazione dell’udienza camerale non era stato notificato al suo difensore.

Queste ragioni, ad avviso del ricorrente, imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso proposto veniva ritenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Si osservava a tal proposito che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, così come prefigurata dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione dell’impugnazione e quale requisito soggettivo del diritto esercitato attraverso la proposizione del gravame, deve essere inquadrata in una prospettiva processuale utilitaristica rilevandosi al contempo che tale connotazione utilitaristica dell’impugnazione risulta costituita da una finalità processuale negativa consistente nell’obiettivo di rimuovere la situazione di svantaggio derivante dalla decisione giudiziale avverso la quale si ricorre nonché da una finalità processuale positiva consistente nel perseguimento di un’utilità per la posizione del ricorrente, rappresentata dall’ottenimento di una pronuncia più vantaggiosa rispetto a quella oggetto d’impugnazione.

Sul punto, il Supremo Consesso riteneva di dover ribadire quell’orientamento consolidato secondo cui: «Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza – a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti – ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, omissis, Rv. 251693-01).

Tal che se ne faceva discendere che il requisito dell’interesse a impugnare deve configurarsi in termini di concretezza e attualità oltre che sussistere sia nel momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione perché questa possa avere un’effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta al giudice dell’impugnazione costituita, nel caso in esame, dalla legittimità del provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo in sede esecutiva.

Tale requisito, quindi, presuppone una valutazione della persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse all’impugnazione in capo al ricorrente la cui attualità deve ritenersi sussistente all’atto della proposizione del ricorso per cassazione e non deve essere venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016; Sez. 1, n. 47882 del 14/11/2013).

Ricostruita in questi termini la nozione di interesse a impugnare, la Suprema Corte rilevava come l’ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo il 29/11/2017, quale Giudice dell’esecuzione, nelle more della decisione del ricorso, fosse stata annullata con rinvio dalla Cassazione e, di conseguenza,  tale provvedimento di legittimità, ad avviso degli Ermellini, rendeva privo di efficacia il provvedimento esecutivo sottostante con la conseguente sopravvenuta carenza di interesse dell’impugnazione proposta.

Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto veniva dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

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Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante in quanto in essa si spiega in cosa consiste l’interesse a impugnare per quel che riguarda la materia processualpenalistica.

Difatti, in tale pronuncia, dopo essere stato affermato che la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo, si postula che il requisito dell’interesse a impugnare deve configurarsi in termini di concretezza e attualità oltre che sussistere sia nel momento della proposizione del gravame, sia in quello della sua decisione nel senso che è richiesta una valutazione della persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse all’impugnazione in capo al ricorrente la cui attualità deve ritenersi sussistente all’atto della proposizione del ricorso per cassazione e non deve essere venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta.

Il giudizio in ordine a statuito in siffatta sentenza, proprio perché fa chiarezza su questa specifica tematica processuale, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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